Medicina del lavoro

Finalmente modificata la Direttiva amianto

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Pubblicata in GUUE la revisione alla Direttiva amianto: il nuovo testo dovrà essere adottato entro il 21 dicembre 2025.

L’amianto è ancora oggi responsabile del 78% dei tumori di origine professionale riconosciuti in tutta Europa. Sebbene sia vietato nell’UE dal 2005 (in Italia dal 1992), esso rimane presente negli edifici più vecchi.

La revisione della Direttiva amianto (non ancora pienamente recepita nella sua ultima versione del 2009 nel Capo III del Titolo IX, D.Lgs. n. 81/2008) era da tempo auspicata per adeguare l’impianto normativo alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, anche al fine di stabilire un valore limite di esposizione professionale maggiormente tutelante per gli esposti al rischio.

Il 3 ottobre scorso la plenaria del Parlamento europeo aveva votato a favore delle norme modificate come da accordo; mancava solo l’adozione formale da parte del Consiglio UE, che è stata ufficializzata il 23 ottobre. Mancava solo la pubblicazione in Gazzetta, avvenuta il 30 novembre 2023.

La Direttiva, come modificata, prevede l’attuazione di specifiche misure ( art. 6 in linea generale, art. 12 per attività di demolizione, di rimozione dell’amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite) al fine di garantire la tutela della salute dei lavoratori, stabilendo che “per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, è necessario valutare tale rischio in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto”. Rimandando a un precedente articolo (v. “ Direttiva amianto, pronta la modifica”), si segnalano le novità principali, con i relativi termini di implementazione:

1) la misurazione delle fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro va eseguita a intervalli regolari durante specifiche fasi operative (art. 7);

2) dal 21 dicembre 2029 sono prese in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri (le c.d. fibre sottili);

3) il valore limite di esposizione fino al 20 dicembre 2029 è ridotto da 0,1 a 0,01 fibre di amianto per cm3;

4) entro il 21 dicembre 2029, il datore di lavoro dovrà garantire il rispetto di ulteriori valori limite (v. “ Direttiva amianto, pronta la modifica”).

Entro il 31 dicembre 2028, la Commissione valuterà la fattibilità di un’ulteriore riduzione dei valori limite.

Ai lavoratori esposti ad amianto deve essere assicurata adeguata informazione e formazione ( art. 14). I requisiti minimi relativi al contenuto, alla durata e alla frequenza della formazione erogata e alla relativa documentazione sono stabiliti nell’ Allegato I bis.

La Direttiva dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 21 dicembre 2025.

Direttiva n. 2023/2668/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023 (GUUE 30 novembre 2023 L)

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