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Potere sanzionatorio e casellario Informatico: le regole Anac

Il primo entrerà in vigore a partire dal 23 novembre; il secondo invece, è già operativo dal 9 novembre scorso. Una sintesi di tutte le novità principali
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Potere sanzionatorio e casellario Informatico: le regole Anac

L’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato i nuovi Regolamenti sull’esercizio del potere sanzionatorio (d.lgs. 18 aprile 2016 n.50) e per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 213, c.10, del medesimo Codice).

I comunicati relativi ai due atti di Anac sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre scorso. Il Regolamento sul potere sanzionatorio entrerà in vigore il 23 novembre prossimo, quello per la gestione del Casellario informatico è già valido dal 9 novembre 2019. Proponiamo le principali novità dei due documenti.

Il potere sanzionatorio

Il nuovo Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio semplifica il procedimento e lo adegua alle previsioni normative del d.l.vo 50/2016. Inoltre, norma i procedimenti sanzionatori in materia di qualificazione delle imprese nelle more della ultrattività delle previsioni del d.p.r. 207/2010. All’articolo 3 sono indicate le principali cause di violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità. Tra queste, quando gli operatori economici non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento.

E ancora: quando le stazioni appaltanti omettono o ritardano l’inserimento dei dati nel sistema SIMOG e del certificato esecuzione lavori nella banca dati dell’Osservatorio. Sanzioni anche nei casi in cui le stazioni appaltanti e i RUP non comunicano all’Autorità le modificazioni al contratto nonché le varianti in corso d’opera, per i contratti di appalto per lavori, servizi o forniture. Allo stesso modo, sanzionata la mancata comunicazione della scheda tipo e della relazione dettagliata sul comportamento dell’operatore economico, oltre alla sospensione dei lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo.

Le violazioni delle imprese

L’articolo 5 prende in considerazione le violazioni degli obblighi informativi da parte delle imprese qualificate nei confronti delle società organismi di attestazione. In particolare, si ha un comportamento illegale quando gli operatori economici non rispondono alla richiesta volta all’accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei certificati di esecuzione lavori rilasciati da committenti non tenuti all’applicazione del codice.

La gestione del Casellario Informatico

In questo caso, il Regolamento definisce, in linea con le previsioni del d.lgs. n. 50/2016, le procedure di inserimento delle annotazioni, nel rispetto dei principi del contraddittorio, e circoscrive con puntualità le fattispecie oggetto di annotazione. Il Casellario è articolato in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità (“A”, “B” e “C”). Le sezioni contengono i dati e le informazioni degli operatori economici che partecipano alle gare per l’affidamento di lavori, di forniture e di servizi. La sezione “A” è ad accesso pubblico e contiene i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dagli organismi di attestazione alle imprese esecutrici di lavori pubblici. La sezione “B” è ad accesso riservato alle stazioni appaltanti e agli organismi di attestazione. Infine, la sezione “C” è ad accesso riservato all’Anac e raccoglie i dati utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo tipiche dell’Autorità.

I procedimenti di annotazione

La seconda parte del Regolamento (Titolo II) è dedicata al procedimento di annotazione nel Casellario. In particolare, l’articolo 11 (obbligo informativo), si sottolinea che “Le stazioni appaltanti e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare, ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto, devono inviare all’Autorità tali informazioni nel termine di 30 giorni”. Se nel tempo indicato non arriva alcuna segnalazione, l’Anac potrà avviare il procedimento sanzionatorio “nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo”. Successivamente, fino all’articolo 19 è spiegato tutto l’iter procedurale del procedimento.

I Titoli IV, V e VII

Particolarmente importanti i Titoli IV e V: il primo riporta il procedimento di annotazione di informazioni comunicate dalle società organismi di attestazione. Il secondo, invece, concerne le informazioni comunicate agli operatori economici. Al Titolo VII, invece, il Regolamento introduce le modalità di annotazione dei provvedimenti sanzionatori dell’Autorità. L’articolo 35 reca le informazioni relative alle sanzioni per falsa dichiarazione o falsa documentazione.

“La stazione appaltante – si legge al comma 1 – comunica all’Autorità i casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, entro 30 giorni dall’accertamento del fatto. La conclusione del procedimento prevede che se si accerta che i comportamenti ritenuti illegittimi non siano ritenuti frutto di dolo o colpa grave, si debba disporre “l’iscrizione nel Casellario informatico della notizia dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, così come comunicata dalla stazione appaltante”.

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