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Anac, nuovo regolamento sulla funzione consultiva

In vigore dal 4 gennaio 2019, prevede criteri omogenei e un iter procedimentale uniforme per la gestione delle richieste di pareri non vincolanti
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Anac, nuovo regolamento sulla funzione consultiva

Il Regolamento del 7 dicembre 2018 per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018 ed è in vigore dal 4 gennaio 2019. Con il nuovo Regolamento, che abroga il precedente del 20 luglio 2016, l’Autorità ha ritenuto opportuno adottare criteri omogenei e un iter procedimentale uniforme per la gestione delle richieste di pareri non vincolanti – eccetto quelli di precontenzioso – sia in materia di prevenzione della corruzione che in materia di contratti pubblici.

Oggetto del regolamento (art. 2)

L’Autorità svolge attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, per la prevenzione della corruzione e di trasparenza, in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso.

L’attività consultiva è svolta:

a) sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
b) in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
c) su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati, sulla interpretazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
d) quando la questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo della novità, dell’impatto socio-economico o della significatività dei profili problematici posti in relazione alla corretta applicazione delle norme.

Soggetti richiedenti (art. 3)

Possono rivolgere all’Autorità richiesta di parere:

  • il Ministro per la pubblica amministrazione;
  • le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali;
  • in materia di conferimento degli incarichi, anche i soggetti privati destinatari dell’attività delle amministrazioni pubbliche che intendano conferire un incarico;
  • i Ministeri che emettono direttive e circolari concernenti l’interpretazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013;
  • sull’applicazione della disciplina per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
  • in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti e i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati.

Modalità di presentazione della richiesta (art. 4)

La richiesta di parere, sottoscritta dal legale rappresentante o dal RPCT dell’amministrazione/ente pubblico/ente di diritto privato, è trasmessa all’Autorità unitamente alla documentazione ritenuta utile per inquadrare compiutamente la questione giuridica sottoposta, utilizzando il modulo allegato al Regolamento.

I pareri adottati sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità, tenendo conto dell’eventuale richiesta formulata dalle parti, e comunque sottraendo dalla pubblicazione solo i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibili le deliberazioni dell’Autorità.

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