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Appalti pubblici, Anac fornisce chiarimenti sulle attività incentivabili per le funzioni tecniche

L’art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici consente di destinare ad un apposito fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche, ma solo per una serie di attività. Ecco quali sono
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Appalti pubblici, Anac fornisce chiarimenti sulle attività incentivabili per le funzioni tecniche

L’atto del Presidente dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (Anac) del 16 novembre 2022 chiarisce gli ambiti di applicazione dell’art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di destinare ad un apposito fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, esclusivamente per una serie di attività:

  • programmazione della spesa per investimenti,
  • valutazione preventiva dei progetti,
  • predisposizione e controllo delle procedure di gara,
  • esecuzione dei contratti pubblici,
  • responsabile unico del procedimento,
  • direzione dei lavori,
  • direzione dell’esecuzione e collaudo tecnico amministrativo,
  • verifica di conformità,
  • collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Differenze e opportunità secondo Anac sulle funzioni tecniche

Secondo Anac, risultano incentivabili le attività volte ad elaborare i documenti di programmazione della spesa per investimenti di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, secondo gli schemi allegati al decreto ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2008.
Anac ritiene, invece, che l’attività relativa all’accensione del mutuo per il finanziamento dell’opera non possa rientrare tra le attività incentivabili. È invece incentivabile la partecipazione, mediante svolgimento di specifiche funzioni tecniche o amministrative, alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici, con riferimento alle spese per investimenti.

Anac esprime questi chiarimenti alla luce dei pareri espressi dalla Corte dei Conti e dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:

  • la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 6 del 10 aprile 2018, aveva affermato che occorre l’adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, per consentire di erogare, in base all’articolo 113 comma 2 del Codice, emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture;
  • il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), con parere n. 1483 del 30 agosto 2022, ha chiarito che l’articolo 113 del Codice delinea un elenco tassativo di attività incentivabili che, dunque, è da considerarsi di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione analogica. In particolare, il Mims ha ritenuto che la locuzione “attività di programmazione della spesa per investimenti” sia riconducibile all’attività di predisposizione dei programmi di cui all’art. 21 del Codice.
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