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Anac al Governo: stop al contributo per la vigilanza

L'Anac ha stimato che per imprese e amministrazioni siano possibili risparmi da oltre 40 milioni: accolta nel decreto Rilancio la modifica normativa
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Anac al Governo: stop al contributo per la vigilanza
Esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della contribuzione dovuta all’Anac ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005. È l’idea, contenuta nella delibera 289 controfirmata da Francesco Merloni il primo aprile 2020 per contribuire alla ripresa economica del Paese piegato dall’emergenza Coronavirus. E il governo ha accolto questa richiesta inserendola nell’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”. Fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020. L’Anac farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019

Esonero contributo vigilanza: come funziona

In una nota il presidente dell’Anac Francesco Merloni chiarisce che, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo di vigilanza:
  1. le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
  2. gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).
A decorrere dal 19 maggio 2020 è, pertanto, sospeso l’obbligo del versamento dei contributi sopra indicati. Per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 la contribuzione è comunque dovuta. Per “avvio della procedura” si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l’offerta. La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all’Albo Pretorio. Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG e agli obblighi informativi previsti dall’art. 213 del d.lgs. 50 del 2016.

La richiesta di sospensione dell’Anac

La sospensione fino al 31 dicembre dei contributi da versare all’Anac per indire o partecipare a una gara d’appalto è  stata la richiesta avanzata al Governo dall’Anac ad aprile 2020. In base alla legislazione vigente, le amministrazioni che vogliono bandire un appalto e gli operatori economici che intendono prendervi parte devono corrispondere un contributo all’Anac per la vigilanza che essa svolge sul settore dei contratti pubblici. Per le imprese si va da 20 euro per gli appalti compresi fra 150mila e 300mila euro fino a 500 euro per le gare di importo superiore ai 20 milioni. Da 30 a 800 euro il contributo previsto invece per le stazioni appaltanti. Per agevolare il sistema produttivo e soprattutto alleggerire gli operatori dagli oneri dovuti l’Anac si rende quindi disponibile a rinunciare fino a fine anno al sistema di autofinanziamento che la legge le riconosce.

Il calcolo dei risparmi per gli operatori

Secondo le stime dell’Autorità, basate sui dati del 2019, imprese e amministrazioni potrebbero conseguire un risparmio di oltre 40 milioni di euro. Questo qualora la proposta venisse accolta mediante un’urgente modifica normativa. Si tratta dunque di un provvedimento dai risvolti direttamente economici, deciso dall’Anac per offrire il proprio fattivo contributo al Paese, che però diverrà operativo solo a partire dall’entrata in vigore della norma proposta. La delibera 289 non rappresenta il primo intervento in questo senso. In concomitanza con l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19,  l’Autorità Anticorruzione aveva assunto specifiche disposizioni per attenuare le incombenze delle amministrazioni. Aveva ad esempio sospeso i termini per i procedimenti in corso e dilazionando quelli per alcuni adempimenti previsti ex lege. Articolo pubblicato il 9 aprile 2020 – aggiornato il 27 maggio 2020
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