Rischio sismico, nuova ordinanza per la gestione dei fondi per la prevenzione

Lo scorso 17 giugno 2021 è stata pubblicata l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile (Ocdpc) n. 780 del 20 Maggio 2021 – Attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico devono essere impiegate entro 36 mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza, pena la revoca delle disponibilità.
L’ordinanza è costituita da 21 articoli e otto allegati; questi ultimi sono parte integrante e operativa dell’ordinanza.
Finalità dell’Ocdpc n. 780/2021
Ha l’obiettivo di disciplinare l’utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, previste:
- dall’art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle annualità 2019, 2020 e 2021.
Rischio e condizione limite di emergenza (Cle)
Il rischio sismico è strettamente correlato alla gestione dell’emergenza, che
Condizione limite per l’emergenza dell’insediamento urbano quella condizione fino al cui raggiungimento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con l’ambito territoriale e organizzativo ottimale (decreto legislativo n. 1/2018), qualora adottati. |
Quali le risorse disponibili?
Le risorse disponibili per le annualità 2019, 2020 e 2021, sono pari a euro 150 milioni, ovvero 50 milioni di euro per ciascuna delle tre annualità, dovranno essere destinate alle seguenti azioni:
- Prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l’emergenza.
«Sono escluse dall’esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree naturali protette, Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:
a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
c) rientrano in aree già classificate R4 dal Piano per l’assetto idrogeologico (PAI)».
- Prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale
per le finalità di protezione civile.
Gli abachi della microzonazione sismica (art.7)
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Le regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», ovvero sia necessario ricorrere ad abachi regionali, ovvero sia necessario intraprendere studi di livello 3.
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Le regioni che non ritengono utilizzabili gli abachi nazionali riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», per comporre gli abachi regionali per amplificazioni litostratigrafiche o verificare gli abachi regionali esistenti, possono impiegare, nell’ambito delle risorse di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), risorse nel limite di 50.000 euro, a condizione che siano stati effettuati studi di microzonazione del livello 1 su almeno il 40% dei comuni di ciascuna regione di cui all’allegato 7, ovvero in cui la popolazione costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui all’allegato 7. L’utilizzo di tali risorse non richiede cofinanziamento.
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Le regioni informano la Commissione tecnica sui programmi per comporre gli abachi regionali per le amplificazioni litostratigrafiche o per verificare gli abachi regionali esistenti nonchè l’elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali è possibile l’utilizzazione dei suddetti abachi.
Gli Allegati dell’Ocdpc n. 780/2021
Gli allegati sono otto e corrispondono a:
- Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3843/2010
- Schede di sintesi delle verifiche tecniche di edifici e opere
- Indice medio di rischio sismico e Indici di rendimento
- Efficienza operativa
- Condizioni per l’applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi)
- Modelli di rendiconto semestrale
- Elenco dei comuni con ag ≥ 0,125 g e periodi di classificazione
- Elenco dei comuni con studi pregressi di microzonazione sismica
Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile (Ocdpc) n. 780 del 20 Maggio 2021