Antincendio

Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi: chiarimenti dai VVF

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La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area Prevenzione Incendi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno ha emanato la Lettera Circolare 27 giugno 2012 Prot. 0008660 “Attuazione del DPR 1° agosto 2011, n. 151. Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi ed attività inerenti il settore del GPL - Indirizzi applicativi e chiarimenti”, in riferimento ad alcune problematiche derivanti dalla prima fase di attuazione del DPR 151/2011

Nella nota viene innanzitutto ricordato che, secondo quanto espressamente indicato nell’art. 11, c.2 del DPR n. 151/2011, fino all’adozione del decreto ministeriale che andrà a sostituire il DM 4 maggio 1998, prima della messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi, deve essere allegata all’istanza presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco esclusivamente la documentazione già prevista nel DPR 214/2006 ormai abrogato (la dichiarazione di conformità ex DM 37/2008, la dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli specifici obblighi, e una planimetria del deposito in scala idonea).

Pertanto viene ribadito che, per garantire la massima omogeneità e rapidità dell’iter da seguire, non è corretta la richiesta di altra documentazione da parte dei Comandi Provinciali, i quali si dovranno attenere alle indicazioni contenute nella lettera circolare 21 ottobre 2011, n. 13722, nella quale veniva specificato che la dichiarazione di conformità ex DM n. 37/2008 non dovesse essere allegata alla SCIA e, che per le pratiche presentate prima dell’entrata in vigore del DPR n. 151/2011 (7 ottobre 2011) in attesa di sopralluogo non fosse da presentare la SCIA ma si dovesse solo procedere alla “ricatalogazione”.

Si è ricordato, inoltre, che nella citata lettera circolare 21 ottobre 2011, n. 13722 sono stati allegati i modelli da utilizzare ai fini dei controlli di prevenzione incendi (PIN 2_gpl_2011, PIN 2.1_gpl_2011 e del rinnovo periodico di conformità antincendio (PIN 3_gpl_2011, PIN 3.1_gpl_2011).

Nella lettera circolare viene poi chiarito che l’attività di depositi di GPL in serbatoi di capacità compresa tra i 5 ed i 13 metri cubi rientra nella categoria B (al n. 4 dell’allegato I del DPR 151/2011).

Viene anche precisato che la regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi, di cui al DM 14 maggio 2004, deve essere applicata a tutti i depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 mq, a prescindere dalla loro capacità minima e quindi anche per i depositi di capacità inferiore a 0,3 mq, e che le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti il deposito devono essere in tutti i casi specificatamente costruiti ed allestiti per l’installazione prevista secondo le normative vigenti.

Infine la lettera circolare chiarisce che gli impianti di GPL presso i quali viene svolta attività di movimentazione del prodotto e/o imbottigliamento rientrano nell’attività riportata al punto 3 dell’allegato I del DPR n. 151/2011 e, pertanto, in occasione della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio oppure in caso di attivazione di altre procedure di prevenzione incendi, i Comandi Provinciali provvedanno alla ricatalogazione delle pratiche di prevenzione incendi.

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