Il terzo settore non è obbligato a iscriversi alla Camera di Commercio per partecipare a una gara
Appalti terzo settore: le associazioni non profit hanno l’obbligo di iscrizione alla CCIAA? Il Tar dice no
Il Tar Puglia, nella sentenza n. 1635 del 15 novembre 2021, ha stabilito che un’associazione di volontariato non profit non ha l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio per poter partecipare a una gara d’appalto.
Appalti terzo settore: il caso
Il caso riguarda una procedura negoziata, sotto soglia di rilevanza comunitaria nei settori speciali, da svolgersi con modalità telematiche, per l’affidamento del servizio di primo soccorso sanitario aeroportuale. Tra i requisiti di idoneità professionale, a pena di esclusione, la lettera d’invito indicava anche l’iscrizione, se dovuta, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura “per un settore di attività compatibile con quello del servizio da affidare e pertinente alla categoria merceologico in cui risulta iscritto”.
Un’Associazione di volontariato, anteriormente alla partecipazione alla gara, aveva posto all’amministrazione il seguente quesito: “Si comunica che l’associazione non è iscrivibile in Camera di Commercio, in quanto Ente non commerciale che svolge solo attività istituzionale. Pertanto si chiede se nell’azione busta documentazione è sufficiente allegare l’autocertificazione di non iscrivibilità in Camera di Commercio in luogo del certificato camerale. Infine avendo chiuso la partita IVA si chiede come poter aggiornare l’anagrafica”.
In riscontro a tale quesito, l’Amministrazione aveva chiarito che: “in luogo del certificato della Camera di Commercio, l’associazione dovrà inserire idoneo documento attestante la natura dell’Ente/Associazione (atto costitutivo, statuto, etc.)”. Così aveva fatto l’associazione interessata. Nemmeno la richiesta di certificato di iscrizione al Runts, registro unico nazionale del terzo settore, aveva potuto essere soddisfatta in quanto il registro non è ancora operativo.
Secondo il Tar l’Associazione non ha disatteso la lettera di invito
L’Associazione era stata così ammessa alla procedura ed era risultata aggiudicataria, ma tale risultato veniva impugnato con ricorso al Tar competente, che però lo ha ritenuto infondato e respinto, ritenendo che “L’Amministrazione, nell’ammettere alla procedura l’associazione controinteressata, non ha disatteso la lettera di invito che prevedeva che il concorrente deve essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, solo se detta iscrizione sia dovuta, in quanto non risulta provato che l’associazione eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale”.
Al contrario, lo Statuto dell’Associazione, stabilisce che questa “non ha fini di lucro”, non può distribuire, “anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione” e “persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati”.
Appalti terzo settore: l’iscrizione alla Camera di Commercio non è requisito necessario
La stessa Camera di Commercio ha ritenuto l’Associazione “non iscrivibile per mancanza di attività economica e partita Iva”. Inoltre, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 23 dicembre 2009, nella causa n. 305/2008 ha ribadito che la normativa comunitaria deve essere interpretata nel senso che non può essere impedita la partecipazione alle gare di pubblici appalti ai “soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato”.
Infine, Anac, con la la deliberazione n. 767/2018, ha rilevato che l’iscrizione alla Camera di Commercio non è requisito necessario ed indefettibile per la partecipazione alle gare pubbliche e che l’iscrizione alla CCIAA, ove non imposta dalla legge per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, non preclude la partecipazione dei soggetti che ne siano privi.
L’assenza di scopo di lucro non si traduce nel divieto di trarre un profitto
Il Tar Puglia ha fatto propria tale considerazione stabilendo che “non è revocabile in dubbio che possa essere ammessa la partecipazione alle gare di soggetti come le Associazioni di volontariato, in quanto l’iscrizione alla Camera di Commercio non è un requisito indefettibile di partecipazione. Il conseguimento di un margine di utile, rinveniente dall’affidamento del servizio, non si pone in contrasto con la natura no profit delle Associazioni di volontariato; infatti, ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2, del dlgs. n. 117/2017, l’assenza di scopo di lucro non si traduce nel divieto di produrre un risultato economico o finanziario positivo, ma nel divieto di distribuire tale utile agli associati e nell’obbligo di reinvestirlo esclusivamente per scopi istituzionali.
Nel caso specifico, l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’aggiudicataria prevedono che gli eventuali proventi dei servizi prestati da Alto Salento siano interamente destinati al funzionamento dell’Associazione, e non anche ripartiti fra i soci, e che, in caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, l’intero patrimonio sia devoluto in beneficienza.

