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Ance: liberalizzare il subappalto, con una stretta alle irregolarità fiscali

Tra le proposte dei Costruttori in materia di subappalto anche il pagamento entro 30 giorni a decorrere dalla maturazione del diritto dell’appaltatore
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Ance: liberalizzare il subappalto, con una stretta alle irregolarità fiscali
Un focus sul Codice dei contratti pubblici. In particolare, sulle modifiche in materia di subappalto, a seguito dei rilievi evidenziati dalla Commissione Europea. È stato questo il tema principale dell’audizione informale che l’Ance, in videoconferenza, ha tenuto presso la Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato. Sul tavolo, l’esame, in seconda lettura, del disegno di legge recante Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020 (DDL 2169/S)”. Il Vicepresidente dei Costruttori per le opere pubbliche, Edoardo Bianchi, si è soffermato in particolare sull’articolo 8 del DDL. Bianchi ha chiarito che Ance è contraria al subappalto al 100% ma occorre liberalizzarlo per tutte le categorie di lavorazioni scorporabili. Analizziamo nello specifico le proposte di Ance.

Il subappalto

Il subappalto non va demonizzato. Parte da qui l’analisi dei Costruttori. Anzi, si tratta di “un’organizzazione dei fattori della produzione, serve per realizzare l’opera e non va visto come qualcosa di deleterio”. L’obiettivo, quindi, è superare una serie di vincoli:
  • l’esclusione dell’operatore economico per carenze dei requisiti del subappaltatore (art. 80, commi 1 e 5);
  • l’obbligo per il concorrente di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione (art. 105, comma 4 lett. d);
  • l’indicazione della terna dei subappaltatori nonché l’obbligo, per gli appalti sotto soglia, di prevedere nei bandi o avvisi le modalità per la verifica delle condizioni di esclusione prima della stipula del contratto per l’appaltatore ed i subappaltatori. Inoltre, l’indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali (art. 105, comma 6).

Uniformità delle normative

Tali misure concorrerebbero ad una maggiore coerenza tra la disciplina nazionale sul subappalto e quella comunitaria, che non prevede limitazioni alla possibilità di eseguire le lavorazioni anche in via indiretta. Ance, in tal senso, ha le idee chiare. Innanzitutto, bisognerebbe eliminare la percentuale massima di subappalto utilizzabile negli appalti, rispetto a quanto previsto dal nuovo Codice. Attualmente è fissata, indistintamente per tutti i settori di attività (lavori, servizi e forniture), al 30% dell’importo complessivo dell’appalto. Allo stesso tempo, la stazione appaltante deve avere la facoltà di prevedere, di volta in volta, nel bando o nell’avviso di gara, un limite al subappalto. “Da apporre però unicamente alla categoria prevalente”, ricorda Edoardo Bianchi. Dando la possibilità di fissare tale divieto al massimo fino alla metà dell’importo della categoria prevalente stessa.

Liberalizzazione del subappalto

Ma non solo. Bisogna “liberalizzare il subappalto per tutte le categorie di lavorazioni scorporabili (SIOS e/o a qualificazione obbligatoria)”, spiega Bianchi. Fermo restando l’obbligo, in caso di subappalto, di esecuzione delle stesse attraverso un operatore dotato di adeguata qualificazione. Inoltre, va indicata l’abolizione della previsione che richiede la corresponsione al subappaltatore dei costi della manodopera. Tutte proposte che hanno come obiettivo quello di recuperare il ruolo centrale dell’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, bilanciando la responsabilità di quest’ultimo nei confronti della stazione appaltante. Ecco perché diventa necessario approntare una norma “che consenta di utilizzare, ai fini della qualificazione dell’impresa aggiudicataria, le lavorazioni affidate in subappalto”.

Il ritardo dei pagamenti

Altra tematica affrontata, le misure in materia di ritardati pagamenti introdotte dall’articolo 8 del testo. Prevista una modifica all’art. 113-bis del Codice appalti, che inserirebbe un procedimento ulteriore per l’emissione dei SAL ed il relativo pagamento. L’Ance ricorda che la contabilizzazione dei lavori già presuppone l’attività di verifica da parte del Direttore, prodromica all’iscrizione dei lavori stessi in contabilità. Conseguentemente, l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori, da parte del direttore dei lavori, dovrebbe avvenire contestualmente al momento in cui il registro di contabilità raggiunge l’importo previsto per l’emissione del SAL. Solo da questo momento, dovrebbe decorrere automaticamente il termine di 30 giorni per il pagamento. Occorre, quindi, al fine di superare le criticità riscontrate dalla procedura infrazione e rendere la normativa nazionale compatibile con le previsioni comunitarie, prevedere che l’obbligo per le amministrazioni di procedere al pagamento entro 30 giorni complessivi, decorra dalla maturazione del diritto dell’appaltatore.

L’esclusione dalle gare

Focus, infine, sull’art. 8 del “Decreto Semplificazioni”. La norma prevede la possibilità, per la stazione appaltante, di escludere un operatore economico, nel caso in cui dimostri che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse non definitivamente accertati. Un inadempimento considerato “grave violazione” con un ammontare superiore a 5.000 euro. Una normativa “sproporzionata” ai fini fiscali. Ecco, dunque, le proposte di Ance:
  • eliminare il riferimento alla soglia dei 5.000 euro per le violazioni non definitivamente accertate (l’importo minimo dei 5.000 euro continuerebbe ad operare per la sola causa di esclusione obbligatoria, legata agli accertamenti definitivi);
  • rinviare ad un successivo provvedimento normativo la determinazione di una nuova soglia più congrua e le modalità operative della nuova causa di esclusione facoltativa.
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