Medicina del lavoro

Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni nelle cartelle sanitarie: prime note critiche al decreto di modifica del TU (art. 40 e All. 3B)

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L'atteso decreto del Ministero della salute 9 luglio 2012, avente per titolo: "Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", è stato pubblicato nella GU 26 luglio 2012.

Premesse al decreto

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede all’articolo 41, comma 5, che la cartella sanitaria sia predisposta nel rispetto dei requisiti minimi contenuti nell’allegato 3A; dispone altresì, all’articolo 40, comma 1, che entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmetta per via telematica ai servizi competenti per territorio, i dati aggregati sanitarie di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria utilizzando il modello in allegato 3B.

Il D.Lgs. n. 106/2009 ha introdotto il comma 2 bis che precisa che entro il 31 dicembre 2009 si sarebbe dovuto emanare un decreto in cui: “sono definiti secondo criteri di semplicità e certezza di contenuti degli allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1”.

Come spesso capita nel nostro paese il decreto non è stato emanato nei termini suddetti e pertanto l’obbligo di cui all’articolo 40 è stato vigente solo nel 2009 per i dati relativi al 2008.

Ruolo del medico competente

Una prima osservazione riguarda il titolo del decreto che fa riferimento esclusivamente a quanto previsto dall’articolo 40, e cioè compilazione e trasmissione dei dati; invece come si vedrà di seguito il decreto riguarda anche i contenuti minimi della cartella sanitaria secondo quanto previsto dall’articolo 41 ed all’allegato 3A, tant’è che all’articolo 1 precisa che: “definisce i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B”.

L’articolo 2, nel definire i contenuti della cartella sanitaria di rischio definiti secondo l’allegato 1 del decreto, precisa che gli stessi sono da considerarsi come informazioni minime.

Precisa altresì che: “Per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro delle informazioni di propria esclusiva pertinenza non può essere imputata alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste.”.

Può sembrare questa una precisazione eccessiva in quanto è ovvio che al medico competente non possa essere imputata una responsabilità per una omissione da lui non commessa, ma non dimentichiamo che il legislatore italiano è sempre subdolo, è infatti importante osservare le parole che le abbia richieste, indicando con ciò l’obbligo per il medico di richiedere tali informazioni.

Quindi ulteriore obbligo burocratico per il medico competente sarà quello di formulare una esplicita richiesta scritta al datore di lavoro (raccomandata A/R? PEC? altro?) e conservarne la prova.

Modalità e contenuti della trasmissione di dati

Solo all’articolo 3 si entra nel merito del titolo del decreto, e cioè sui contenuti e sulle modalità di trasmissione dei dati, precisando che tale trasmissione deve avvenire entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento e che la stessa va fatta esclusivamente in via telematica.

Una certa preoccupazione, anche di tipo scientifico, desta l’incipit del comma 2 dell’articolo 3: “La trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici …”. La prima preoccupazione è legata ai fini epidemiologici dei dati previsti: si tratta di dati assolutamente inutilizzabili per fini epidemiologici (come dimostrerò in un successivo articolo). L’altra preoccupazione è dovuta al fatto che se non vengono utilizzati per fini epidemiologici, quale altro utilizzo avranno? Sarà sicuramente quello di consentire agli organi di controllo di effettuare la vigilanza a tavolino.

L’articolo 4 precisa e dall’entrata in vigore del decreto, e cioè dal 26 agosto 2012, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per sperimentare le disposizioni previste. Precisa altresì che il primo termine per la trasmissione delle informazioni richieste scadrà il 30 giugno 2013. Infine per tutta la durata del periodo di sperimentazione e sospesa la sanzione di cui all’articolo 58, comma 1, lettera e).

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