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Tracciabilità dei flussi finanziari: le linee guida e le FAQ dell’ANAC

Per favorire la tracciabilità dei flussi finanziari l’ANAC consiglia di anticipare la soglia di prevenzione per intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica
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Tracciabilità dei flussi finanziari: le linee guida e le FAQ dell’ANAC

L’ANAC, all’interno del proprio sito web (www.anticorruzione.it) ha messo a disposizione degli utenti una guida, aggiornata a marzo 2019, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. Nella stessa guida vengono anche fornite diverse FAQ (domande e risposte) alle principali problematiche evidenziate dagli operatori.

Attenzione: le norme da prendere a riferimento in tema di tracciabilità dei flussi finanziari sono contenute: nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010; nell’articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni; nell’articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del citato articolo 3.

Sul punto risulta opportuno ricordare che la tracciabilità dei flussi finanziari ha come scopo quello di contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante le seguenti azioni:

  • anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica;
  • rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche.

Cosa s’intende per traccianilità e cosa è il CIG?

Va da sé che per “tracciabilità” non si intende uno strumento di monitoraggio dei flussi finanziari, bensì un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell’economia legale.
L’ANAC si è anche soffermata sul concetto del CIG, ricordando che lo stesso è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell’ANAC con tre funzioni principali:

  • una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio ed alle successive deliberazioni dell’Autorità, per consentire l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti;
  • una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell’Autorità;
  • una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.
Fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
• I contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 17, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici;
• i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997, n. 196);
• gli appalti di cui all’articolo 9, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
• gli appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui agli articoli 11 e 12 del Codice dei contratti pubblici;
• il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente;
• l’amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici;
• gli affidamenti diretti a società in house;
• i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
• gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;
• gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego);
• le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d’appalto e se sono state tipizzate dall’amministrazione mediante l’introduzione di un elenco dettagliato all’interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione;
• l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
• le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento (par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
• i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative (par. 3.10 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
• i contratti dell’Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto (par. 3.11 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
• le convenzioni in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, di cui all’art. 17, comma 1, lett. h) del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui questi rivestano carattere non oneroso per l’amministrazione procedente (par. 2.8 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
• la sponsorizzazione pura di cui all’art. 19, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (vedi par. 2.10 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
• i contratti aventi ad oggetto i servizi forniti da banche centrali di cui all’art. 17, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti pubblici.
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