Nel Nuovo Codice della strada si mettono al centro la sostenibilità ambientale e sociale

Con la conversione in legge del Decreto Infrastrutture, iter conclusosi in Senato lo scorso 4 novembre, numerose sono le novità per automobilisti e utenti della strada, senza tralasciare i pedoni: multe per i divieti di parcheggio, frecce per i monopattini, durata del “foglio rosa”, telecamere per i passaggi a livello, parcheggi rosa e maggior possibilità per la riserva di parcheggi destinati ai veicoli elettrici. Non solo, ma soprattutto, la legge n. 156/2021 di conversione del Dl Infrastrutture interviene anche sui benefici per l’acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni (cd. ecobonus), fino a modificare l’extrabonus. Vediamo nel dettaglio le nuove disposizioni del Nuovo Codice della strada:
- Ritocco ai principi ispiratori
- Utente vulnerabile
- Riserva di posti in sosta: le novità del Nuovo Codice della strada
- Divieto di pubblicità
- Segnaletica orizzontale
- Ciclomotori
- Limitazioni alla guida per i neopatentati di cat. B
- Validità dell’esame di teoria per la patente di guida
- Punteggio della patente
- Sanzioni per l’eccesso di velocità
- Attraversamento passaggi a livello
- Divieti di sosta e di fermata negli spazi riservati alla fermata, alla sosta e alla ricarica dei veicoli elettrici
- Casco
- Device vietati alla guida
- Mezzi a due ruote che non possono circolare in strade extraurbane
- Possesso dei documenti necessari per la circolazione
- Il Nuovo Codice della strada interviene a maggior tutela delle persone con disabilità
- Sosta veicoli con permesso rosa
- Tutela dei pedoni
- Rimedi contro le sanzioni
- Sequestro dei veicoli
- Contributo per il rimborso delle spese sostenute per il conseguimento della patente per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi
- Monopattini: nuove regole per la mobilità leggera nel Nuovo codice della strada
- Ecobonus ed extrabonus
Ritocco ai principi ispiratori nel nuovo Codice della Strada
I principi che sovraintendono il Codice della Strada sono stati ampliati dal nuovo testo, e la formulazione dell’articolo 1 è stata in tal modo modificata: “La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell’ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”.
Utente vulnerabile
Anche le definizioni, elencate nel Codice, sono state ritoccate: al posto di “utente debole” il nuovo documento ha fornito la nozione di “utente vulnerabile” e le parole “disabili in carrozzella” vengono sostituite dalle seguenti “persone con disabilità”.
Riserva di posti in sosta: le novità del Nuovo Codice della strada
Il sindaco vanta maggiori possibilità di riserva di posti di sosta, da attribuire tramite una propria ordinanza. Oltre che per i veicoli di polizia stradale, vigili del fuoco e dei servizi di soccorso, veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite di contrassegno, e servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea, la riserva di posti può essere ordinata anche per i veicoli:
- al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”;
- elettrici;
- per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
- adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite.
Divieto di pubblicità
Il Nuovo Codice ha vietato ogni forma di pubblicità che proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche. La violazione del divieto è sanzionata sul piano pecuniario e con la diffida alla rimozione.
Segnaletica orizzontale
In corrispondenza degli attraversamenti pedonali, i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada, ovvero che hanno iniziato l’attraversamento.
Ciclomotori
Si considera della categoria “ciclomotore” non solamente quello dotato di motore termico non superiore a 50 cavalli, se termico, ma anche quello dotato di motore elettrico “avente potenza non superiore a 4000 watt”.
Mezzi d’epoca e di interesse storico e collezionistico
Le modifiche introdotte dalla riforma sono volte a ricomprendere nella categoria anche ciclomotori e macchine agricole. A proposito di queste ultime, l’anzianità del mezzo è oggi fissata per legge in 40 anni precedenti alla domanda di classificazione tra i veicoli storici e da collezione (anziché i 20 anni previsti per gli altri mezzi dal d.P.R. n. 495 del 1992).
Limitazioni alla guida per i neopatentati di cat. B
Non si applicano ove al fianco del conducente si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.
