Reintroducendo un istituto già previsto nella versione originaria del “nuovo” Codice, la
legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”) all’art. 6, prevede che, fino al 31 dicembre 2021, per i lavori diretti alla realizzazione delle
opere pubbliche sopra la soglia comunitaria, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un
collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data.
Il CCT detiene i compiti previsti per la
sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica (art. 5 del Decreto Semplificazioni) e funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
Oltre questa ipotesi di obbligatorietà, le stazioni appaltanti possono nominare un collegio consultivo tecnico per
qualsiasi tipo di prestazione, anche sotto soglia. Con lo scopo di dirimere in maniera snella e veloce la definizione di eventuali controversie che dovessero sorgere con l’appaltatore.
Decreto Semplificazioni e linee guida
Il Gruppo di lavoro presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici il 21 dicembre 2020 ha adottato, contravvenendo alla previsione dell’articolo 213 comma 2 del
Codice dei contratti pubblici che affida questo compito all’ANAC, le
Linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del Dl Semplificazioni, contenente i seguenti paragrafi:
- Ambito di applicazione
- Costituzione, durata e requisiti
- Insediamento, funzioni e competenze
- Conduzione delle attività
- Determinazioni
- Compensi
Il CCT
Come si legge dalle premesse alle Linee Guida, la costituzione dei CCT, non deve essere considerata un ulteriore appesantimento della procedura. Ma rappresenta per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici l’opportunità per addivenire
in tempi rapidi e certi alla risoluzione di qualsivoglia controversia e disputa tecnica che possa insorgere nella fase di esecuzione di un contratto pubblico (o anche in fasi precedenti).
L’istituto, a fronte di un onere per la parte fissa dei costi del CCT di gran lunga inferiore rispetto a quello di una commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera, consentirà, tra l’altro, di
limitare il ricorso alle altre procedure di risoluzione delle controversie sicuramente più onerose per le parti, riducendo gli oneri per consulenze di natura tecnica e legale.
I vantaggi
La presenza dei CCT offre alle amministrazioni, al di là del carattere di obbligatorietà del nuovo istituto normativo per lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, un efficace strumento per la
celere esecuzione dell’opera a regola d’arte e per contribuire al rilancio del sistema economico nazionale. Senza sottovalutare l’opportunità di nominare, a discrezione delle stazioni appaltanti, tale organo consultivo già nella fase antecedente l’esecuzione, per acquisire pareri di natura tecnica, sulla scelta dell’iter approvativo, sulla procedura di gara da adottare, sul bando e sullo schema di contratto.
Formazione e costituzione del Collegio Consultivo Tecnico
Le Linee Guida specificano che il collegio consultivo tecnico è composto da
tre o cinque componenti (in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste).
Deve trattarsi di soggetti dotati di
esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera. Con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca. Oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento.
Come previsto anche dalle disposizioni di legge attualmente in vigore, i componenti del collegio possono essere
scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.
Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine previsto, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto.