Le linee guida degli Ingegneri per un uso corretto dell’Intelligenza Artificiale
Il Comitato Italiano di Ingegneria dell’Informazione, su input del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha pubblicato un documento sull’impatto della legge 132/2025, in vigore dallo scorso 10 ottobre, sulla professione di ingegnere. Il focus è sull’articolo 13 – Disposizioni in materia di professioni intellettuali, nello specifico sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Una sorta di “Linee Guida” per un uso corretto dell’Intelligenza Artificiale da parte degli ingegneri, che partono da due principi fondamentali:
- l’IA può fungere solo da supporto all’attività dei professionisti;
- le informazioni sui sistemi di IA utilizzate dal professionista devono essere comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Ecco tutte le raccomandazioni che il Comitato rivolge agli ingegneri sul corretto impatto di una tecnologia tanto importante quanto ancora tutta da sviluppare.
Le linee guida: Intelligenza Artificiale e attività professionale degli ingegneri
Innanzitutto, deve prevalere sempre il lavoro intellettuale del professionista sull’IA, il vero cuore della prestazione. L’ingegnere può usare sistemi di intelligenza artificiale per:
- calcoli strutturali complessi, simulazioni, ottimizzazione dei progetti;
- analisi predittive (consumo energetico, impatto ambientale, manutenzione predittiva);
- generazione di bozze di elaborati tecnici, relazioni o disegni.
Ma la responsabilità intellettuale e decisionale rimane però al professionista: l’IA non può sostituirsi al giudizio tecnico dell’ingegnere.
L’art. 13 si sofferma anche sul rapporto con la clientela: l’ingegnere deve informare il cliente se utilizza strumenti basati su IA. L’informazione deve essere chiara, completa e corretta, senza creare false aspettative. Fondamentale: la responsabilità in caso di errori rimane sempre in capo al professionista.
Obblighi e responsabilità
Altro importante capitolo concerne il mancato rispetto delle prescrizioni dell’art. 13. Seppur non sono previste particolari sanzioni, esistono chiare responsabilità disciplinari, civili e penali nel caso in cui non venissero seguiti determinati obblighi. Disciplinari come la violazione del codice deontologico (art. 3, 10 e 12) o la compromissione del rapporto fiduciario con il cliente.
E ancora: se l’IA produce errori e il professionista non ha vigilato, resta responsabile in sede civile per danni al cliente o a terzi. In questi casi, l’assicurazione professionale potrebbe non coprire il danno se si dimostra un uso negligente o non dichiarato di IA. In casi gravi come crolli, lesioni, e incidenti, l’uso distorto o non dichiarato di IA potrebbe comportare la responsabilità penale del professionista. La legge lo chiarisce: l’ingegnere è il garante dell’esito del lavoro.
Codice deontologico e assicurazioni
Il Comitato dell’Ingegneria dell’Informazione insiste sulla necessità di uniformare il codice deontologico con la nuova legge, proponendo un chiaro richiamo all’IA, con l’inserimento di un articolo ad hoc nella legge 132/2025. Tra le indicazioni:
- l’obbligo di trasparenza nell’uso di IA;
- la responsabilità esclusiva dell’ingegnere;
- l’omessa informazione costituisce violazione deontologica.
In questo modo, gli Ordini territoriali avrebbero a disposizione una base chiara per giudicare i casi disciplinari, senza dover “forzare” gli articoli generali.
Infine, uno sguardo al possibile impatto sulle polizze RC professionali degli ingegneri. Stando alle linee guide, al momento non c’è un obbligo normativo di aggiornare le polizze. Ma è fortemente consigliato. “Se l’uso dell’IA diventa parte rilevante dell’attività ingegneristica, sarà opportuno adeguare le coperture assicurative, per evitare contestazioni in caso di sinistro”.