Antincendio

Il Codice Prevenzione Incendi aggiornato renderà obbligatoria la RTO

Con la revisione della RTO allegata al D.M. 3 agosto 2015, il Codice di Prevenzione Incendi viene aggiornato e reso obbligatorio per le attività non normate. Entrerà in vigore dal 20 ottobre 2019: ecco un focus approfondito
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Il Codice Prevenzione Incendi aggiornato renderà obbligatoria la RTO
Si parla ormai da mesi della rivoluzione in ambito normazione antincendio, che ha avuto origine con la pubblicazione del Codice di Prevenzione Incendi. Questo costituisce la RTO (regola tecnica orizzontale applicabile alle attività non normate rientranti nel campo di applicazione e, integrata dalle specifiche RTV, a quelle normate dotate appunto di nuova RTV) allegata all’ormai noto D.M. 3 agosto 2015. Inoltre, recentemente, in questo precedente articolo a firma dell’autore ed in altri che è possibile leggere sul circuito Teknoring, si è anche trattato del D.M. 12 aprile 2019. In sintesi abbiamo già scritto che il citato D.M. 12 aprile 2019, che entrerà in vigore il 20 ottobre prossimo, renderà di fatto obbligatoria la RTO alle attività ivi elencate, che comprendono, oltre a quelle già dotate di nuova RTV, gran parte delle attività non normate, ovvero quelle che attualmente si progettano con i criteri generali di prevenzione incendi (per esempio quelli allegati al D.M. 10 marzo 1998) oppure, in alternativa, con lo stesso Codice di Prevenzione Incendi. Per comodità si riporta di seguito (Figura 1) lo schema già pubblicato nel precedente articolo, rimandando alla lettura di quest’ultimo la descrizione delle altre novità importanti introdotte dal D.M. 12 aprile 2019. Per completezza di informazione si riporta inoltre (Figura 2), la tabella riepilogativa delle modalità di utilizzo del Codice per le attività rientranti nel suo campo di applicazione, che è ricavata dalla circolare n. 378 del 3 maggio 2019 del CNI.

In sostanza cosa sta succedendo nel mondo della progettazione antincendio?

Nei prossimi mesi sarà in vigore una nuova fase dell’iter di progressivo svecchiamento della normativa antincendio, poiché il Codice di prevenzione incendi costituirà il riferimento con il campo di applicazione più esteso. Si ritiene che l’obbligatorietà della RTO per le attività cosiddette “non normate” rappresenterà comunque uno slancio all’applicazione del Codice anche per le attività dotate di nuova RTV, che formalmente permarranno, ancora per un pò, nell’ambito del “doppio binario” normativo.

Figura 1. Schema attività rientranti nel campo di applicazione della RTO

Figura 2. Schema modalità applicative della RTO definite dal D.M. 12 aprile 2019

La revisione dell’Allegato Tecnico

Parallelamente alle novità riguardanti il campo di applicazione della RTO ed all’eliminazione progressiva del doppio binario, prossimamente sarà anche disponibile la revisione del Codice di prevenzione incendi, ovvero l’Allegato Tecnico al D.M. 3 agosto 2015, che costituisce appunto la RTO. L’obiettivo è quello di attivare l’obbligatorietà del Codice in contemporanea con la sua revisione tecnica. Infatti si segnala che la nuova versione della RTO è stata licenziata dal CCTS negli scorsi mesi ed inviata a Bruxelles per le verifiche EU, da dove tornerà entro ottobre. La revisione della RTO, di cui illustreremo nel seguito del presente articolo le principali novità, non è un aggiornamento solo formale poiché sono stati chiariti numerosi aspetti ed aggiunte alcune nuove possibilità per il progettista antincendio, soprattutto in termini di Fire Safety Engineering, di sistema di esodo e di controllo fumi e calore, ma non solo! A regime, quindi, si applicherà la nuova RTO a tutte le attività elencate in dettaglio nella Figura 1 già citata. I vantaggi di questa rivoluzione saranno espliciti forse solo tra qualche anno, a seguito di una prima fase di assestamento legata anche al necessario aggiornamento delle competenze dei professionisti e dei funzionari del CNVVF, ma vediamo le principali novità.

