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Subappalto dal 1° novembre 2021, cosa cambia? Chiarimenti Anac

Dal primo novembre 2021 eliminato il tetto del 50% e via libera al regime della subappaltabilità integrale delle prestazioni. Cosa cambia?
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Subappalto dal 1° novembre 2021, cosa cambia? Chiarimenti Anac
Il 15 ottobre 2021, l’ANAC ha pubblicato dei chiarimenti in materia di subappalto e quota subappaltabile, mettendo in evidenza quali siano gli obblighi delle stazioni appaltanti fino al 31 ottobre 2021 e come invece dovranno comportarsi a partire da oggi, primo novembre 2021.

Il subappalto

L’istituto del subappalto rappresenta uno degli strumenti maggiormente discussi e soggetti a modifica da parte del legislatore nazionale nell’ambito del sistema degli appalti pubblici. I continui “ritocchi” all’articolo 105 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici), sono dovuti all’esigenza di adeguare la normativa italiana alle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia e della Commissione. Le divergenze nascono da una ragione di fondo molto chiara, da ricercare nei contrapposti principi che stanno alla base delle due impostazioni: quella europea, diretta a tutelare ad ogni costo la massima concorrenza tra le imprese; quella italiana, che deve difendere il sistema dei contratti pubblici dalle infiltrazioni criminali.

Le modifiche intervenute

Come noto, negli ultimi anni il legislatore è intervenuto sull’articolo 105 del Codice apportando diverse modifiche, tra le quali si possono annoverare:
  • una nuova quota subappaltabile;
  • un differente regime di responsabilità tra appaltatore e subappaltatore;
  • la sospensione dell’operatività del comma 6 in merito all’indicazione della terna dei subappaltatori;
  • la determinazione del contenuto del contratto di subappalto.

I chiarimenti dell’ANAC

L’Anac, con i chiarimenti pubblicati il 15 ottobre 2021, ha voluto evidenziare alcune caratteristiche delle disposizioni attualmente in vigore, rimarcando le differenze con quanto avverrà dal primo novembre. L’autorità ribadisce che fino alla riforma del decreto semplificazioni era consentita una quota specifica di subappalto, distinta e separata da quella generale del 30% indicata dall’articolo 105, comma 2 del Codice. La quota massima subappaltabile poteva infatti raggiungere il 70%, prendendo in considerazione la percentuale ulteriore delle lavorazioni rientranti nelle categorie super specialistiche. A seguito del decreto semplificazioni, la quota subappaltabile si attesta transitoriamente al 50% del valore del contratto, senza alcuna distinzione tra categorie super specialistiche e altre categorie di lavorazioni. Dal primo novembre 2021, invece, si affermerà il regime della subappaltabilità integrale delle prestazioni, fatte salve quelle che dovranno essere eseguite direttamente a cura dell’aggiudicatario, con evidenti e importanti impatti sulle attuali dinamiche di mercato. Le stazioni appaltanti dovranno (se lo riterranno opportuno) quindi indicare nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto che non saranno subappaltabili. La nota Anac
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