Modifica ai regolamenti Anac sull’esercizio dei poteri

Con la Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, al fine di garantire il rispetto e la corretta applicazione della normativa di settore, l’ANAC è intervenuta sulla revisione dei regolamenti in merito all’esercizio dei poteri di cui all’articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del D.lgs. n. 50/2016, del Regolamento in materia di precontenzioso e del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione.
Modifiche Anac per migliorare il lavoro di codifica degli atti
Le modifiche al Regolamento sull’esercizio dei poteri ANAC hanno riguardato:
- le fattispecie legittimanti l’impugnazione e la qualificazione di rilevante impatto per i contratti:
- che riguardino, anche in via potenziale, un esteso numero di operatori;
- relativi ad interventi in occasione di grandi eventi;
- che siano legati a fattispecie criminose, situazioni anomale o indicative di condotte illecite delle stazioni appaltanti;
- inerenti ad opere, servizi o forniture con un impatto significativo sull’ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;
- aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro ovvero servizi e/o forniture di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.
- La qualificazione come gravi delle seguenti violazioni:
- affidamento di contratti pubblici senza preventiva pubblicazione di bando o avviso nelle sedi prescritta dal codice;
- affidamento tramite procedura differente da quella aperta e ristretta fuori dai casi consentiti;
- modifiche rilevanti della legge di gara nel corso dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica;
- atto relativo a rinnovo tacito ovvero ad ingiustificate e reiterate proroghe dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
- modifica rilevante del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara;
- mancata o illegittima esclusione di un concorrente; g) atti che violano il divieto di artificioso frazionamento, al fine di evitare l’applicazione delle norme inerenti l’affidamento di contratti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- contratto che sia stato affidato in presenza di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati; i)
- mancata risoluzione del contratto nei casi di cui all’articolo 108, comma 2 del codice;
- clausole, misure, o condizioni ingiustificatamente restrittive della concorrenza.
Le responsabilità delle stazioni appaltanti
Con queste modifiche, l’ANAC ha inteso evidenziare la responsabilità delle stazioni appaltanti in ordine ad alcune delle fattispecie più comuni ma anche maggiormente rilevanti sotto il profilo delle conseguenze di carattere amministrativo, civile e penale.
Si pensi ad esempio alla necessità di risolvere il contratto nelle ipotesi di “inadempimento amministrativo” previste dall’art. 108, comma 2 del D.lgs. 50/2016. In queste ipotesi, infatti, le stazioni appaltanti devono verificare il mantenimento dei requisiti in capo all’operatore economico per tutta la durata dell’esecuzione del contratto, con la conseguente risoluzione del rapporto negoziale nel caso in cui venga meno uno dei requisiti citati dalla norma.
Per quanto riguarda il Regolamento sul precontenzioso è stata modificata la disciplina relativa all’ordine di trattazione delle istanze e all’istruttoria.
Per quanto riguarda il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’ANAC è stato modificato l’allegato 1 relativamente al precontenzioso e ai pareri, agli affari legali e contenzioso, alla vigilanza collaborativa, vigilanze speciali e centrali di committenza.