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Soggetti aggregatori e centrali di committenza, il vademecum Anac

Online la guida ANAC contenente tutti i riferimenti normativi e le disposizioni sui soggetti aggregatori utile per le stazioni appaltanti
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Soggetti aggregatori e centrali di committenza, il vademecum Anac
Per favorire l’attività delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni pubbliche e degli operatori, Anac ha predisposto un vademecum sui Soggetti aggregatori. Si tratta di uno strumento che raccoglie le principali disposizioni normative e gli interventi dell’Autorità sul tema. Il Vademecum ANAC su soggetti aggregatori e centrali di committenza raccoglie tutte le disposizioni vigenti in materia. Sono indicati anche i principali provvedimenti assunti dall’ANAC nel corso degli anni, così da consentire agli operatori di avere una visione di insieme abbastanza completa. C’è da dire che sulla centralizzazione della committenza è stato fatto qualcosa ma forse non abbastanza da parte del legislatore nazionale, in quanto continua ad esistere un numero spropositato di stazioni appaltanti e soprattutto un livello di specializzazione spesso non adeguato.

Normativa di riferimento

Con due decreti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, disciplina la materia dei soggetti aggregatori negli appalti pubblici. Con il D.P.C.M. 11 novembre 2014 (in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015), sono stati fissati i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 24 aprile, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Questo decreto, stabilisce che i soggetti idonei a richiedere l’iscrizione sono:
  •  città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province;
  • associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.
L’iscrizione nell’elenco, è poi subordinata al possesso di due requisiti:
  • pubblicazione, nei tre anni solari precedenti la richiesta di iscrizione, di bandi o lettere di invito per procedure finalizzate all’acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 di euro nel triennio;
  • i bandi non devono inoltre avere un valore inferiore ai 50.000.000 di euro per ciascun anno.
Con il D.P.C.M. 14 novembre 2014 (in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015), è stata invece prevista l’istituzione del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al fine di assicurare l’efficace realizzazione dell’attività di razionalizzazione della spesa per beni e servizi.

Soggetti aggregatori

I soggetti aggregatori costituiscono lo strumento utile ad una razionalizzazione degli acquisti, ottenendo così un reale risparmio, con vantaggi sia strategici che organizzativi, maggiore controllo amministrativo e della spesa, innovazione e più trasparenza e semplicità. Nel Vademecum, l’ANAC specifica che la nozione di soggetto aggregatore presuppone quella di centrale di committenza, ma nel contempo la supera, costituendo la prima, una forma evoluta della seconda, in quanto si tratta di centrale di committenza qualificata ed abilitata all’approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei oggetti che se ne avvalgono (Determinazione ANAC n.3/2015).

Centrali di committenza

Per centrale di committenza, si intende un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie. Secondo l’art. 3, co,1, lett l) del Codice dei contratti pubblici, le attività di centralizzazione delle committenze sono le attività svolte su base permanente riguardanti:
  •  l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
  • l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti.

Le previsioni del Codice dei contratti pubblici

In merito ai compiti e poteri esercitabili, l’articolo 37 comma 7 del Codice dei contratti prevede che le centrali di committenza possono:
  • aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
  • stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti;
  • gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
I successivi commi dell’articolo 37, precisano poi che le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza, mentre dal punto di vista della responsabilità, viene individuata la figura di un unico responsabile del procedimento per le stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni. Vademecum Anac sui soggetti aggregatori
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