Edilizia

Responsabilità e appalti: colpe non solo al direttore lavori

Responsabilità ascritte all'appaltatore ma anche ai soggetti che possono aver contribuito per colpa professionale, al verificarsi del danno
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Responsabilità e appalti: colpe non solo al direttore lavori

La responsabilità per rovina, vizi e gravi difetti che possono manifestarsi nei dieci anni successivi all’esecuzione dell’intervento edilizio sull’immobile (articolo 1669 c.c.) deve essere ascritta in via principale all’appaltatore. Tuttavia, la giurisprudenza ha individuato una serie di situazioni in cui tale responsabilità  può arrivare a coinvolgere anche altri quei soggetti. Si tratta di progettista e direttore lavori ad esempio. Costoro prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell’opera, possono aver contribuito per colpa professionale, al verificarsi del danno.

L’imputazione della responsabilità di cui all’art.1669 può essere, dunque, estesa a soggetti diversi dall’appaltatore. Anche in assenza di un rapporto diretto tra costoro e il danneggiato, poiché si versa in una fattispecie di responsabilità  extracontrattuale.

La responsabilità del direttore dei lavori

Il direttore lavori è colui che deve vigilare e garantire il risultato di una regolare realizzazione dell’opera. La diligenza richiesta al professionista per il controllo sull’esecuzione dei lavori fa riferimento a specifiche competenze tecniche proporzionate e strutturate riguardo all’opera da eseguire.

Non è richiesta la presenza continua e giornaliera sul cantiere. Ma egli deve verificare, attraverso visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa e con le ditte esecutrici delle varie fasi lavorative, che siano rispettate le regole dell’arte e la corrispondenza tra il progettato e il realizzato. Il direttore lavori deve verificare la progressiva e conforme realizzazione dell’opera rispetto al progetto e al capitolato. Ma anche la rispondenza alle regole della tecnica. Pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo. Nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.

Difetti progettuali e limiti dell’incarico professionale

Il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere dei difetti progettuali anche se il progetto è stato elaborato da altri. Dato che, come l’appaltatore, è tenuto a verificarne la bontà, segnalando eventuali errori o manchevolezze al committente. Può arrivare anche ad astenersi dall’incarico nell’ipotesi in cui il committente decida di proseguire comunque nella realizzazione dell’opera. Può risultare opportuno che nel contratto di appalto siano definiti i limiti dell’incarico professionale conferito dal committente al direttore lavori. Ed in particolare la facoltà o meno di ordinare, ovvero autorizzare, variazioni dell’opera, di fissare termini ecc.

Essere responsabili nella progettazione

Il progetto può essere predisposto dal committente o da un professionista da questi incaricato. In tal caso l’appaltatore deve ritenersi corresponsabile dei vizi del progetto solo se questi erano palesemente riconoscibili con la perizia e lo studio che si può pretendere da lui nel caso concreto.

In pratica, mentre il progettista risponde dell’errata progettazione, l’appaltatore va incontro ad una duplice responsabilità. Risponde sia nell’ipotesi in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati. Ma ne risponde anche nell’ipotesi in cui avrebbe dovuto accorgersene, ma non lo ha fatto. Ciò vuol dire che anche in presenza di un progetto fornito da altri, residua pur sempre un margine di autonomia per l’appaltatore. Questo gli impone di attenersi alle regole dell’arte e di assicurare alla controparte un risultato tecnico conforme alle esigenze, eliminando le cause oggettivamente suscettibili di inficiare la riuscita della realizzazione dell’opera.

Gli obblighi dell’appaltatore

Rientra pertanto tra gli obblighi di diligenza dell’appaltatore, senza necessità  di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall’esecuzione dell’opera, dipende il risultato promesso.

L’obbligo di indagare sulla consistenza del suolo e, quindi sul tipo di fondazione più idonea spetta, normalmente, al progettista. Tuttavia, gli accertamenti compiuti non esonerano l’appaltatore dal compiere tutte le necessarie verifiche oltre che sul progetto anche sulle fondazioni.

Se l’appaltatore ha assunto anche il ruolo di progettista l’obbligo di diligenza è ancora più rigoroso e, in presenza di situazioni di rischio, deve eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi.

Se il danno subito dal committente dipende da concorrenti inadempimenti del progettista e dell’appaltatore, sussistono le condizioni per la responsabilità  solidale di questi ultimi, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro per il risarcimento dell’intero danno e che il debitore escusso ha verso l’altro corresponsabile.

La responsabilità del committente

In casi particolari, anche il committente potrebbe essere ritenuto responsabile dei danni provocati. Ciò avviene: o quando l’opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea ovvero quando la condotta che ha determinato il danno sia stata imposta all’appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive. In quest’ultimo caso l’appaltatore può andare esente da responsabilità  soltanto se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso altrimenti non potrà  invocare, il concorso di colpa del committente.

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