Errori interpretativi della RTO

Al fine di fare chiarezza si ritiene preliminarmente di dover chiarire un equivoco: l’eliminazione del doppio binario e la revisione della RTO non costituiscono assolutamente un obbligo di utilizzare esclusivamente l’approccio prestazionale alla prevenzione incendi! Infatti, si segnala su alcuni articoli apparsi in rete, dove si afferma che i recenti sviluppi normativi rendono obbligatorio applicare la normativa prestazionale del Codice a 42 delle 80 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e che la normativa prestazionale diventerà l’unica via percorribile per tutte le attività elencate nel D.P.R. n. 151/2011 prive di una regola tecnica verticale. Facciamo chiarezza su questa inesattezza poiché potrebbe incrementare il timore e la diffidenza che molti professionisti ancora oggi nutrono nei confronti del Codice di prevenzione incendi. E’ vero che il Codice ha dato maggiore enfasi all’approccio prestazionale, che risulta implicito nella definizione di molte misure prescrittive in esso contenute e costituisce uno dei metodi progettuali delle soluzioni alternative (e attualmente anche in deroga), oltre che un possibile strumento atto a verificare l’efficacia delle stesse soluzioni conformi. Ma non bisogna cadere nell’errore di cui agli articoli citati, perché la RTO non è una norma esclusivamente prestazionale! Basti ricordare che:
  • i metodi di progettazione elencati ai punti G.2.6 e G.2.7 della RTO (in fase di revisione come illustrato nel seguito) prevedono, oltre all’ingegneria antincendio, anche metodi come l’applicazione di norme o documenti tecnici, l’applicazione di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, le prove sperimentali, l’analisi e progettazione secondo giudizio esperto. Tutti questi metodi consentono a molti progettisti di predisporre le idonee strategie antincendio, secondo le linee guida dello stesso Codice, anche se questi non fossero in grado di applicare l’approccio prestazionale (a parere del tutto personale, lo scrivente lo ritiene però un metodo di progettazione molto affidabile e che garantisce una grande probabilità di ottenere l’approvazione del progetto…);
  • la RTO prevede soluzioni alternative (ora maggiormente esplicitate nella revisione, come illustrato nel seguito) la cui dimostrazione è onere del progettista, ma anche soluzioni conformi, ovvero di tipo prescrittivo (seppure con spirito di derivazione prestazionale in analogia alle normative straniere di riferimento, soprattutto UK e USA) che il progettista ignaro dei metodi dell’approccio prestazionale può facilmente adottare senza l’obbligo di giustificarne in modo approfondito il raggiungimento del collegato livello di prestazione (rif. al punto G.2.5.4.1, comma 1, della RTO attuale).
In sintesi, nessun obbligo di utilizzare esclusivamente la F.S.E. ma si ribadisce che tale metodo costituisce uno strumento potente e un’opportunità per il progettista, e fra l’altro viene sempre più frequentemente richiesto nell’ambito della valutazione dei progetti da parte del CNVVF. Nelle immagini seguenti si riportano alcuni stralci della RTO attuale, al fine di dimostrare che il Codice è uno strumento prescrittivo con animo prestazionale. Le soluzioni conformi, ovvero prescrittive, costituiscono dei limiti valutati prestazionalmente dal normatore, a mezzo di analisi di rischio evoluta svolta a monte.

Figura 3. Esempio di soluzione prescrittiva della RTO attuale

Figura 4. Esempio di soluzione prescrittiva della RTO attuale

Quale scopo ha la revisione della RTO?

