Decreto Semplificazioni: i procedimenti e le responsabilità della PA
Il Titolo II del Decreto Semplificazioni, convertito con modificazioni nella legge n. 120 dell’11 settembre 2020, è dedicato ai procedimenti e alle responsabilità della pubblica amministrazione e contiene, in particolare, nuove norme sui termini dei procedimenti, la conferenza dei servizi, la digitalizzazione delle procedure, la responsabilità erariale e l’abuso d’ufficio.
Procedimenti e documenti amministrativi (art. 12)
Modifiche alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
CAMBIAMENTI
Pubblica amministrazione digitale
Le amministrazioni non si devono più limitare a “incentivare” l’uso di strumenti informatici e telematici ma devono agire mediante questi, fornendo un proprio domicilio digitale e indicare le modalità telematiche, per prendere visione degli atti, e accedere al fascicolo informatico (art. 3-bis).
AGGIUNTE
Misurazione dei tempi dei procedimenti
Le pubbliche amministrazioni devono misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Le modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti saranno definiti con Dpcm (art. 2 comma 4 bis).
Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini sono inefficaci (art. 2 comma 8 bis).
Dichiarazioni e acquisizione di dati e documenti
Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni ovvero l’acquisizione di dati e documenti sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (art. 18 comma 3 bis)
Motivazione del mancato accoglimento delle osservazioni
Il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego, in caso di mancato accoglimento delle osservazioni degli istanti, indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere, l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato (art. 10-bis comma 1).
Quando per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l’atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest’ultima amministrazione (art. 17-bis comma 1).
Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi (art. 13)
NUOVA NORMA
- Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata, con le seguenti modificazioni:
tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni; - b) l’amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.
Si considera in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
Se è necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.
Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori (art. 14)
AGGIUNTE
Per gli atti normativi di competenza statale, il costo derivante dall’introduzione degli oneri regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l’attuazione della regolazione europea, qualora non contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, è qualificato, salva deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile. Ferma restando la necessità della previa quantificazione delle minori entrate e della individuazione di un’idonea copertura finanziaria con norma di rango primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima del predetto costo è inclusa nell’ambito dell’analisi di impatto della regolamentazione (art. 8 comma 1-bis legge n. 180 dell’11 novembre 2011)
Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata (art. 15)
Il Decreto Semplificazioni imposta un’agenda delle semplificazioni, stabilendo che entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali devono provvedere a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza.
AGGIUNTE
Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, devono completare, entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, la ricognizione dei procedimenti amministrativi per individuare:
- le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale;
- i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell’Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;
- i procedimenti da semplificare;
- le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;
- i procedimenti per i quali l’autorità competente può adottare un’autorizzazione generale;
- i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea. (art. 24 comma 1-bis legge n. 114 dell’11 agosto 2014)
Responsabilità erariale (art. 21)
CAMBIAMENTI
Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso.(art. 1 comma 1 legge n. 20 del 14 gennaio 1994).
Controllo concomitante della Corte dei conti (art. 22)
NUOVA NORMA
La Corte dei conti ha il mandato di vigilare sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale, e di trasmettere all’amministrazione competente l’eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili.
Abuso d’ufficio (art. 23)
CAMBIAMENTI
Il primo comma dell’articolo 323 del codice penale è modificato nel senso di precisare l’oggetto del reato riferendola alla violazione, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio, “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità” – invece della precedente generica violazione di “norme di legge o di regolamento” – con l’intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto.
Articolo pubblicato il 28.07.2020 – aggiornato il 22.09.2020