Compliance                
            
            Dall’Anac l’aggiornamento del manuale sulla qualificazione dei lavori pubblici
                
                    Con il comunicato del 9 marzo 2021 l'Anac offre chiarimenti sulle indicazioni e puntualizzazioni fornite agli operatori di settore con i comunicati del 2016                
                
                    
        Condividi
    
    
                                
                                                                            L’Anac fornisce utili precisazioni circa le modalità di comprova e verifica del requisito del costo del personale, nel caso di operatori economici che intendono conseguire l’attestato di qualificazione avvalendosi dei requisiti a seguito di trasferimenti aziendali.
                Il manuale del 2014
Entrato in vigore il 29 ottobre 2014, il “Manuale dell’Autorità sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, pagina 23, del 28/10/2014), nasce con lo scopo di fornire agli operatori del settore indicazioni e istruzioni aggiornate in materia di attività di qualificazione. Il manuale, costituito da sette parti, sostituisce, aggiorna, integra e razionalizza circa 300 atti tra determinazioni, comunicati e deliberazioni emanati negli ultimi 15 anni dall’Anac per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Entrando nel dettaglio, il manuale focalizza la sua attenzione normativa e regolamentare sull’utilizzo delle cessioni di rami di azienda ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione e fornisce elementi dettagliati e stringenti per la valutazione dei lavori privati introducendo verifiche più puntuali ai fini dell’accertamento dell’indipendenza di giudizio delle SOA (Società e Organismi di Attestazione) e della vigilanza sulla loro attività.Gli aggiornamenti del 2016
Come spesso accade quando vengono redatti dei manuali/linee guida, gli stessi divengono oggetto di valutazioni scrupolose e, in seguito, di richieste di chiarimenti o di precisazioni. Il tutto finalizzato a mettere in discussione la materia e mantenerla in continuo aggiornamento e miglioramento. Con un primo comunicato del 9 marzo 2016, l’Anac predispose importanti aggiornamenti alla materia trattata nel manuale in esame. In particolare, relativamente alla Parte I e alla vigilanza sull’attività di attestazione fu chiesto di chiarire se la perizia giurata prevista dall’art. 76, comma 10, del d.p.r. 207/2010, per le cessioni di ramo d’azienda, dovesse essere richiesta anche in caso di fusioni, scissioni e operazioni assimilabili. Siamo nell’ambito dedicato dal “vecchio” Regolamento (peraltro ancora in vigore), ai requisiti di qualificazione e alla domanda di qualificazione e in ordine a tale questione è stato chiarito che le SOA debbano acquisire la perizia giurata per tutte le operazioni che consolidano un trasferimento di azienda, secondo un’interpretazione analogica dell’art. 76, comma 10, del d.p.r. 207/2010. Fu precisato, poi, che le SOA potessero utilizzare il DURC (acquisito di norma per verificare il requisito “generale” della regolarità contributiva dell’Impresa), anche come documento utile per attestare il regolare assolvimento del pagamento degli importi dovuti, a seguito della presentazione dei Modelli DM10/Uniemens da parte dell’Impresa, al fine di verificare il possesso del requisito “speciale” costituito dall’adeguato organico medio annuo.Ulteriori approfondimenti e chiarimenti
In seguito alla pubblicazione del comunicato del 9 marzo 2016, alcuni operatori del settore chiesero chiarimenti in relazione ad aspetti concernenti il vuoto regolamentare sull’accertamento contributivo da parte delle SOA per quanto riguardava le casse edili. Questo punto, insieme ad alcuni altri venne chiarito nel comunicato del 31 maggio 2016 recante alcune puntualizzazioni in ordine al contenuto del precedente comunicato. Ove fu precisato che il DURC potesse diventare sostitutivo anche dei versamenti presso le casse edili, rendendo perciò superflua la loro acquisizione nel corso di istruttoria di attestazione. Furono poi fornite adeguate risposte su tematiche quali le perizie giurate, l’applicabilità delle regole enunciate a trasferimenti aziendali già entrati in valutazione prima dell’entrata in vigore del Manuale e la dimostrazione del requisito dell’organico medio annuo (DURC).Il comunicato del 16 novembre 2016
Con il comunicato del 16 novembre 2016 l’Anac rese noto l’aggiornamento del manuale circa il capitolo relativo alle tariffe applicabili per il rilascio dell’attestazione (capitolo VI punto 2-6-1). In particolare, l’ Anac ha aggiunto il seguente paragrafo: Nel rispetto dei principi di indipendenza e di esclusività dell’oggetto sociale, sono ammesse convenzioni tra S.O.A. e società finanziarie in assenza di collegamento societario tra le stesse volte unicamente a facilitare, senza compensi in denaro né altri vantaggi economici per le S.O.A., la conclusione di contratti di finanziamento alle imprese per il pagamento del corrispettivo derivante dallo svolgimento dell’attività di attestazione.Il recente comunicato del Presidente ANAC del 9 marzo 2021
Lo scorso 9 marzo 2021 Anac ha pubblicato un nuovo comunicato. Alla luce delle premesse evidenziate dai comunicati e quindi dalle modifiche intercorse nel 2016, si è potuto notare, nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta dall’Autorità, una prevedibile ricorrenza della prassi introdotta con i due Comunicati, che ha esonerato le imprese dalla produzione di una documentazione talora molto nutrita. E, conseguentemente, ha sollevato le SOA dall’attività valutativa di verifica, ritenuta particolarmente onerosa. Da tale attività di verifica, è scaturita la necessità di fornire alcuni chiarimenti per meglio spiegare le novità introdotte, con specifico riferimento alle istruttorie di attestazione svolte dalle SOA per quelle imprese che si qualificano attraverso i requisiti rivenienti da trasferimenti aziendali, come ammesso dall’art. 76, commi 9 e 10, del d.p.r. 207/2010. Secondo i quali:- In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l’affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.
 - Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l’attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.
 
                                    
