Fuochi d’artificio: chiarimenti sull’applicazione delle norme vigenti ai prodotti marcati CE
Proprio su tale punto è ora intervenuta la citata , contenente «Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell’11 gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S. (Circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS). ».
In essa, vengono innanzitutto precisate e ribadite alcune disposizioni di base circa l’autorizzazione a dare luogo agli spettacoli pirotecnici, in relazione alla quale trovano applicazione le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS; R.D. 18 giugno 1931, n. 773). In esso, si delinea un meccanismo di doppia autorizzazione: da un lato, l’art. 101 prevede che gli spettacoli pirotecnici possano essere tenuti solo da chi possegga la relativa abilitazione; d’altro canto, solo a chi sia in possesso di tale abilitazione può essere rilasciata l’autorizzazione all’accensione di fuochi artificiali di cui all’art. 57 dello stesso TULPS.
Ciò precisato, viene ricordato che la precedente circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS, pur essendo in linea di principio dedicata a prodotti non marcati CE, contiene numerose disposizioni applicabili anche a prodotti in possesso di tale marcatura. Viene quindi rapidamente riepilogato quali siano tali disposizioni: le quali – in estrema sintesi – riguardano il tipo di artifici impiegabili (con esclusione però di alcune norme inerenti i limiti dimensionali); le disposizioni inerenti i mortai (con qualche differenza inerente i loro calibri); le norme sulle procedure di accensione; nonché alcune disposizioni complementari dedicate alle locali Autorità di P.S.
Capitolo a parte della circolare è poi dedicato all’applicabilità ai prodotti marcati CE delle norme della circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS inerenti la fondamentale materia delle distanze di sicurezza. Sul punto, la nuova circolare delinea un sistema trifasico:
– in prima istanza, valgono le distanze minime che la circolare precedente impone per i prodotti non marcati CE. Fanno però eccezione i prodotti appartenenti alle categorie T1 e T2, vale a dire i c.d. «articoli pirotecnici teatrali», caratterizzati da un basso tasso di pericolosità;
– in seconda istanza, si deve osservare l’eventuale maggior distanza di sicurezza indicata dal fabbricante in etichetta;
– in terzo ed ultimo luogo – recita la circolare – «resta ferma, in ogni caso, la facoltà della competente Autorità di P.S. di innalzare le distanze di sicurezza (che sono da considerarsi come limiti minimi) sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S., a seguito delle necessarie valutazioni sulle condizioni dei siti prescelti per lo sparo». Su tale fondamentale punto, viene richiamata l’attenzione sulle distanze minime prescritte per le singole categorie dei prodotti marcati CE.
Analogamente, trovano applicazione ai prodotti marcati CE con esclusione delle categorie T1 e T2 le disposizioni in materia di zone di sicurezza.