Caro materiali, Superbonus, appalti, sostegni a imprese: le nuove misure del Decreto aiuti

Per contrastare l’aumento dei prezzi e sostenere imprese e famiglie, sono state adottate nuove misure da parte del Governo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 5 aprile 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) sul Fondo per la compensazione dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e il cd. decreto Aiuti, (decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito nella Legge n. 91 del 15 luglio 2022) che stanzia circa 14 miliardi di euro per incentivare lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, elargire o prorogare contributi e agevolazioni fiscali, finanziare l’accoglienza dei profughi ucraini. Di seguito una disamina delle misure del Decreto Aiuti.
Caro materiali: semplificazioni per la richiesta di compensazione
Il decreto Mims ripartisce il Fondo per l’adeguamento dei prezzi, avente una dotazione complessiva di cento milioni di euro per il secondo semestre dell’anno 2021, nel seguente modo:
a) il 34 per cento alla categoria “piccola impresa”;
b) il 33 per cento alla categoria “media impresa”;
c) il 33 per cento alla categoria “grande impresa”.
Entro 45 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla rilevazione degli aumenti dei prezzi dei materiali, le Stazioni Appaltanti possono inviare la richiesta di accesso al Fondo, utilizzando la piattaforma raggiungibile attraverso questo link, e compilando, per ciascuna richiesta di accesso al Fondo, l’apposito modulo disponibile su detta piattaforma e sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
Il modulo disponibile sulla piattaforma contiene le seguenti informazioni, fornite ed attestate sotto la responsabilità del richiedente:
a) dati principali del contratto d’appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, la denominazione o ragione sociale dell’impresa appaltatrice, il codice CIG, la data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d’urgenza;
b) attestazione che il contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021 e che per la compensazione sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
c) data di presentazione dell’istanza di compensazione da parte dell’appaltatore;
d) categoria di appartenenza dell’impresa richiedente;
e) importo della compensazione richiesta dall’impresa e ritenuta ammissibile dalla stazione appaltante in coerenza con le rilevazioni relative al secondo semestre dell’anno 2021;
f) entità delle risorse finanziarie utilizzabili in relazione alla domanda di compensazione presentata dall’appaltatore;
g) importo della compensazione riconoscibile utilizzando le risorse utilizzabili;
h) entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo;
i) estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto in favore della stazione appaltante.
Le tempistiche
Per ridurre i tempi di assegnazione delle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi relative al primo semestre dell’anno 2021, in relazione alle istanze presentate entro i termini previsti, l’esistenza dei requisiti e dei presupposti per l’accesso a detto Fondo può essere dimostrata anche mediante apposita dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilità dalle Stazioni Appaltanti.
Prima di presentare richiesta di accesso al Fondo, le Stazioni Appaltanti devono procedere ai pagamenti utilizzando le risorse proprie accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento o le altre risorse disponibili derivanti, ad esempio, dai ribassi d’asta, senza attendere la distribuzione del Fondo.
Proroga del Superbonus per le villette e nuova cessione del credito
Il decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022 (Gu n. 114 del 17 maggio 2022) – cd. decreto Aiuti – contiene nuove modifiche alla disciplina dei bonus edilizi:
- è sempre consentita alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo, la cessione del credito d’imposta, a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;
- è prorogato il termine di esecuzione dei lavori ai fini dell’applicazione della detrazione del 110 per cento (Superbonus) per gli interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.
Misure del Decreto Aiuti urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti
Il decreto modifica anche la disciplina delle opzioni di utilizzo delle agevolazioni per le spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 per gli interventi di riqualificazione edilizia, energetica ed antisismica. La nuova formulazione dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, consente “sempre” alle banche o alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo, di cedere il credito d’imposta a favore dei soggetti clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
A decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022, le aliquote di accisa di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
Proroga fino al 2 agosto delle misure in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti
Con il Decreto Interministeriale firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e dal Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, come riporta il comunicato congiunto del 24 giugno 2022, vengono prorogate fino al 2 agosto le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti e viene esteso fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.
Altre misure del decreto Aiuti
Proroga per il terzo trimestre dell’anno 2022 delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, fino al tetto Isee di 14-15mila euro. in caso di ottenimento di attestazione Isee, l’eventuale intervenuto pagamento, nell’anno in corso ma in data antecedente all’ottenimento dell’attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus, sarà effettuata l’automatica compensazione nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, un automatico rimborso.
Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale è aumentato dal 20 al 25 per cento.
Il credito d’imposta per gli autotrasportatori, utilizzabile esclusivamente in compensazione, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Estensione al primo trimestre dell’anno 2022 del contributo straordinario in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale sotto forma di credito di imposta (cedibile per intero ad altri soggetti, con visto di conformità), pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili: per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall’amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni.
Appalti pubblici di lavori e revisione prezzi
Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite fino al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando le risultanze dei prezzari aggiornati.
Nelle more della determinazione dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni incrementano fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse disponibili.
Concessioni di lavori
Le stazioni appaltanti possono procedere all’aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti e in relazione al quale sia previsto l’avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezziario di riferimento più aggiornato.
Articolo pubblicato il 3 maggio 2022 – aggiornato il 7 maggio 2022, il 18 maggio 2022, il 27 giugno 2022.
Ultimo aggiornamento 18/07/2022