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Inconferibilità e incompatibilità: aggiornate le FAQ Anac

L'Anac ha aggiornato le FAQ in materia di contratti pubblici relative alla tracciabilità dei flussi finanziari e Varianti e la sezione FAQ Anticorruzione
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Inconferibilità e incompatibilità: aggiornate le FAQ Anac
Il 26 marzo 2021 l’Anac ha aggiornato le FAQ in materia di contratti pubblici relative alla tracciabilità dei flussi finanziari e Varianti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e la sezione FAQ Anticorruzione con specifico riferimento ai quesiti in materia di inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013 e di conflitti d’interesse.

L’art. 106 del D. Lgs. 50/2016

L’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici) disciplina le modifiche (oggettive e soggettive) del contratto in corso di esecuzione, sia per i settori ordinari che per i settori speciali, in attuazione dei principi e criteri direttivi dettati dalla Legge Delega (L. n. 11/2016, art. 1, comma 1, lett. ee). Questo articolo, prevede, tra le altre cose, che le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della rispettiva stazione appaltante. Stabilisce, inoltre, i casi ed i limiti entro cui si può procedere alla modifica (oggettiva o soggettiva) in corso di esecuzione, senza dover risolvere il contratto ed esperire una nuova procedura di affidamento

Il contenuto dell’aggiornamento del 26 marzo 2021 delle FAQ sulle varianti

L’aggiornamento continuo e dettagliato delle FAQ, si rende necessario quando la disciplina diviene oggetto di richieste di chiarimenti e precisazioni. Per tali ragioni, ANAC ha proceduto al recente aggiornamento del 26 marzo 2021, col quale sono stati chiariti alcuni importanti aspetti:

In quali casi le integrazioni all’oggetto del contratto assumono la connotazione di varianti in corso d’opera?

R. Assumono la connotazione di varianti in corso d’opera le modifiche derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, i provvedimenti di Autorità o enti preposti alla tutela d’interessi rilevanti e quando la modifica non altera la natura generale del contratto originario. (…)

Quali sono le soglie e le condizioni per la trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti in corso d’opera?

R. L’obbligo di trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti interviene quando l’importo a base di gara è superiore alla soglia comunitaria e la variante è superiore al 10% dell’importo originario del contratto; se il superamento del 10% è determinato dal cumolo di più fattispecie di variante, purché almeno una sia riconducibile a quella del primo comma dell’art. 37 L. n. 114/2014 (lett. b, c o d); nei contratti misti con prevalenza di servizi o forniture e la variante riguarda lavori d’importo (a base di gara) superiore alla soglia comunitaria nei settori speciali; negli interventi emergenziali sottoposti a deroga; varianti ripetute qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo supera il 10% dell’importo originario del contratto (il termine di 30gg decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10% del contratto originario).

Da quale data decorre il termine di 30 giorni per ottemperare all’obbligo di trasmissione delle varianti in corso d’opera?

R. Il termine inizia a decorrere dalla data di perfezionamento della variante in corso d’opera da parte della Stazione Appaltante, così come disposto dall’ art. 106, comma 8 del D.lgs. 50/2016.

Che cosa s’intende per “autorizzazione della variante a cura del RdP” di cui all’art 106, comma 1 del D.lgs. 50/2016?

R. In mancanza di un regolamento specifico della stazione appaltante o di indicazioni nelle linee guida dell’Anac, per “autorizzazione” s’intende l’atto tramite il quale il RdP dà il suo nulla-osta al direttore dei lavori per l’elaborazione della variante.

Dove devono essere indicate nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera le modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106 co. 1, lett. a), b) ed è) intervenute precedentemente all’approvazione della variante?

R. Le modifiche di cui all’art. 106 co. 1 lett. a), b) ed e) devono essere comunicate all’interno del modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera al punto 7 – bis. Trattandosi di mera informazione, le modifiche non vanno documentate con atti da allegare al modulo: semmai le esigenze istruttorie lo richiedessero, l’ufficio competente ne farà esplicita richiesta.

Le modifiche ex art. 106 comma 1, lett. a), b) ed e), d.lgs.50/2016 devono essere trasmesse all’autorità?

