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Centralizzazione della committenza: qual è il legame con gli affidamenti PNRR?

Centralizzazione della committenza: ANAC fornisce chiarimenti in merito ai servizi prestati da soggetti che non sono centrali di committenza
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Centralizzazione della committenza: qual è il legame con gli affidamenti PNRR?

Con il Comunicato del 1 febbraio 2023, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha fornito dei chiarimenti in ordine ai servizi prestati da soggetti che non sono centrali di committenza né iscritti all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, anche nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Centralizzazione della committenza PNRR e non solo

Come noto, la centralizzazione della committenza rappresenta uno degli istituti previsti dal legislatore al fine di addivenire ad una riduzione del numero delle stazioni appaltanti, combattere il dilagare dei fenomeni corruttivi e stimolare la professionalizzazione delle amministrazioni.

Per centrale di committenza, si intende un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.

Secondo l’art. 3, co,1, lett l) del Codice dei contratti pubblici, le attività di centralizzazione della committenza sono le attività svolte su base permanente riguardanti:

  1. l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
  2. l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti.

Il Presidente ANAC, ricorda che le centrali di committenza sono in ogni caso enti pubblici o forme associative di enti locali sorte ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. A tale riguardo, poi, occorre rilevare che il comma 5 dell’articolo 37 del Codice dei contratti richiede che la centrale di committenza costituita dagli enti locali nella forma di associazioni, unioni e consorzi, sia territorialmente limitata agli ambiti di una o più aree vaste, ovvero a livello sub regionale.

I compiti delle centrali di committenza

In merito ai compiti e poteri esercitabili, l’articolo 37 comma 7 del Codice dei contratti prevede che le centrali di committenza possono:

  • aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
  • stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti;
  • gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

Gli ulteriori commi dell’articolo 37, precisano poi che le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza, mentre dal punto di vista della responsabilità, viene individuata la figura di un unico responsabile del procedimento per le stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni.

Il Presidente ANAC evidenzia che il DL 77/2021, all’articolo 52, ha disposto la sospensione dell’obbligo di aggregazione per le sole procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

Nell’ambito degli affidamenti connessi e/o collegati al PNRR, non è quindi possibile ricorrere a soggetti che non siano qualificabili come centrali di committenza né affidare attività di committenza ausiliaria e di supporto dei RUP al di fuori della disciplina del Codice.

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