Esami di stato ingegneri 2020: date, prove, requisiti. La guida
Professione
Esami di stato ingegneri 2020: date, prove, requisiti. La guida
Sezioni, date, scadenze, requisiti, documentazione da presentare per accedere agli esami di stato di ingegneria 2019. La guida per gli ingegneri del futuro
Gli Esami di Stato 2020 per l’abilitazione alle professioni regolamentate sono stati indetti dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca con decreto n.38 del 24 aprile 2020:
Prima sessione: Sezione A 16 luglio 2020; Sezione B 24 luglio 2020
Seconda sessione: Sezione A 16 novembre 2020; Sezione B23 novembre 2020
Il decreto Miur n. 57 del 29 aprile 2020 stabilisce che l’esame di stato è costituito da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale. Alle sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.
Esami di stato ingegneri 2020: le sezioni
La riforma (Dpr n. 328/2001) ha istituito due livelli distinti, a cui corrispondono due distinte sezioni negli Ordini Professionali:
• sezione A: cui si accede con il titolo di laurea magistrale, specialistica o quinquennale vecchio ordinamento;
• sezione B: cui si accede con il titolo di laurea o con il diploma universitario, con il titolo di laurea specialistica/magistrale e quinquennale vecchio ordinamento.
Le sezioni sono a loro volta ripartite nei seguenti settori:
a) civile e ambientale;
b) industriale;
c) dell’informazione.
Le scadenze
I candidati possono presentare domanda presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami per l’esercizio di una professione, in una sola delle sedi universitarie indicate nella tabella annessa all’ordinanza ministeriale n. 1195 del 28 dicembre 2019:
per prima sessione non oltre il 22 giugno 2020
per la seconda sessione non oltre il 16 ottobre 2020
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 19 ottobre 2019 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell’ufficio postale accettante.
Sono accolte anche le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini, qualora il Rettore o il Direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi, preventivamente indicati nei singoli bandi.
Esami di stato 2020: la documentazione
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) titolo di studio: laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma di laurea ovvero diploma universitario ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di €.49,58, salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non hanno completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei nei loro bandi per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea precisando anche la data.
La prova
La prova è intesa ad accertare l’organica preparazione di base del candidato nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l’esercizio della professione di Ingegnere ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell’adeguato svolgimento delle attività professionali.
La singola Commissione delibera, appena compiuta ciascuna prova, assegnando i voti di merito. Al termine dei lavori, la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna delle prove.
Il candidato che consegue un esito negativo (anche in seguito a Ritiro durante una prova d’esame) può ripetere l’esame in qualunque sessione successiva, ma deve ripetere sia la procedura di iscrizione, sia il versamento di entrambe le tasse previste.
Il candidato che non ha raggiunto la sufficienza in una delle prove intermedie, perde il diritto alle prove già eventualmente superate e deve ripetere tutte le prove nella sessione successiva. Il candidato che supera una prova ed è ammesso alla successiva ma non si presentasse all’appello, per qualsiasi motivo, non può fare valere l’esito della prova in un’altra sessione di esami di stato.