Ma ora entriamo nello specifico delle modifiche alla RTO, partendo dagli obiettivi che il CNVVF si è prefisso. Si evidenzia che il processo di revisione della RTO non è stato portato avanti dal CNVVF in solitudine ma ha visto la collaborazione fattiva di altri attori come dei singoli professionisti, la Rete delle professioni tecniche, l’Osservatorio del CNVVF sulla sicurezza e il soccorso alle persone con esigenze speciali, vari GdL impegnati nella stesura o revisione delle RTV ed altri soggetti a vario titolo stakeholders del tema della prevenzione incendi. Fondamentale è stato l’apporto degli ingegneri per il tramite del CNI, che ha proposto diverse rettifiche ed ottenuto risultati rilevanti, come descritto anche in diversi articoli pubblicati in rete oltre che nelle comunicazioni ufficiali del CNI stesso. Prima di tutto si è resa necessaria la revisione del testo per correggere alcuni errori e incoerenze che sono stati resi espliciti solamente dopo alcuni anni di applicazione della RTO. Sebbene si tratti di un “Testo Unico” in analogia a quello della sicurezza sui luoghi di lavoro, è assolutamente normale tale iter di progressivo affinamento/aggiustamento/integrazione, anche per garantire l’allineamento con gli sviluppi normativi internazionali e quelli delle nuove tecnologie nel campo della prevenzione e protezione dagli incendi.

I principi ispiratori della revisione della RTO

Ecco i principi ispiratori della revisione, come evidenziato dallo stesso CNVVF:
  • Migliorare la leggibilità del testo (spostamento di parti di testo, accorpamento di argomenti affini, aggiunta di ulteriori definizioni e richiamo delle definizioni negli argomenti pertinenti);
  • Migliorare la comprensibilità del testo (aggiunta di note esplicative, aggiunta di esempi nei casi più complessi, aggiunta di disegni);
  • Articolare maggiormente le soluzioni conformi in modo da renderle più aderenti alle reali necessità e quindi meno onerose;
  • Fornire sistematici indirizzi circa il ricorso alle soluzioni alternative;
  • Risolvere alcune criticità riscontrate;
  • Inserire alcuni elementi per un migliore raccordo con le RTV pubblicate e quelle in via di approntamento.

Aspetti immutati nella revisione della RTO

Prima di addentrarci nelle novità introdotte dalla revisione della RTO, vediamo invece cosa non cambia. Non cambia la filosofia della progettazione antincendio, che si basa sulla preliminare valutazione del rischio a cura del progettista (analogia con il testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro), che costituisce la fase più importante e contemporaneamente anche quella più disconosciuta o meno applicata. Infatti, non si ritiene assolutamente adeguata una progettazione svolta con riferimento al Codice ma che viene effettuata con l’approccio obsoleto della ragioneria antincendio, per cui ancora oggi si riscontrano relazioni tecniche antincendio scritte parafrasando le regole normative senza un’adeguata giustificazione delle scelte, seppur nell’ambito delle soluzioni conformi. Si evidenzia che lo spirito del Codice è quello descritto nel seguito:
  • norma antincendio completa che va applicata nella sua interezza;
  • strategie e misure antincendio interconnesse;
  • dimostrazione dell’idoneità delle misure e dei livelli di prestazione ad onere del progettista;
  • progettazione secondo un metodo iterativo con retroazione, ovvero è possibile che, nel corso della progettazione, si debba aggiornare le misure o i livelli di prestazione delle strategie precedentemente illustrate a causa di scelte riguardanti quelle successive.
Non cambia neppure la tipologia delle soluzioni, che sono sempre di tipo conforme, alternativo, in deroga, sebbene vengano riscritti i paragrafi riguardanti i metodi della progettazione antincendio, dando maggior risalto alle soluzioni alternative.

