Immobiliare

Locazioni turistiche e affitti brevi, la normativa è in vigore

Rilasciati i CIN per oltre il 70% delle strutture ricettive. Ecco la tempistica di controlli e sanzioni e le modalità di adempimento degli obblighi introdotti dal cd. Decreto Anticipi
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Locazioni turistiche e affitti brevi, la normativa è in vigore

Come stabilito dal decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023 (cd. Decreto Anticipi) la normativa per gli affitti brevi è entrata in pieno vigore il 1° gennaio 2025: l’obiettivo dichiarato è quello di contrastare l’evasione fiscale legata alle locazioni turistiche di breve durata. Il ministero del Turismo comunica che a dicembre 2024 erano oltre 549.900 le strutture ricettive registrate per gli affitti brevi di cui in 385.000 hanno ottenuto il Codice Identificativo Nazionale (CIN): oltre il 70% delle strutture registrate. Dal 10 dicembre 2024, è anche attivo il rilascio automatico del CIN, per le strutture per le quali sono già trascorsi 30 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui il soggetto richiedente non coincide con il soggetto in anagrafe regionale, le Regioni invitano a collegarsi prima sui loro applicativi e censirsi e poi collegarsi al MiTur per il CIN.

La nuova procedura automatica è progettata per garantire che le Regioni possano verificare le strutture senza penalizzare coloro che sono in regola. Il censimento quasi completo e l’allineamento storico tra la banca dati nazionale e quelle regionali facilitano la regolarizzazione, e contribuiscono anche a far emergere il sommerso.

La richiesta del codice identificativo nazionale (Cin) per le locazioni turistiche e per quelle brevi è stata resa obbligatoria dal decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023 (cd. Decreto Anticipi), convertito dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023, e riguarda tutte le unità immobiliari destinate a locazioni turistiche, incluse quelle di breve durata; le strutture turistico-ricettive devono richiedere il Cin dal 3 settembre 2024.

Novità per la dichiarazione dei redditi dei locatari

Ricordiamo che, con la Legge di Bilancio 2025, il CIN dovrà essere riportato nella CU rilasciata ai locatori dai portali online e dovrà essere incluso nelle dichiarazioni dei redditi dei proprietari.

Codice identificativo nazionale per gli affitti: come funziona

Il Ministero del Turismo ha fornito la tempistica dei controlli e delle relative sanzioni:

  • per chi ottiene il Cin la prima volta, le sanzioni scatteranno dopo 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Avviso;
  • per chi ha già il Codice Identificativo Regionale (Cir), e richiede la conversione in Cin, le sanzioni scatteranno dopo 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Avviso.

Nuovi obblighi in ambito di dotazioni di sicurezza

Dopo questa fase transitoria, le strutture turistico-ricettive (comprese le case vacanza e gli alloggi destinati agli affitti brevi) dovranno conformarsi alla nuova normativa, esponendo il Cin all’esterno dello stabile dove è collocato l’appartamento e indicandolo in ogni annuncio, e dotandosi di estintori e di rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio.

Cosa succede a chi non espone il Cin

I soggetti obbligati privi di Cin saranno punibili con sanzione che va dagli 800 agli 8.000 euro; la mancata esposizione del Cin comporterà una sanzione da 500 a 5.000 euro; per la mancanza dei requisiti di sicurezza, la sanzione andrà da 600 a 6.000 euro. Per i soggetti che affittano più di quattro immobili senza prima aver presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia), la sanzione andrà dai 2.000 ai 10.000 euro.

Secondo i chiarimenti forniti dal Ministero del Turismo, sarà sufficiente la presenza dei dispositivi di sicurezza all’interno della struttura (eventualmente rimovibili) come ad esempio gli estintori, non essendo necessaria la realizzazione di impianti destinati a tale scopo.

Il Cin va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, sarà possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del Cin al pubblico. Infine, non ci sarà obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza per una locazione turistica di durata superiore ai 30 giorni perché viene effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate, tramite la registrazione del contratto di locazione.

Nel mese di ottobre 2024 era stata avviata in Puglia la fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (Bdsr), sviluppata dal Ministero del Turismo in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome. Attraverso la Bdsr, i titolari delle strutture e i locatori degli immobili situati nella Regione Puglia possono richiedere il Codice identificativo nazionale (Cin).

Pubblicato il 9 ottobre 2024, aggiornato il 10 gennaio 2025

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