Restrizione per le microplastiche: analizziamo un guida esplicativa
È stata pubblicata nelle scorse settimane una guida che approfondisce la restrizione contenuta nell’allegato XVII del regolamento REACh riguardante le microparticelle di polimeri sintetici (comunemente dette microplastiche), che è stata aggiunta appunto in allegato XVII a settembre 2023. Il punto d’attenzione che ha portato alla definizione della restrizione riguarda il rischio ambientale derivante dalle microplastiche e dal loto rilascio nell’ambiente.
Perché il rischio ambientale derivante dalle microplastiche interessa le aziende
Il tema è di interesse per molte aziende, come si comprende approfondendo il campo di applicazione della restrizione.
Tuttavia, alcuni aspetti non sono di immediata comprensione. Ecco perché non possiamo che accogliere di buon occhio una guida di supporto.
La guida, nella sua parte generale, traccia innanzitutto il percorso da seguire per stabilire se un prodotto rientra o meno nel campo di applicazione della restrizione stessa.
La struttura dell’allegato XVII
Di per sé la struttura dell’allegato XVII è semplice: nella colonna di sinistra si individua la sostanza o il gruppo di sostanze oggetto della restrizione, e nella colonna di destra si descrive la restrizione, cioè l’ambito o le situazioni in cui trova applicazione la restrizione stessa.
La complicazione può nascere, come in questo caso, nell’interpretare correttamente le sostanze che vengono individuate nella colonna di sinistra. E’ questo forse un primo motivo di grande interesse per questa guida, in quanto si sofferma in modo puntuale a spiegare le condizioni da valutare per stabilire se un polimero va o meno considerato quale fonte di microparticelle di polimeri sintetici.
L’importanza delle definizioni puntuali
Anche in questa guida è fondamentale dedicare attenzione alle definizioni, perché può essere molto pericoloso applicare chiavi di lettura che derivano dal buon senso e dall’interpretazione dei termini laddove abbiamo a disposizione definizioni puntuali.