Validità dell’esame di teoria per la patente di guida
È estesa fino a tre tentativi di prova pratica (la prima e due ripetizioni, in luogo della prima e una sola ripetizione).
Punteggio della patente
La normativa viene adeguata all’operatività del nuovo portale dell’automobilista (in luogo dell’anagrafe degli abilitati alla guida), attraverso il quale le variazioni di punteggio sono comunicate agli automobilisti. Vengono poi apportate modifiche anche alla tabella dei punteggi allegata all’art. 126-bis, onde inasprire le sanzioni.
Sanzioni per l’eccesso di velocità
Viene aggiunta la previsione per cui gli enti locali, non solo devono pubblicare una relazione annuale sulla destinazione dei relativi proventi, bensì devono rendere noti tali dati sul loro sito istituzionale. Peraltro, sempre in ordine alla destinazione del gettito delle sanzioni, viene abrogato il comma 3-bis dell’art. 18 del d.l. n. 50/2017, che aveva ampliato, fino a tutto il 2022, le finalità d’uso delle relative risorse (per esempio, per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali).
Attraversamento passaggi a livello
Il mancato rispetto del divieto di attraversamento dei passaggi a livello può essere rilevato pure per mezzo di appositi dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, che possono essere installati direttamente dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria a sue spese.
Divieti di sosta e di fermata negli spazi riservati alla fermata, alla sosta e alla ricarica dei veicoli elettrici
La sosta risulta ora vietata anche negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico e a quello dei veicoli con il citato permesso rosa. A ciò si aggiunga che la sosta è vietata negli spazi riservati alla fermata, alla sosta e alla ricarica dei veicoli elettrici.
Negli spazi riservati alla ricarica il divieto è previsto anche per i veicoli che non effettuano l’operazione di ricarica o per i veicoli elettrici che permangono sullo spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata (cioè: per la ricarica veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW; per la ricarica ultra-veloce: superiore a 50 kW);
Casco
La sanzione per non indossare il casco sui mezzi a due ruote, già prevista per il conducente, è estesa al minore trasportato.
Device vietati alla guida
Viene ampliato il novero degli strumenti il cui uso è vietato alla guida (sono espressamente menzionati smartphone, computer portatili, et similia), onde garantire che il conducente tenga entrambe le mani sul volante. Sono conseguentemente aumentati gli importi delle sanzioni.
Risultano in tal modo preferibili soluzioni di comunicazione e infotainment integrati nelle auto.
Mezzi a due ruote che non possono circolare in strade extraurbane
All’elenco dei mezzi a due ruote cui è vietato circolare su strade extraurbane vengono inseriti i mezzi elettrici con potenza inferiore a 11 kilowatt.
Possesso dei documenti necessari per la circolazione
Va ricordato che i documenti per la circolazione sono:
- la carta di circolazione;
- la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
- il certificato di assicurazione obbligatoria.
È anche noto che la pubblica autorità può invitare il conducente a presentarsi per esibire la documentazione che possa comprovare l’ottemperanza ai doveri in ordine ai predetti documenti.
Le nuove disposizioni stabiliscono che tale invito non si applica ove la sussistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate per il tramite della consultazione di archivi o banche dati pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, a eccezione delle ipotesi in cui l’accesso ai relativi archivi non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione.
Il Nuovo Codice della strada interviene a maggior tutela delle persone con disabilità
L’art. 188 C.d.S., afferente alle garanzie per le persone con disabilità, è stato modificato per le sanzioni, inasprite sia per coloro che fruiscono delle strutture dedicate alla circolazione e alla sosta delle persone invalide senza autorizzazione, sia per coloro che le impiegano senza osservarne le dovute modalità.
Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, che abbiano il contrassegno, a partire dal 1° gennaio 2022, è consentito di sostare in modo gratuito nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli loro riservati. Le eventuali conseguenti minori entrate, in tal modo risultanti, dovranno essere compensate con l’aumento della tariffa per la sosta degli altri veicoli.
