L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
ingegnere e architetto dovrà adeguarsi alle esigenze dettate dall’emergenza epidemiologica anche nel 2021. Tradotto: l’esame si sosterrà ancora con
un’unica prova orale a distanza. A stabilirlo è il decreto
Milleproroghe, entrato in vigore lo scorso 31 dicembre 2020. In particolare, l’articolo 6 (comma 8), ribadisce quanto stabilito dal decreto n. 22 del 2020. A causa delle difficoltà generate dall’emergenza Covid e delle esigenze di distanziamento, si consentiva lo svolgimento in modalità a distanza degli esami delle due sessioni del 2020 in deroga alle leggi ordinarie. Una modalità di abilitazione alla professione confermata.
Ingegneri, architetti e non solo
Oltre all’ingegnere e all’architetto, il dl 8 aprile 2020 (convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, in Gazzetta Ufficiale n. 143) stabilisce le professioni che svolgono l’esame in modalità differente da quella ordinaria. Si tratta
dell’odontoiatra, del farmacista, del veterinario, del tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile.
A queste si aggiungono:
dottore agronomo e dottore forestale, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, psicologo, revisore legale. Insomma, stiamo parlando delle professioni regolamentate dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
Il DM n. 661
Si attendono ora uno o più decreti del Ministro dell’Università e della ricerca a definire ufficialmente le
modalità di svolgimento delle prossime prove previste nel 2021. In ogni caso, un testo al quale è d’obbligo fare riferimento è il
DM n. 661 del 24 settembre 2020. Il decreto presenta tutte le modalità delle prove per gli esami di stato per tutte le professioni e per la nomina delle relative Commissioni. Si riferiva, in particolare, alla seconda sessione dello scorso anno. Presumibilmente, le novità ministeriali non si discosteranno molto da quanto già indicato. In particolare, l’articolo 1, comma 3, sottolinea che “I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non hanno ancora completato il necessario tirocinio, ma lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nella medesima domanda che si impegnano a produrre l’attestato di compiuta pratica professionale prima dello svolgimento degli esami”.
Il tirocinio professionale
Il DM n. 661 specifica che le
attività strutturate di tirocinio professionale,
“possono essere espletate in modalità a distanza”. E ancora: “Il tirocinio professionale dovrà in ogni caso perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali”. Il tutto, nel rispetto di quanto previsto dal DM 11 dicembre 2019 (prot. n. 1135), recante le linee guida sull’organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali.