Compliance

Compensazione dei prezzi nelle concessioni

La compensazione dei prezzi è valida per i contratti di appalto ma non per quelli di concessione alla luce dell’art. 1 – septies del d.l. 73/2021
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Compensazione dei prezzi nelle concessioni
La compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, introdotta dall’art. 1 – septies del d.l. 73/2021 (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici), conv. con l. n. 106/2021, è valida per i contratti di appalto ma non per quelli di concessione.

Compensazioni prezzi: meccanismi e percentuali

Come noto, la norma suindicata ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche con riguardo alle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, come rilevate dal MIMS con decreto, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. La norma stabilisce in particolare che “per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall’ articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell’ articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a). 3.

La posizione di Anac

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni”. In ordine all’individuazione dell’ambito di applicazione della norma, l’ANAC rileva come siano posti in essere una serie di adempimenti a carico dell’appaltatore e non del concessionario ai fini del riconoscimento della compensazione. Inoltre, il comma 7 dell’articolo 1-septies esclude espressamente per i concessionari di cui all’art. 164 comma 5 del Codice dei contratti pubblici la possibilità di ricorrere al fondo di cui al comma 8. L’autorità evidenzia altresì che l’istituto della compensazione non appare compatibile con le caratteristiche del rapporto concessorio, come desumibili dagli artt. 3 e 164 e ss. del d.lgs. 50/2016. Nella concessione, il concessionario assume i rischi inerenti le attività di costruzione e quelli connessi alla messa a disposizione dell’opera in fase di gestione. L’alea legata all’aspetto economico e finanziario dell’operazione, il c.d. rischio operativo, rappresenta infatti l’elemento qualificante della concessione.
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