Officina riparazione autoveicoli e carrozzeria: le prescrizioni antincendio
Il quesito
È prossima all’apertura una nuova attività di riparazione di autoveicoli con un piccolo reparto adibito a carrozzeria.
La parte di officina, ove si ripareranno gli autoveicoli, avrà dimensioni pari a 700 mq. In tale area saranno presenti 3 addetti.
Il reparto adibito a carrozzeria coprirà una superficie di 200 mq e sarà presente un solo addetto. In specifica area saranno stoccati al massimo 800 l di vernici all’acqua e stucchi. Il forno di asciugatura della vernice funzionerà attraverso bruciatore, alimentato a gas metano di rete, con una potenza pari a 140 kW.
I vari reparti saranno riscaldati a mezzo aerotermi, collegati alla caldaia, posizionata in centrale termica, alimentata da gas metano di rete, con una potenza pari a 120 kW.
In area esterna saranno presenti al massimo 3 bidoni di olio lubrificante da 200 l/cad e internamente saranno presenti al massimo 300 kg di pneumatici.
Gli uffici costituiranno corpo a parte, copriranno una superficie di 50 mq e vedranno la presenza di 2 impiegati.
Ai fini della normativa di prevenzione antincendi, l’attività descritta risulterà “soggetta” ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151? Quali altre norme andranno applicate?
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Attività soggette
Le attività soggette, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, sono le seguenti:
— Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW) cod. 74.1.A: corrisponde al bruciatore collegato al forno di asciugatura della vernice presente nel reparto di carrozzeria;
— Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW) cod. 74.1.A: corrisponde alla caldaia, presente in centrale termica, per il riscaldamento degli ambienti di lavoro;
— Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta da 300 a 1000 mq (cod. 53.1.B): corrisponde all’officina meccanica e alla carrozzeria.
Il deposito di oli lubrificanti (posizionato in area esterna) e il deposito di vernici all’acqua e stucchi non risultano attività soggette, perché non viene superata la quantità minima di 1 mc.
Per quanto riguarda l’attività di verniciatura, avendo un solo addetto non si considererà l’attività 14 (officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili da 5 a 25 addetti).
Per la scarsa quantità di pneumatici stoccati all’interno dell’azienda (300 kg), non si terrà in considerazione l’attività 43 (depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa da 10.000 kg a 50.000 kg.)
Normativa di riferimento per le attività soggette
La caldaia utilizzata per il riscaldamento degli ambienti, identificata come attività nr. 74.1.A è regolata da specifica normativa di riferimento, ovvero dal D.M. 12 aprile 1996.
L’attività relativa al bruciatore, collegato al forno di asciugatura, sempre identificato come attività nr. 74.1.A è regolata da specifica normativa di riferimento, ovvero lettera circolare Ministero dell’Interno 7 marzo 2003 n. P 324/4147 sott. 12: “Impianti di verniciatura utilizzanti vernici infiammabili o combustibili. Normativa di prevenzione incendi applicabile”.
Per quanto riguarda l’attività 53.1.B (essendo una categoria B, richiede l’esame progetto dell’attività, prima di presentare la SCIA) risulta attività non normata da specifiche disposizioni tecniche, ma è possibile applicare la norma orizzontale costituita dal D.M. 3 agosto 2015, meglio conosciuto come “Codice di prevenzione incendi”, che nel suo campo di applicazione prevede anche l’attività 53). La relazione tecnica che verrà prodotta evidenzierà l’osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l’individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi. In fase progettuale si potranno richiamare anche alcuni stralci pertinenti ad alcune norme tecniche:
— D.M. 1 febbraio 1986: “norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili”;
— D.M. 31 luglio 1934: “approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi”.
La relazione tecnica progettuale seguirà il D.M. 7 agosto 2012 o, alternativamente, il Codice di Prevenzione Incendi (nel secondo caso si avrà direttamente il rispetto della norma, nel primo invece si deve trovare un “accordo” col funzionario dei VV.F. assegnatario).