Le principali novità della RTO degne di nota

Dopo le necessarie premesse e precisazioni di cui sopra, passiamo finalmente all’illustrazione delle principali novità degne di nota che si ritiene infatti influiranno in maniera rilevante sulla progettazione antincendio nel futuro. Prima di tutto si nota che la RTO è stata riscritta nella sua interezza, ovvero, sebbene non sia stata stravolta, l’aggiornamento ha interessato tutte le sue parti, sia quelle generali che quelle specifiche e dei metodi. Di seguito si riporta una descrizione, non esaustiva, delle principali innovazioni e correzioni, seguendo l’ordine della stessa RTO. Le seguenti descrizioni sono riprese dai documenti del CNVVF e commentate liberamente dall’autore.

G.1 – Termini, definizioni e simboli grafici

   
    1. Allineate definizioni per la normazione volontaria a decisioni europee (continuo aggiornamento al fine di garantire la coerenza con la normazione EU).
    2. Nuova definizione di attività.
    3. Nuova definizione di attività all’aperto: attività o porzione d’attività, comprensiva delle sue vie d’esodo, svolta in area delimitata e prevalentemente in spazio a cielo libero, che consente a fumo e calore dell’incendio di disperdersi direttamente in atmosfera.
    4. Eliminata distinzione attività normata/non normata (in coerenza con il D.M. 12 aprile 2019).
    5. Nuova definizione di Ambito: porzione delimitata dell’attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura. Nota L’ambito può riferirsi all’intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all’aperto, area sotto tettoia,
    6. Chiarite definizioni di sistema di esodo, luogo sicuro, luogo sicuro temporaneo, spazio calmo, corridoio cieco.
    7. Introdotta la definizione di Gestione della folla (crowd management) e di Sovraffollamento localizzato (crowd crush).
    8. Introdotti impianti di inibizione dell’incendio.
    9. Definito il Sistema o impianto a disponibilità superiore.
    10. Introdotto il Sistema di ventilazione orizzontale forzata (SVOF): sistema o impianto destinato ad assicurare, in caso di incendio, lo smaltimento meccanico controllato dei fumi e dei gas caldi.
    11. Definiti i percorsi di accesso ai piani per l’operatività dei soccorritori, anche mediante alcuni nuovi grafici esplicativi.
  1. Aggiornamento della definizione di Inclusione e conferma della sua importanza nella progettazione antincendio.

G.2 – Progettazione per la sicurezza antincendio

 
  1. Eliminata la distinzione attività normate/non normate.
  2. Aggiornata la metodologia generale di progettazione.
  3. Aggiunta enfasi sulle misure preventive.
  4. Potenziata la soluzione alternativa: l’aggiornamento dei Metodi di progettazione e dei Metodi Avanzati di progettazione aumenta il campo di applicazione dell’Ingegneria antincendio, che permette sempre di considerare la soluzione progettuale, se adeguatamente dimostrata, come una soluzione alternativa, riducendo quindi la necessità di chiedere una deroga.
  5. Unificate le regole di progettazione degli impianti antincendio.
  6. Introdotti i Sistemi ed impianti a disponibilità superiore ai quali viene affidata la certa riduzione del rilascio di energia (taglio della curva RHR(t)) con il conseguente risparmio delle altre misure della strategia antincendio [G.2.10.2 e M.1.8].
  7. Fatta chiarezza tra valutazione del rischio di incendio e attribuzione dei profili di rischio.

G.3 – Determinazione dei profili di rischio delle attività

  1. Chiariti ambiti di applicazione dei vari profili di rischio, per esempio comprendendo anche gli spazi a cielo libero.
  2. Rivista tabella dei coefficienti δα per maggiore chiarezza, in accordo con osservazioni pervenute e con la BS 9999. La tabella G.3-2 è stata riscritta, dando luogo a differenze rispetto all’attribuzione del Rvita secondo l’attuale versione, per cui in alcuni casi si rende necessario attribuire un Rvita superiore rispetto a quanto oggi possibile, soprattutto a causa dell’introduzione delle caratteristiche del carico di incendio e altezza di stoccaggio che influiscono sulla determinazione del δα.
  3. Forniti indirizzi riguardanti la trattazione del Rambiente.

