La scadenza delle emissioni in atmosfera è il 1° gennaio 2025: alcune aziende devono chiedere autorizzazione in relazione alla presenza di determinate sostanze pericolose, ma molti ancora sono i dubbi. Facciamo insieme il punto.
Un breve excursus delle normative
Era il 2020 quando sono state emesse alcune rilevanti novità normative in materia di emissioni in atmosfera: ci riferiamo alle modifiche che hanno riguardato l’articolo 271 del decreto legislativo 152 del 2006
, che reca “Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività”
La novità di tutto rilievo riguarda il richiamo esplicito a
sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, nonché sostanze estremamente preoccupanti (cosiddette SVHC) ai sensi del regolamento REACH.
La nuova norma pone l’attenzione sull’utilizzo di tali sostanze nei processi produttivi da cui hanno origine le emissioni in atmosfera.
La prescrizione fondamentale indica che tali sostanze devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.
Scadenza delle emissioni in atmosfera: i due aspetti non chiari
Non ci soffermiamo ora sull’obbligo di presentare relazione periodica, quanto piuttosto sull’imminente scadenza relativa all’obbligo di presentare domanda di autorizzazione in capo ai gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto numero 102 del 2020 (e cioè il 28 agosto 2020), in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni.
Siamo arrivati in prossimità di tale scadenza: il 1° gennaio 2025. I dubbi che affliggono le aziende sono diversi. In particolare, sono due gli aspetti che risultano non chiari e sono i due seguenti che approfondiamo in questo episodio del podcast: modalità di presentazione di tale domanda di autorizzazione e individuazione delle situazioni che effettivamente rientrano nell’obbligo.