R. No, l’obbligo vige esclusivamente per le varianti in corso d’opera.

Se presenti, è necessario trasmettere la documentazione relativa alle modifiche del contratto? R.

No, va trasmessa all’Autorità solo la documentazione riguardante le varianti in corso d’opera. Vedasi punti 5) e 6).

Come si deve calcolare l’importo complessivo netto delle sole lavorazioni in aumento della variante?

R. L’importo da indicare è quello che deriva dalla somma di ogni singola lavorazione tenendo conto sia di quelle in aumento che in diminuzione.

I dati identificativi della stazione appaltante sono tutti obbligatori?

R. Si, è necessario identificare la stazione appaltante attraverso tutti i dati richiesti nel modulo.

Al fine di descrivere la variante in corso d’opera è possibile allegare una relazione al modulo?

R. La descrizione della variante deve essere presentata in forma concisa esclusivamente all’interno del modello fornito dall’Autorità, oltre che nella documentazione del progetto e della variante.

È obbligatorio indicare il protocollo e la data del provvedimento di approvazione della variante in corso d’opera?

R. Si, la stazione appaltante dovrà indicare nel modello il numero di protocollo e la data del provvedimento di approvazione della variante.

Quali sono i criteri per la predisposizione della relazione del RdP sulla variante?

R. La relazione deve rispettare le indicazioni fornite nel comunicato del 17.3.2015 e all’art.161, commi 7 e 8, dPR 207/2010, ovvero degli atti attuativi del d.lgs.50/2016 (linee guida o DDMM).

Quali sono gli allegati obbligatori alla trasmissione della variante in corso d’opera?

R. Gli allegati da trasmettere all’Autorità sono elencati nel modello al punto 11, lettera A. Gli atti elencati nel punto 11 B) vanno prodotti se posti in essere.

Quali sono le modalità di trasmissione degli allegati?

R. Gli allegati da trasmettere sono quelli posti in essere dalla Stazione Appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Qual è la modalità di invio del modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera?

R. Il modulo va inoltrato all’indirizzo pec dell’Autorità protocollo@pec.anticorruzione.it unitamente a all’indice dettagliato dei documenti.

In riferimento al punto 12 ultimo capoverso del modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera, quale tipo di supporto informatico deve essere inoltrato e come?

R. Per supporto informatico s’intende CD-ROM ovvero DVD non riscrivibile, da inoltrarsi a mezzo raccomandata A/R presso la sede istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione contestualmente all’invio del modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera, nei casi indicati dal punto 15.

Sono previste sanzioni per la mancata trasmissione della variante?

R. Si. La mancata trasmissione della variante nei tempi previsti comporta l’avvio d’ufficio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213, co. 13 D.lgs. 50/2016. È ovvio poi che la variante deve essere trasmessa con l’apposito modulo.

Una volta superata la soglia di rilevanza ed avendo già trasmesso una variante, successivamente, vanno trasmesse tutte le ulteriori varianti a prescindere dalla loro entità oppure devono essere trasmesse solo in occasione del nuovo superamento della soglia di rilevanza?

R. Le varianti approvate dopo una precedente trasmissione, devono essere comunicate solo e soltanto se esse nell’insieme e/o per effetto delle altre condizioni di cui al Comunicato pubblicato il 4.3.2016 (non modificate nell’ultimo Comunicato del 2.12.2016), superino la soglia di rilevanza.

Inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013

L’aggiornamento delle FAQ Anac ha riguardato anche la sezione Anticorruzione con specifico riferimento ai quesiti in materia di inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013 e di conflitti d’interesse (FAQ n.9). L’aggiornamento ricomprende 32 FAQ mediante le cui risposte si è potuto precisare e specificare alcuni aspetti importanti, come l’applicabilità del d.lgs. 39/2013 a tutte le regioni ivi comprese quelle a statuto speciale e agli enti strumentali non economici degli enti locali, le modalità di calcolo della popolazione legale di un ente locale ai fini dell’applicazione del decreto, le cause e i poteri circa la dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità, così come le circostanze che le determinano e le varie figure/personalità giuridiche rientranti nell’applicabilità del decreto.
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