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Sanzioni Anac in caso di false dichiarazioni in sede di gara

Il Tar Lazio chiarisce le differenze tra l'omissione di una informazione e una falsa dichiarazione in sede di gara pubblica in termini sanzionatori
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Sanzioni Anac in caso di false dichiarazioni in sede di gara
Sanzioni Anac e dichiarazioni non veritiere, quali sono i limiti, se ce ne sono? Con una interessante pronuncia, il Tar Lazio (la numero 9421 del 30 agosto 2021), si è pronunciato sui limiti di annotazione e sui poteri sanzionatori previsti in capo all’ANAC nel caso in cui un concorrente renda in sede di gara delle dichiarazioni non veritiere, potenzialmente sanzionabili ai sensi dell’articolo 80 comma 12 del Codice dei contratti pubblici.

L’articolo 80 comma 12 del Codice dei contratti

Ai sensi dell’articolo 80 comma 12 del Codice dei contratti pubblici, nei caso di presentazione di dichiarazioni o documentazioni false nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica (anche in relazione al subappalto), la stazione appaltante è tenuta a darne comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). L’autorità, se ritiene che il comportamento illegittimo dell’operatore economico sia connotato da dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni. Decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

L’articolo 213 comma 13 del Codice dei contratti

Nell’ambito dei poteri che il Codice dei contratti attribuisce all’ANAC, l’articolo 213 comma 13, stabilisce quello di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00. Se invece vengono fornite informazioni o si esibiscono documenti non veritieri anche in relazione al possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l’eventuale sanzione penale, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00.

La sentenza del Tar Lazio

Con la sentenza del 30 agosto 2021, n. 9421, il Tar Lazio ha precisato che l’operatore economico è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, è stata contestata una condotta contraria a determinate norme o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti (Cons. Stato, sez. III, 9 dicembre 2020, n.7831; 4 marzo 2020, n. 1603; nn. 1174/2020, 3331/2019; id., sez. V, nn. 70/2020, 1644/2019; 1649/2019; sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407; Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 2019, n. 827). La giurisprudenza maggioritaria ritiene infatti che i concorrenti sono tenuti a rendere una dichiarazione omnicomprensiva, segnalando tutte le vicende afferenti la propria attività professionale, e ha concluso per l’illegittimità di tali inadempimenti dichiarativi, sulla base del principio per cui non può essere configurabile in capo all’impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo l’obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, in modo da permettere alla stazione appaltante di espletare tutte le valutazioni del caso. In tale ambito, quindi, rilevano anche le omissioni dichiarative idonee ad incidere sulle decisioni della stazione appaltante in merito alla conduzione della gara. Come nella circostanza in cui venga taciuta una circostanza che potrebbe comportare il venir meno dei requisiti di partecipazione. Pertanto, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni devono ritenersi rilevanti esclusivamente le condotte espressamente previste dalla norma, ovvero l’omissione di informazioni richieste e le false dichiarazioni. In tal senso è stato evidenziato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che di tali disposizioni (articolo 80 comma 12 e articolo 213 comma 13) deve essere prescelta un’interpretazione restrittiva, in quanto la segnalazione comporta l’apertura di un procedimento finalizzato all’applicazione della misura interdittiva dalla partecipazione alle pubbliche gare, con effetti pregiudizievoli anche più di quelli prodotti da una sanzione vera e propria (Cons. Stato, sez. V, 20.1.2021, n. 630; Cons. Stato, V, 23 luglio 2018, n. 4427). Tar Lazio, n.9421 del 30 agosto 2021
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