S.1 – Reazione al fuoco

  1. Modificata la descrizione dei livelli di prestazione.
  2. Esplicitate le soluzioni alternative, con l’applicazione dell’approccio prestazionale.
  3. Piccoli ulteriori aggiornamenti.

S.2 – Resistenza al fuoco

  1. Esplicitate le soluzioni alternative, anche con riferimento agli impianti a disponibilità superiore.
  2. Chiarito il calcolo del carico di incendio nel multipiano. Ad esempio, nel caso di compartimento multipiano in presenza di scale di tipo aperto, con solai che garantiscono un’adeguata capacità di compartimentazione, è ammesso considerare il carico di incendio agente separatamente sui singoli piani, poiché è prevedibile un ritardo non trascurabile della diffusione dell’incendio dal piano di origine a quelli immediatamente superiori. Si riporta un esempio di calcolo nella tabella S.2-9.
  3. Aggiornamenti riguardanti la Procedura per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto.
  4. Piccoli ulteriori aggiornamenti.

S.3 – Compartimentazione

  1. Esplicitate le soluzioni alternative (rif. tabella S.3-3).
  2. Generalizzate le definizioni di filtro e filtro a prova di fumo.
  3. Piccoli aggiornamenti alla Tabella S.3-4 sulla massima superficie lorda dei compartimenti. Per esempio è stato introdotto un limite anche ai compartimenti con Rvita A2 e quota non superiore a 12 m, caratteristiche tipiche dei grandi centri logistici, prima esclusi da qualsiasi limite.
  4. Estesa la possibilità del compartimento multipiano, soprattutto per i compartimenti a quota superiore a 12 m.
  5. Chiarita la metodologia per determinare la distanza di separazione.
  6. Piccoli ulteriori aggiornamenti.

S.4 – Esodo

Il capitolo S.4 ha subito importanti e interessanti modifiche poiché l’obiettivo del CNVVF è stato quello di dettagliare bene le caratteristiche da richiedere al sistema di esodo al fine di ampliare le casistiche risolvibili con soluzione conforme, pertanto la maggiore flessibilità è stata introdotta sulla base di una valutazione del rischio più estesa ma effettuata direttamente dal normatore.
  1. Esplicitate le soluzioni alternative mediante la Tabella S.4-3.
  2. Migliorata la spiegazione della metodologia di progettazione, con enfasi sulla necessità della progettazione iterativa.
  3. Chiarite le definizioni di luogo sicuro e luogo sicuro temporaneo.
  4. Introdotta la definizione di via d’esodo senza protezione.
  5. Introdotta la Tabella S.4-5: Criteri per la realizzazione di vie d’esodo esterne orizzontali o verticali.
  6. Estesa l’applicazione della S.4 anche a vie d’esodo all’aperto.
  7. Ammesse le scale e marciapiedi mobili per l’esodo.
  8. Ammessi i tornelli e le porte automatiche nei percorsi di esodo.
  9. Ammesse tribune.
  10. Aggiornate, in coerenza con lo standard internazionale, le regole per i dispositivi di apertura delle porte. Introdotta la Tabella S.4-7: Esempi di determinazione caratteristiche delle porte lungo le vie d’esodo.
  11. Aggiunti numerosi esempi numerici ed esempi grafici per facilitare la lettura del testo e fornire schemi di soluzione conforme o alternativa valida.
  12. Aggiornata l’illuminazione di sicurezza con riferimento alle esigenze del pubblico spettacolo.
  13. Raccordata la disposizione dei posti a sedere con le norme tradizionali.
  14. Ristrutturato l’ordine dei paragrafi per migliorare la comprensibilità.
  15. Aggiornata la Tabella S.4-13: Criteri per tipologia di attività.
  16. Risolto il problema dei corridoi ciechi da molti segnalato ed estesa la sua applicabilità, inserendo la porzione che è possibile omettere dal computo della lunghezza Lcc.
  17. Chiarita la verifica delle lunghezze d’esodo.
  18. Estese le casistiche riguardanti le larghezze minime delle vie d’esodo orizzontali e verticali.
  19. Migliorata l’inclusività.
  20. Modificata la descrizione dei livelli di prestazione.

