Immobiliare
Come funziona la banca dati per gli affitti brevi che tutela i consumatori
Ogni struttura ricettiva e immobile avrà un codice identificativo da esporre obbligatoriamente. Le regole pubblicate in GU
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 16 novembre 2021 il Decreto del Ministero del Turismo n. 161 del 29 settembre 2021, recante il Regolamento sulle “modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi“.
L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurando la tutela del consumatore e della concorrenza, in attuazione dell’articolo 13-quater – comma 4 – del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019.
Come funziona la banca dati per gli affitti brevi
Nella banca dati per gli affitti brevi sono raccolte e ordinate informazioni inerenti le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni per un periodo di tempo limitato, quali:- tipologia di alloggio;
- ubicazione;
- capacità ricettiva;
- estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell’attività, dalla normativa nazionale e regionale (in materia di urbanistica, edilizia, ambientale, pubblica sicurezza, prevenzione incendi, sicurezza nei luoghi di lavoro e norme igienico-sanitarie).
Come si accede alla banca dati per gli affitti brevi
La banca dati per gli affitti brevi è realizzata e gestita, attraverso apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, al quale le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso. Per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto, i parametri tecnici verranno definiti e stabiliti da un protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome, entro il 14 febbraio, ovvero entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto 16 novembre. Le regioni e le province autonome che non sottoscrivono il protocollo di intesa saranno tenute a fornire, direttamente al gestore della banca dati, le informazioni necessarie e i relativi aggiornamenti entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.Obblighi e doveri di una struttura ricettiva
In ogni comunicazione inerente l’offerta o la promozione dei servizi, sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale (o in mancanza il codice alfanumerico) in ogni comunicazione inerente l’offerta o la promozione dei servizi:- titolari delle strutture ricettive;
- soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo;
- soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi ai fini turistici.