Inquinamento

Rumore ambientale: Roma ha un regolamento

Una delibera dedicata al tema e approvata dal consiglio comunale, che disciplina la gestione del rumore ambientale nel territorio di Roma Capitale
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Rumore ambientale: Roma ha un regolamento
Il Consiglio Comunale di Roma ha approvato la Delibera n. 84 del 12 novembre 2019 che disciplina la gestione del rumore ambientale nel territorio di Roma Capitale, in applicazione della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 sull’inquinamento acustico e della Legge Regionale Lazio n. 18 del 3 agosto 2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio”. Il percorso del provvedimento ha genesi antica. Data di inizio il 1° agosto 2014 con la presentazione di una delibera di iniziativa popolare da parte del Coordinamento Residenti Città  Storica (Crcs). Documento sottoscritto da migliaia di cittadini romani, esasperati dall’inquinamento acustico in città. Dopo anni di immobilismo e faticosi confronti tra amministrazione e cittadini, la delibera è stata approvata. Contenuti ed emendamenti portano anche il contributo delle associazioni dei cittadini.

Rumore ambientale e prerogative dell’amministrazione

Il regolamento assegna all’Amministrazione comunale i seguenti compiti fondamentali: a) classificazione del territorio comunale in zone acustiche con revisione del piano di zonizzazione acustica esistente che assegna ai vari comparti del territorio comunale i valori limite di decibel raggiungibili di emissione (dalle sorgenti sonore) e di immissione (al ricettore, come ad esempio la facciata di un palazzo); b) coordinamento tra la classificazione del territorio comunale e gli strumenti urbanistici già  adottati e/o in adozione; c) adozione del Piano comunale di risanamento acustico; d) controllo sulla conformità  alla normativa vigente della documentazione di valutazione previsionale del clima acustico ambientale e di impatto acustico ambientale per il rilascio di titoli autorizzativi per l’esercizio di attività; e) controllo inerente il rumore prodotto da qualsiasi sorgente sonora potenzialmente disturbante, da attività  svolte all’aperto; f) interventi sanzionatori; g) autorizzazione in deroga ai limiti acustici per lo svolgimento di attività  a carattere temporaneo (come ad esempio le manifestazioni sonore all’aperto specialmente frequenti nel periodo estivo); h) emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte degli organi istituzionali preposti; i) rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte da veicoli; l) elaborazione di strumenti di indagine acustica del territorio come le mappe acustiche e le mappe acustiche strategiche che sono la base conoscitiva per poter predisporre Piani di azione di risanamento acustico; m) elaborazione del Piano di azione che recepisce le indicazioni del Piano comunale di risanamento acustico.

L’obbligo di dichiarazione di compatibilità  ambientale

I soggetti pubblici e privati che intendono esercitare le attività per le quali sia prescritto il rilascio di un titolo autorizzativo, o sia prevista una procedura abilitativa o comunicazione alla Amministrazione comunale medesima, sono tenuti a presentare all’Amministrazione comunale la documentazione di previsione di impatto acustico ambientale. Attività soggette: a) discoteche, sale concerti, cinema, teatro, locali di pubblico spettacolo e simili, nei quali si prevedano intrattenimenti danzanti o eventi muicali; b) associazioni culturali, circoli privati nei quali si prevedano intrattenimenti danzanti o eventi muicali; c) pubblici esercizi nei quali si prevedano intrattenimenti danzanti o eventi muicali; d) locali di pubblico spettacolo (teatri, cinema ecc.); e) impianti sportivi e ricreativi sia al chiuso che all’aperto; d) attività  produttive, commerciali, artigianali, pubblici esercizi quali, a titolo esemplificativo, ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, nelle quali si utilizzino impianti di diffusione sonora o strumenti musicali, ovvero si svolgano manifestazioni ed eventi. e) centri commerciali polifunzionali.

Rumore ambientale, la segnalazione

L’articolo 27 del regolamento riguarda le segnalazioni di inquinamento acustico che possono essere fatte dai cittadini. Tra i rumori disturbanti non rientrano quelli provenienti dal rumore antropico (movida, clienti dei ristoranti, suonatori ambulanti, schiamazzi stradali ecc.). Questi sono regolati da altre normative, quali il regolamento di Polizia Urbana o il regolamento artisti di strada. Il soggetto, persona fisica o giuridica, che si ritiene leso da livelli acustici disturbanti, può presentare al Dipartimento Tutela Ambientale un esposto contenente l’indicazione del tipo di disturbo subito, della sorgente dell’abuso sonoro e del giorno o dei giorni, indicando anche una fascia oraria in cui tale disturbo si manifesta con particolare intensità.

L’iter della segnalazione

La segnalazione viene inoltrata al Municipio competente territorialmente per i conseguenti riscontri. Il Municipio accerta in via preventiva la fondatezza della segnalazione e, se questa dovesse risultare fondata, l’esposto, viene trasmesso alla Polizia Locale capitolina competente per l’avvio del procedimento tecnico-amministrativo inerente alla verifica dei livelli acustici. In caso di superamento dei limiti acustici di legge c’è l’obbligo del ripristino del requisito obbligatorio di conformità  acustica ambientale attraverso interventi la cui esecuzione ed efficacia dovrà  essere attestata da documentazione tecnica elaborata da un tecnico competente, da trasmettere alla Struttura capitolina competente per l’espressione del parere.

Le autorizzazioni in deroga

Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici sono previste alle attività  che si svolgono in tempi limitati in luogo pubblico e/o legate ad ubicazioni variabili e che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. In esse rientrano, tra l’altro, cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all’aperto, cinema all’aperto, piano bar all’aperto. L’autorizzazione in deroga ai limiti acustici è concessa fino al valore limite di immissione ai ricettori abitativi (cioé sulla facciata degli edifici più vicini alle attività  sonore) di 70 decibel per una durata massima di 3 giorni consecutivi dalle ore 10 alle 24 ripetibili su uno stesso sito con un intervallo temporale non inferiore a 10 giorni per un massimo di 30 giorni di deroga l’anno. In caso di istanza di autorizzazione in deroga con caratteristiche diverse e particolari (valore culturale specifico o celebrativo eccezionale), sarà  la Giunta comunale ad esprimere, con proprio atto di indirizzo, l’apprezzamento del pubblico interesse a motivazione della procedibilità  dell’istanza. In ogni caso dovrà  essere rispettato il limite acustico di 70 decibel al ricettore.

La deroga al valore differenziale del rumore ambientale

L’art. 33 Del Regolamento precisa che “quando non altrimenti specificato” è sempre implicita la deroga al criterio differenziale, cioè il valore determinato dalla differenza tra il rumore ambientale complessivo ed il rumore residuo rilevato quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Quindi la deroga vale per il solo rumore prodotto dalla sorgente disturbante senza considerare il restante rumore residuo di fondo. Secondo l’art. 2 della Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, il valore limite di immissione è il rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Le distinzioni

I valori limite di immissione sono distinti in: a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (pressione sonora prodotta da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato periodo di tempo) e il rumore residuo (rumore rilevato quando si esclude la specifica sorgente disturbante). I valori limite assoluti di immissione per le aree prevalentemente residenziali sono pari a 55 dB(A) nell’intervallo orario 6-22 e a 45 dB(A) nell’intervallo orario 22-6. Le deroghe contenute nell’art.33 del Regolamento prevedono per manifestazioni temporanee valori limite di immissione ai ricettori abitativi di 70 decibel dalle ore 10 alle ore 24 considerati come valori limite differenziali.
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