Due motivi per cui la delega ambientale è cruciale in azienda

La delega ambientale è ormai sempre più presente all’interno delle strutture organizzative delle aziende, ciò non toglie che alcuni punti deboli (in quest’altra puntata del podcast parliamo di altri punti deboli delle aziende) ancora oggi sono spesso presenti. Vediamo quali sono e come evitarli per rendere una delega ambientale efficace e adeguata.
Partiamo prima dall’evidenziare i due motivi per cui la delega ambientale è un tema di gestione ambientale di particolare importanza.
Innanzitutto, perché è sempre più diffusa nelle aziende, non solo in quelle di grandi dimensioni o particolarmente strutturate, la presenza di uno o più delegati ambientali.
In secondo luogo, perché manca un riferimento normativo puntuale quale invece troviamo all’interno del decreto legislativo 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in cui troviamo espresse le caratteristiche che deve avere una delega, nonché un inquadramento dei ruoli e delle responsabilità in ambito sicurezza (tra cui la figura del dirigente) e della formazione (e aggiornamento) cui tali figure devono essere sottoposte.
Quando è realmente efficace e adeguata la delega ambientale?
Tutti questi elementi contribuiscono a rendere più chiari i termini entro cui muoversi per definire una delega e per assicurare la sua effettività.
All’interno della normativa ambientale, va ricordato, non troviamo questi elementi, per quanto la giurisprudenza in campo ambientale ormai da tempo prenda a riferimento i principi alla base della normativa sulla sicurezza.
Una sentenza della corte di cassazione di luglio, infatti, ci offre lo spunto per soffermarci su alcuni aspetti che non sempre sono adeguatamente considerati.
Innanzitutto, un elemento di debolezza è spesso rappresentato dall’obbligo in capo al delegante di sorveglianza sull’operato del delegato. Riprendendo le parole della sentenza: “una volta conferita efficace delega, persiste, in capo all’imprenditore, l’obbligo di sorveglianza sul concreto esercizio dei poteri delegati, giacché ciò vanificherebbe la funzione della delega stessa”.
Ancora, prendendo spunto ancora dalla medesima sentenza, il delegante non può pensare che la formalizzazione della delega possa significare “spogliarsi” frettolosamente e definitivamente delle proprie incombenze, quantomeno sotto il profilo della mancata adozione di sistemi di controllo delle attività del delegato e comunque sotto il profilo del dovere di intervento operativo, anche in forma sostitutiva della inosservanza dei doveri del delegato.