Inquinamento

Obblighi di rimozione dell’amianto e proprietario non detentore del bene

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Con la sentenza n. 767/2022, il Consiglio di Stato ha affermato che la regola stabilita dall’art. 12, comma 3, legge n. 257/1992 - secondo cui, per le strutture in amianto degli edifici, “il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili” - è riferita ai proprietari, non in quanto detentori degli immobili ma poiché titolari del corrispondente diritto reale sui beni inficiati da vizio strutturale, trattandosi di norma che individua il destinatario finale della spesa.
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