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Anac: le stazioni appaltanti devono dettagliare le prestazioni e i corrispettivi

L'Autorità, su segnalazione Oice-Cni, ribadisce l'importanza di una precisa e chiara indicazione nell'appalto nella documentazione di gara
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Anac: le stazioni appaltanti devono dettagliare le prestazioni e i corrispettivi

Non c’è pace per le stazioni appaltanti. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), in risposta a una segnalazione dell’Osservatorio Bandi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Cni) relativa a una procedura di gara aperta sopra soglia per la progettazione definitiva e altri servizi relativi alla realizzazione di un’opera con potenziali criticità in termini di trasparenza e correttezza, ha ribadito la necessità riportare nella documentazione di gara l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Le stazioni appaltanti devono dettagliare le prestazioni e i corrispettivi

L’Atto del Presidente Anac n. 4752 del 17 maggio 2023 ha confermato l’importanza di una precisa e chiara indicazione dei corrispettivi e delle prestazioni nell’appalto. Infatti il mancato inserimento nella documentazione di gara del dettaglio delle prestazioni e del calcolo dei corrispettivi determinati ai sensi dell’art. 24 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (cd. Decreto Parametri) non permette ai concorrenti di comprendere le attività incluse nell’appalto né il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara in violazione delle linee guida n. 1 e del Comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021.

Le criticità indicate nella segnalazione Oice-Cni riguardavano una procedura aperta sopra soglia avente ad oggetto “l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, studi specialistici multidisciplinari, indagini e rilievi in sito, prove di laboratorio, servizi accessori di progettazione partecipata, assistenza nei procedimenti autorizzativi del progetto per la realizzazione di un invaso su un torrente e la tutela dell’irrigazione nel comprensorio.”

Il disciplinare di gara relativo all’offerta tecnica statuiva tra l’altro che “i progetti presentati devono, a pena di non valutazione, essere stati firmati (singolarmente o congiuntamente con altri , in veste di coordinatore delle prestazioni specialistiche, unico firmatario o firmatario di parti specialistiche, specificando in quest’ultimo caso di quali parti si tratti) da un soggetto indicato nell’organigramma con compiti di firma del progetto a base di gara”. Pertanto Oice segnalava che l’operatore economico non avrebbe potuto presentare, pena la non valutazione, progetti firmati da professionisti che non facevano parte del suo organigramma.

Stazioni appaltanti e par condicio

Secondo Oice, la clausola del disciplinare non sarebbe conforme alla normativa vigente perché contraria alla par condicio in quanto limiterebbe irragionevolmente gli operatori economici nella scelta delle referenze da allegare all’offerta tecnica potendo essi presentare soltanto i progetti firmati da soggetti indicati nell’organigramma con compiti di firma del progetto a base di gara e non da soggetti non più rientranti nell’organigramma all’operatore economico stesso.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri inoltre segnalava che “le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara non risultano chiare e, pertanto, non è possibile verificare se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel dm 17 giugno 2016, e richiedeva chiarimenti “in merito all’applicazione di una unica ID opere, in difformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del dm 17 giugno 2016, e la conseguente mancata suddivisione del quadro economico nelle categorie costituenti l’opera. L’erronea applicazione di un’unica ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d’asta e quindi un ribasso fittizio, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima.”

Il criterio della professionalità e adeguatezza dell’offerta

Le Linee Guida Anac n. 1 (parte VI, punto 1.1.1), individuano, tra l’altro, gli elementi di valutazione delle offerte che permettono alla Commissione di determinare quando un’offerta sia migliore di un’altra. Il primo di questi criteri di valutazione dell’offerta tecnica è “a) professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal decreto tariffe”.

Le Linee Guida Anac n. 1, al punto VI n. 2, stabiliscono inoltre che le stazioni appaltanti devono altresì stabilire negli atti di gara i criteri motivazionali che permettano alla commissione di gara di valutare quando un’offerta è migliore di un’altra: “2.2. a) per quanto riguarda il criterio di valutazione a), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente”.

Nel Comunicato dell’8 novembre 2022, il Presidente Anac chiariva ulteriormente che “non solo è necessario che la documentazione di gara riporti l’elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell’incarico e i relativi corrispettivi (secondo i criteri stabiliti dal cd. Decreto Parametri), ma che qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito all’amministrazione esercitare lo ius variandi’’.

Pertanto, nella documentazione di gara deve essere sempre riportato l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi che rende trasparente il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara e che limita la possibilità per i progettisti di chiedere di corrispettivi ulteriori in corso di esecuzione.

Alla luce di quanto sopra esposto, il consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 17 maggio 2023 ha disposto la definizione del procedimento relativo all’appalto segnalato da Oice-Cni, rilevando che:

  • la prescrizione contenuta nel disciplinare di gara secondo cui l’operatore economico avrebbe dovuto allegare, pena la non valutazione, soltanto progetti firmati da professionisti che facevano parte del suo organigramma, non appare conforme alla normativa di settore in quanto limitativa della concorrenza, con compromissione dei principi generali in materia di affidamento dei contratti pubblici ed in particolare trasparenza, concorrenza e par condicio;
  • il mutamento delle prescrizioni del disciplinare ha determinato modificazione ex post della disciplina di gara, non accompagnata da forme di pubblicazione coerenti con la disciplina degli artt. 72, 73 e 79, comma 3, lett. b) del dlgs. n. 50 del 2016;
  • il mancato inserimento nella documentazione di gara del dettaglio delle prestazioni e del calcolo dei corrispettivi determinati ai sensi dell’art. 24 comma 8 del dlgs. n. 50/2016 secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 non permette ai concorrenti di comprendere le attività incluse nell’appalto né il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, in violazione delle Linee Guida Anac n. 1 e del Comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021.
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