Architettura

Appalti e caro materiali, il pagamento straordinario vale solo per le offerte presentate entro il 2021

Una sentenza del Tar Puglia ribadisce che la disciplina introdotta dal Decreto Aiuti si applica solo agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021
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Appalti e caro materiali, il pagamento straordinario vale solo per le offerte presentate entro il 2021

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. II, con la sentenza n. 334 del 20 settembre 2023, ha respinto il ricorso di una società di costruzioni, che intendeva impugnare la determinazione con cui un comune pugliese ha annullato, in quanto erroneamente liquidati, i cd. “certificati di pagamento straordinari’, inizialmente riconosciuti in favore della ditta ricorrente a titolo di adeguamento dei prezzari regionali per l’aumento straordinario dei costi dei lavori pubblici ex art. 26 d.l. n. 50/2022. 

La determina impugnata annullava detti certificati di pagamento, relativi agli stati di avanzamento lavori emessi per l’esecuzione dei lavori di “manutenzione straordinaria di strade comunali esistenti e relative pertinenze”, non riconoscendo la sussistenza dei presupposti di legge per la relativa contabilizzazione.

La società ricorrente sosteneva che l’Ente Civico, una volta preso atto che le determine di approvazione e liquidazione degli importi revisionali erano state erroneamente fondate sul richiamo all’ipotesi normativa di cui al comma 1 dell’art. 26 del d.l. n. 50/2002, non avrebbe dovuto procedere all’annullamento ufficioso delle statuizioni assunte, ma avrebbe dovuto disporne la convalida degli effetti, limitandosi ad una mera rettifica del contenuto delle medesime determine attraverso il corretto richiamo della disciplina applicabile.

In particolare, ad avviso della ricorrente, la vicenda sarebbe riconducibile alla fattispecie di cui al comma 3, secondo periodo, dell’art. 26, del d.l. n. 50/2022, che ammette scostamenti nei costi in caso di varianti in corso d’opera, e avrebbe comunque imposto il riconoscimento in favore della ricorrente dei medesimi importi già liquidati in suo favore, a titolo revisionale, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione normativa.

Il ricorso è stato giudicato infondato in quanto dal tenore letterale dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022, si evince, con chiarezza, che l’ambito di applicazione temporale della norma è circoscritto alle sole offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 e, conseguentemente, alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell’anno 2022. “Appare pertanto evidente – si legge nella sentenza – che l’applicabilità dell’intera disciplina introdotta dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022, e quindi anche del comma 3, è circoscritto agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, fra i quali non rientra quello in esame, giacché la relativa offerta era stata presentata dalla ricorrente in data successiva al 31 dicembre 2021.”

Sull’interpretazione relativa all’ambito di applicabilità delle disposizioni dell’art. 26 del d.l. 50/2022, la sentenza richiama quella del Tar Piemonte, Sez. II, n. 180 del 20 febbraio 2023, in cui si afferma che “Tale incremento dei prezzi deve essere applicato ai valori indicati nelle offerte relative ad appalti con termine di presentazione finale al 31 dicembre 2021. Il legislatore, pertanto, prende in espressa considerazione l’ipotesi che, a far data dal 1 gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2022, i valori delle offerte presentate al 31 dicembre 2021 non possano più risultare congrui”.

Appalti e restituzione di somme erroneamente erogate

Il Comune ha quindi agito correttamente chiedendo la restituzione delle somme erroneamente erogate in applicazione delle determinazioni comunali annullate in autotutela, senza che possa rilevare in contrario, la ponderazione di altri interessi di natura privata.

Infatti, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “il recupero di somme indebitamente erogate dalla p.a. ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate.

Si tratta cioè di atti vincolati, di carattere non autoritativo, di doveroso recupero di somme erroneamente corrisposte dall’amministrazione, rispetto ai quali – nell’ambito del rapporto obbligatorio di reciproco dare avere (paritetico) – resta ferma la possibilità per l’interessato di contestare eventuali errori di conteggio e la sussistenza dell’indebito (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 1852 del 20 marzo 2019; Cons. Stato, Sez. IV, n. 5343/2019 e n. 5342/2019; Cons. Stato, Sez. I, n. 2530/2019).

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