Anac, contro il Covid-19 servono disposizioni specifiche
In conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è intervenuta con diversi provvedimenti al fine di segnalare al Governo la necessità di adottare delle disposizioni specifiche per il settore dei contratti pubblici.
I compiti dell’ANAC
Ai sensi dell’articolo ai sensi dell’art. 213, co. 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, c.d. Codice dei contratti pubblici, l’ANAC ha il potere di segnalare al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore nonché di formulare al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore.
Sulla base di queste prerogative, l’ANAC ha deciso di richiamare l’attenzione del Governo in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi relativi a:
- procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture;
- rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell’attività amministrativa.
La sospensione dei termini
L’art. 103, co. 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, come modificato dall’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” dispone la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi fino alla data del 15 maggio 2020.
Procedure di affidamento
In merito alle procedure di affidamento, l’ANAC è intervenuta con atto di segnalazione n. 4 del 9 aprile 2020, avente ad oggetto l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 così come modificato dal decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020 nel settore dei contratti pubblici.
L’Autorità, intende richiamare l’attenzione sulle peculiarità delle procedure di gara e sulla loro rilevanza per l’economia del Paese, suggerendo la previsione di specifiche misure volte a contemperare le contrapposte esigenze di agevolare l’adempimento delle attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, in vigenza delle misure restrittive anticontagio, e favorire la celere ripresa delle attività economiche, scongiurando la paralisi generalizzata delle attività produttive.
Garantire la massima partecipazione
Con la Delibera numero 312 del 09 aprile 2020, sono inoltre state fornite “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni.”
L’ANAC, esorta le stazioni appaltanti ad adottare idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria.
In relazione alle procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte, le stazioni appaltanti devono valutare la necessità o l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell’urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell’esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l’agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza.
Per le procedure di selezione in corso di svolgimento, le stazioni appaltanti devono comunque assicurare la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria.
Nella fase di esecuzione del contratto, invece, si evidenzia che il rispetto delle misure di contenimento del contagio è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Trasparenza dell’attività amministrativa secondo Anac
Ulteriore aspetto dell’intervento dell’Autorità, è stato quello della trasparenza amministrativa.
E’ stato pubblicato il Comunicato del Presidente del 9 aprile 2020, recante “Indicazioni in merito all’attuazione delle misure di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella fase dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e all’attività di vigilanza e consultiva dell’ANAC.”.
La sospensione dei termini può applicarsi anche ai termini per la pubblicazione dei dati di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Le amministrazioni e gli enti, ove lo ritengano possibile, continuano comunque a pubblicare secondo le consuete modalità. E in base a quanto previsto nella legge 190/2012, nel d.lgs. 33/2013 e nei propri Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).
L’Autorità, ha anche deciso di rinviare fino alla data del 15 maggio 2020 l’avvio di nuovi procedimenti di vigilanza, sia d’ufficio che su segnalazione, sul rispetto delle misure di trasparenza di cui alla l. n. 190 del 2012 e al d.lgs. 33 del 2013. Decorso tale termine, l’Autorità riprenderà l’attività di vigilanza in modo graduale, tenendo conto delle dimensioni organizzative delle amministrazioni e degli enti.

