Whistleblowing, dall’Anac modifiche al regolamento sul potere sanzionatorio
La Delibera Anac n, 312 del 10 aprile 2019, che sostituisce l’art. 13 del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro (art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, cd. whistleblowing), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 26 aprile 2019.
Il delicato tema del whistleblowing
Le modifiche riguardano:
- la specifica dei casi di archiviazione delle segnalazioni ricevute e l’informazione al whistleblower dell’avvenuta archiviazione;
- la trasmissione delle segnalazioni agli uffici di vigilanza in funzione delle materie di competenza e il trattamento della riservatezza del segnalante durante la successiva istruttoria di vigilanza.
Archiviazione diretta delle segnalazioni/comunicazioni
L’ufficio che riceve la segnalazione procede all’archiviazione diretta delle segnalazioni/comunicazioni nei casi di:
a) manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione;
b) manifesta incompetenza dell’Autorità sulle questioni segnalate;
c) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione della sanzione;
e) intervento dell’Autorità non più attuale;
f) finalità palesemente emulativa;
g) accertato contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione/comunicazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
h) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
i) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione/comunicazione.
All’infuori dei casi sopra indicati, l’ufficio trasmette agli uffici di vigilanza competenti per materia la segnalazione di illeciti.
La piattaforma informatica anticorruzione e trasparenza
Durante la 5^ Giornata nazionale di incontro con i Responsabili di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Rpct) presso la Banca d’Italia, è stata presentata la piattaforma informatica realizzata da Anac in collaborazione con l’Università Tor Vergata di Roma e l’Università della Campania per per la lettura e l’analisi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione.
I Piani triennali di prevenzione della corruzione (Ptpc) prevedono una serie di misure organizzative e gestionali per impedire il verificarsi di illeciti. La piattaforma informatica contiene i Piani triennali delle varie amministrazioni e il loro aggiornamento annuale previsto dalla normativa, consentendo di verificare la loro qualità e congruità rispetto alle indicazioni fornite dall’Anac.
“In questo modo non solo saranno facilitati gli adempimenti dei Rpct ma sarà anche più agevole per l’Anac effettuare una analisi qualitativa, oltre che verificare eventuali inadempienze”, ha affermato il Presidente dell’Anac Raffaele Cantone. “Grazie alla piattaforma, infatti, l’Autorità anticorruzione potrà contare sulla sistematicità delle informazioni raccolte, conoscere le criticità dei Piani e migliorare di conseguenza la sua attività di supporto alle amministrazioni.
L’indagine a campione
Anac ha svolto un’indagine sperimentale su un campione di 340 società in controllo pubblico, sullo stato di di applicazione della Legge n. 190 del 2012, mediante una particolare metodologia di rilevazione e di analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti.
I risultati dell’indagine sono esposti nel Rapporto su “L’attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle società in controllo pubblico – anno 2016/2017”, pubblicato sul sito dell’Anac.
La Determina n. 1134/2017 approva le “Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.
Le misure di prevenzione della corruzione integrative
Le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle del decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, previste per le pubbliche amministrazioni, si applicano anche, in quanto compatibili:
a) agli enti pubblici economici ed agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico, con esclusione delle società quotate;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti di diritto privato, comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, in controllo pubblico.
Enti di tipo privato
Per le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato, comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, il ‘controllo pubblico’ rilevante ai fini dell’applicazione della normativa è determinato da:
1) bilancio superiore a cinquecentomila euro,
2) attività finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da Pa,
3) totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo designata da Pa.
Nella prima fase si è stabilito di delimitare l’operatività della piattaforma sperimentale unicamente alle società in controllo pubblico e agli enti pubblici economici.

