Antincendio negli ospedali: pubblicata la nuova regola tecnica verticale
Le norme antincendio negli ospedali si aggiornano. Il D.M. Interno 29 marzo 2021 dispone infatti l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie in base ai decreti di riferimento:
— D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi;
— D.M. interno 18 settembre 2002, regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
— D.M. interno 7 agosto 2012, modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi;
— D.M. interno 19 marzo 2015, aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002;
— D.M. interno 3 agosto 2015, Codice di prevenzione incendi.
Destinatari della nuova regola tecnica verticale per la prevenzione antincendio negli ospedali
Destinatari della disposizione sono:
— strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con più di 25 posti letto;
— residenze sanitarie assistenziali (RSA) con più di 25 posti letto;
— strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 metri quadrati.
Il nuovo decreto porta le consuete modifiche al Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015):
— si aggiunge il capitolo «V.11 – Strutture sanitarie» nella sezione V «Regole tecniche verticali»;
— all’art. 2, comma 1, le parole «67; da 69 a 71» sono sostituite da: «da 67 a 71»;
— all’art. 2-bis, comma 1, tra le lettere b) e c) e’ inserita la lettera «b-bis) 68»;
— all’art. 5, comma 1-bis, dopo la lettera v) è aggiunta la «z) decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private».
Le norme, in vigore il 9 maggio 2021, sono applicabili in alternativa a quelle del D.M. 18 settembre 2002.
D.M. Interno 29 marzo 2021 (GU 9 aprile 2021 n. 85)