S.5 – G.S.A.

  1. Modificata la descrizione dei livelli di prestazione.
  2. Esplicitate le soluzioni alternative.
  3. Ristrutturato ordine dei paragrafi per migliorare comprensibilità.
  4. Piccoli ulteriori aggiornamenti.

S.6 – Controllo dell’incendio

  1. Modificata la descrizione dei livelli di prestazione.
  2. Modificato il criterio di attribuzione del livello II di prestazione per le attività a basso carico di incendio.
  3. Esplicitate le soluzioni alternative con la Tabella S.6-3, esplicitando il riferimento a norme NFPA.
  4. Ristrutturato ordine dei paragrafi per migliorare comprensibilità.
  5. Aggiornata la metodologia progettuale per determinare il numero e la capacità degli estintori.
  6. Migliorata l’inclusività (per es. sul posizionamento degli estintori).
  7. Vengono considerati sistemi di inibizione dell’incendio quelli a deplezione di ossigeno. Nota del CNVVF: Allo stato attuale, i sistemi a deplezione di ossigeno non possono essere considerati per la modifica dell’andamento della potenza termica rilasciata RHR(t).
  8. Piccoli ulteriori aggiornamenti.

S.7 – Rivelazione ed allarme

  1. Modificata la descrizione dei livelli di prestazione.
  2. Il sistema EVAC non è più obbligatorio ma demandato alla scelta del progettista ma con maggiori indicazioni previste al punto S.7.6.
  3. Esplicitate le soluzioni alternative mediante la tabella S.7-4.
  4. Ristrutturato ordine dei paragrafi per migliorare comprensibilità.
  5. Migliorata l’inclusività, per es. attraverso il posizionamento dei pulsanti manuali di allarme e la multisensorialità del sistema di allarme.
  6. Piccoli ulteriori aggiornamenti.

S.8 – Controllo di fumi e calore

  1. Esplicitate le soluzioni alternative mediante la Tabella S.8-3.
  2. Riferimento esplicito ai metodi di progettazione descritti nell’Appendice G “Smaltimento di fumo e calore di emergenza” della norma UNI 9494-1 e nell’Appendice H “Requisiti del sistemi meccanici per lo smaltimento del fumo e calore di emergenza” della norma UNI 9494-2.
  3. Per tutti i livelli di prestazione, la nuova RTO consente l’utilizzo dell’ingegneria antincendio al fine di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza per gli occupanti ed i soccorritori con riferimento al capitolo M.3.
  4. Modificato il criterio di attribuzione del livello I di prestazione per le attività a basso carico di incendio.
  5. Ristrutturato ordine dei paragrafi per migliorare comprensibilità.
  6. Introdotti i sistemi di ventilazione orizzontale forzata del fumo e del calore (SVOF) tra le misure antincendio finalizzate alla strategia S.8, come misura conforme per il livello II.
  7. Piccoli ulteriori aggiornamenti.

S.9 – Operatività antincendio

  1. Integrata la descrizione dei livelli di prestazione II e III con maggiore enfasi sulle operazioni che i soccorritori devono effettuare in caso di incendio, come quelle sugli impianti tecnologici dell’attività e sulle comunicazioni tra le squadre di soccorritori.
  2. Modificato il criterio di attribuzione del livello II di prestazione per le attività a basso carico di incendio.
  3. Esplicitate le soluzioni alternative, mediante la Tabella S.9-4.
  4. Introdotti i percorsi d’accesso ai piani per soccorritori.
  5. Introdotte misure per l’accostabilità dell’autoscala.
  6. Piccoli ulteriori aggiornamenti.

