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Viadotto Polcevera: 80 km/h, vero o falso? Basta guardare il progetto

La nota del commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera: "Chiunque può verificare che la costruzione è a norma e, chi è in possesso delle necessarie competenze, può meglio comprendere le relazioni di calcolo ed i progetti esecutivi"
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Viadotto Polcevera: 80 km/h, vero o falso? Basta guardare il progetto

Un’opera non si giudica solo dalla copertina. Potrebbe essere sintetizzata così la nota stampa diramata dal Commissario per la Ricostruzione di Genova, in merito ai rumors che si sono avvicendati in questi giorni in merito al progetto sbagliato del nuovo viadotto del Polcevera.

Si è parlato di velocità ridotte, 80 e poi 70 km/h per poi mettere in discussione il rapporto costi e benefici di un’infrastruttura costruita notte tempo e che, ancora prima di essere operativa, fa già parlare di sé a causa, anche, dell’eredità e del confronto, difficile da reggere, con l’opera avveniristica dell’ingegnere Morandi.

Il nuovo viadotto sul Polcevera rappresenta un ripristino del sistema viario. L’imbocco al ponte non è stato modificato. Quindi restano in essere i limiti precedenti al crollo, dettati dal raggio di curvatura.

polcevera

Rispondenza funzionale ed operativa

La verifica di rispondenza funzionale e normativa era ed è pubblicata sul sito commissariale, sezione Progetti/Ricostruzione al punto 8.
In linea con il principio di amministrazione trasparente, chiunque può verificare che la costruzione è a norma e, chi è in possesso delle necessarie competenze, può meglio comprendere le relazioni di calcolo ed i progetti esecutivi, scaricabili dal sito.

Nello specifico, la curva del tracciato era preesistente già nel vecchio ponte. Il nuovo viadotto, che ricalca quell’impostazione, è conforme ai vigenti requisiti tecnici, in base ai quali è stata calcolata la velocità massima di esercizio di 80 km/h, che il concessionario potrà poi variare a seconda delle modalità di esercizio“.

Riferimenti normativi

L’art. 13 del D.Lgs. 285/1992 (C.d.S.) prevede che la sicurezza stradale sia garantita rispettando i requisiti geometrici contenuti in un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con facoltà di deroga per casi particolari o in base a valutazioni economiche. Il D.M. 5.11.2001 agg. D.M. 22.4.2004 si applica per i nuovi tronchi stradali, mentre, per l’adeguamento di quelli esistenti, non vi sono vincoli geometrici cogenti da rispettare, ma si è liberi di trovare soluzioni migliorative su misura derivanti dall’analisi del rischio; ciò è stato fatto per il nuovo viadotto, con il conforto dell’interlocuzione con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Si chiarisce, infine, che non è il Commissario, ma il Governo e il Parlamento, ad aver stabilito di dover operare in estrema urgenza (D.L. 109/2018, art. 1, la cui legittimità sul punto è stata di
recente affermata dalla stessa Corte Costituzionale), ma non per questo è mai venuto meno il rispetto delle regole fondamenti di qualità e regola d’arte, così come il diritto / dovere di fornire
una corretta informazione ai cittadini, che è lo scopo primario di questo comunicato“.

L’inquadramento dell’opera: ripristino del sistema viario

Ai fini stradali, l’opera viene identificata dal D.L. 109/2018 come “ripristino del sistema viario“, poichè la demolizione e la ricostruzione riguardano la costruzione sottostante, mentre il tracciato resta sostanzialmente immutato.

La Direttiva, all’art. 3, prevede che sia effettuata una valutazione d’impatto sulla sicurezza stradale VISS solo per i progetti di infrastruttura, così definiti all’art. 2, punto 9: “«progetto d’infrastruttura»: un progetto relativo alla costruzione di infrastrutture stradali nuove ovvero ad una sostanziale modifica della rete esistente che incide sul flusso del traffico“.

Nel Decreto del Commissario n. 5/2018, in riferimento a tale disposizione, è specificato che “il progetto dell’opera è finalizzato al ripristino della funzionalità della rete esistente senza incidere sul flusso del traffico“.

L’art. 8 della Direttiva prevede che gli Stati membri adottino “orientamenti, qualora non esistano già, al fine di coadiuvare gli organi competenti nell’applicazione della presente direttiva“.

Gli orientamenti sono stati emanati con D.M. 2.5.2012 (Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali), che, al punto 2.5.1.2, consentono l’approvazione senza le
complesse procedure della VISS degli interventi infrastrutturali che non costituiscono “progetti di infrastruttura”. E’ comunque stata effettuata la relazione sulla sicurezza, al fine di garantire un livello complessivo superiore a quello precedente al crollo.

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