Vapori di benzina al distributore: dal 2016, obbligatorio il recupero all’85%
Adeguare al progresso tecnico i dispositivi deputati al recupero dei vapori della benzina durante il rifornimento nelle stazioni di servizio è il senso della nuova direttiva 2014/99/UE.
Il provvedimento attua la riserva prevista dalla direttiva 2009/126/CE (relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio), in cui si precisava che gli articoli 4 e 5 di quest’ultima avrebbero dovuto essere adattati «al progresso tecnico, laddove necessario, per garantire la coerenza con le pertinenti norme elaborate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN)».
La nuova direttiva appena pubblicata precisa che il CEN ha reso disponibili il 25 settembre 2013 le norme tecniche EN 16321-1:2013 e EN 19321-2:2013. Dalle indicazioni di tali regole (in base al principio che vuole la norma tecnica dotata di efficacia giuridica solo in quanto richiama da una norma giuridica) scaturiscono ora nuove indicazioni che la direttiva impone di osservare per recuperare i vapori di benzina durante il rifornimento.
In particolare, viene novellato l’art. 4 della citata direttiva del 2009, imponendo agli Stati membri di assicurare «che l’efficienza della cattura dei vapori di benzina di tali sistemi sia pari o superiore all’85 %, come certificato dal costruttore conformemente alla norma EN 16321-1:2013». Si tratta indubbiamente della disposizione più importante della breve direttiva, con la quale si mira a ridurre piuttosto drasticamente l’impatto ambientale dei rifornimenti di benzina.
A meglio implementare tutto ciò, si impone che l’efficienza della cattura in servizio dei vapori di benzina sia verificata almeno una volta all’anno, così come previsto dalla norma EN EN 16321-2:2013.
A tali scopi, gli Stati membri dovranno emanare «disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva». Il legislatore europeo non ha dunque scelto di attuare tali disposizioni – come sempre più spesso accade – per mezzo di un suo regolamento, ma ha delegato allo scopo i singoli Stati membri, i quali dovranno provvedere in tal senso entro il termine del 12 maggio 2016.
Per quanto riguarda l’Italia, si profila dunque un iter di adeguamento lungo e complesso: non solo per i cronici ritardi del nostro Paese, ma anche perché in questo caso la nuova direttiva europea va innestarsi su un quadro normativo particolarmente polverizzato e stratificato, che ancora si impernia – per quanto riguarda i distributori di benzina – sulla vetusta circolare ministeriale del 10 febbraio 1969. A quell’epoca si parlava di «sfogo dei vapori» (§ 2.2 della circolare stessa), e non certo del loro recupero.
Da allora molto è cambiato; nondimeno l’obiettivo di recupero del 85% dei vapori di benzina durante il rifornimento appare quanto mai ambizioso.