S.10 – Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

  1. Piccoli vari aggiornamenti.

V.1, V.2, V.3 – Aree a rischio specifico, atmosfere esplosive, vani degli ascensori

  1. Aggiornamento e completamento

M.1, M.2, M.3 – Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio

  1. Piccoli aggiornamenti non sostanziali, la sezione M risultava già adeguata nell’attuale versione.
  2. Chiarita la disponibilità superiore per impianti critici. Qualora i sistemi di protezione attiva siano considerati ai fini della riduzione della potenza termica rilasciata dall’incendio RHR(t) (capitolo M.2) o comunque contribuiscano a mitigare gli effetti dell’incendio, devono essere installati sistemi a disponibilità superiore.

Il ruolo del progettista antincendio – Le prospettive, le opportunità, gli equivoci comuni

  Come ben evidenziato dai rappresentanti del CNI, nella revisione della RTO la figura del professionista antincendio ne esce rafforzata, assumendo maggiore responsabilità nell’iter progettuale a tutti i livelli, poiché egli è tenuto a dimostrare l’adeguatezza delle scelte progettuali. La prevenzione incendi smette di essere una materia da ragionieri bravissimi a parafrasare senza capire lo spirito delle norme e assurge a vera e propria disciplina progettuale (e come tale dovrebbe essere compensata dai committenti…). E’ opportuno però precisare, come scritto dal CNI, che i professionisti antincendio sono disponibili all’assunzione di responsabilità, in ossequio al principio di sussidiarietà, ma solo in un quadro di regole certe e non opinabili discrezionalmente da parte degli organi di controllo, non solo quelli tecnici. Si aggiungono infine alcune considerazioni personali derivate dall’esperienza più che decennale nell’ambito dell’applicazione dell’approccio prestazionale e dall’aver utilizzato del Codice fin dalla prima ora. Per comprendere bene lo spirito del Codice non bisogna cadere nei seguenti equivoci:
  1. il Codice si applica a tutte le attività soggette;
  2. il Codice sarà ancora sempre facoltativo, in alternativa alle regole tecniche e criteri antincendio tradizionali;
  3. il Codice rende obbligatorio l’approccio prestazionale;
  4. l’approccio prestazionale consiste esclusivamente nella modellazione dell’incendio e nella simulazione dell’esodo;
  5. le nuove tecnologie hardware e software permettono di risolvere qualsiasi aspetto e ottenere qualsiasi deroga;
  6. le nuove tecnologie hardware e software e le relative validazioni internazionali consentono la completa modellazione del fenomeno incendio e degli effetti di mitigazione garantiti dalle misure di protezione attiva;
  7. è sufficiente applicare l’Ingegneria antincendio per garantire al proprio committente qualsiasi risultato, risparmiare tutti i costi di adeguamento e continuare come se nulla fosse;
  8. la F.S.E. si può imparare ad utilizzare in pochi mesi poiché è sufficiente acquisire dimestichezza con il software di modellazione.
Detto questo, attendiamo fiduciosi i prossimi aggiornamenti normativi nella speranza che tutti gli altri aspetti connessi alla nostra professione si adeguino a tale evoluzione, a cominciare dalla urgente necessità di istituire la figura del Direttore Lavori Antincendio, ovvero una figura competente che segua i cantieri, almeno delle attività soggette. In questo modo si dovrebbe risolvere finalmente l’assurda situazione anacronistica e foriera di danni che spesso vede oggi il professionista antincendio chiamato esclusivamente in una delle fasi progettuali (invece che dal progetto di fattibilità a quello costruttivo) e successivamente al momento delle certificazioni antincendio finalizzate alla SCIA. Fintanto che non si risolve questa enorme carenza, ogni sviluppo e aggiornamento normativo risulta indebolito, nonostante i nobili propositi.
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