Sosta veicoli con permesso rosa
Il nuovo art. 188-bis disciplina la sosta dei veicoli con permesso rosa, prevedendo la facoltà degli enti proprietari delle strade di allestire per essi appositi spazi, come anche i casi e le modalità di rilascio del permesso da parte dei comuni, nonché le sanzioni per le violazioni.
Tutela dei pedoni
Sono previsti, più puntualmente, gli obblighi di cautela degli automobilisti sulle strade prive di semafori (o di agenti della polizia locale o stradale), prescrivendo che “i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovino nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio.
Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4”. Inoltre, l’art. 196, comma 1, in tema di responsabilità solidale per le infrazioni, viene modificato, prevedendo che il locatario, e non il proprietario, risponde solidalmente con l’autore della violazione o, per i ciclomotori, con l’intestatario del contrassegno di identificazione, nei casi di locazione senza conducente.
Rimedi contro le sanzioni
Si prevede che i ricorsi possono essere presentati anche per via telematica.
Sequestro dei veicoli
Ove l’autore della violazione rifiuti ovvero ometta di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento assunto dal Prefetto. Si prevede, inoltre, che la comunicazione di deposito del veicolo rechi altresì l’avviso che, qualora l’avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, lo stesso verrà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione.
Inoltre, quando venga disposto il sequestro del veicolo, il relativo provvedimento è comunicato dall’organo di polizia procedente al Dipartimento per la mobilità sostenibile per l’annotazione al PRA. In caso di dissequestro, lo stesso organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell’annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli e al PRA.
Contributo per il rimborso delle spese sostenute per il conseguimento della patente per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi
In favore dei giovani fino a 35 anni di età e dei percettori di reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali, viene riconosciuto un contributo, pari ad un importo massimo di 1.000 euro, a titolo di rimborso per le spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Monopattini: nuove regole per la mobilità leggera nel Nuovo codice della strada
La riforma riordina la disciplina relativa alla circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, introducendo alcune modifiche alle regole di circolazione, riscrivendo le disposizioni della legge di bilancio 2020, che aveva introdotto una disciplina della circolazione di tali veicoli nelle more della sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di micro-mobilità elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. In particolare:
- Si elimina il riferimento al periodo di sperimentazione ed elencando i requisiti che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono possedere.
- Si confermano la conformità alle caratteristiche costruttive di cui all’allegato 1 del decreto del MIT 4 giugno 2019, l’assenza di posti a sedere, il motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW e la presenza di un segnalatore acustico.
- Viene introdotta la presenza di un regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti (attualmente previsto per i soli dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h), nonché la marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE. I nuovi limiti di velocità sono fissati dal comma 75-quaterdecies riformulato in 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali e in 20 km/h in tutti gli altri casi (anziché 25 Km/h come attualmente).
- Si introduce l’obbligo a partire dal 1° luglio 2022, che i monopattini elettrici commercializzati in Italia siano dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini già in circolazione prima di tale termine, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.
- Si conferma che i servizi di noleggio dei monopattini elettrici, anche in modalità free-floating, possano essere attivati esclusivamente con apposita delibera della Giunta comunale nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:
- l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
- le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.
- Si conferma la disposizione che prevede che da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per poter circolare su strada pubblica, devono essere provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.
- Si conferma altresì la previsione che il conducente del monopattino debba circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162 C.d.S. da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità, eliminando peraltro tale obbligo di giorno in condizioni di scarsa visibilità.
- Si conferma che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto quattordici anni di età, nonché l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 per i soli conducenti di età inferiore ai diciotto anni. Si conferma altresì il divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.
- Viene vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita solamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano salvo nelle strade con doppio senso ciclabile.
- Viene introdotto il divieto di sosta sul marciapiede, salvo nelle aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente sul sito istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.
- Si conferma che i conducenti dei monopattini devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, limitando l’eccezione prevista alla segnalazione della manovra di svolta ai mezzi privi indicatori di direzione.
- Viene eliminato l’obbligo di procedere su un’unica fila e mai affiancati in numero superiore a due.
- Si specifica che i monopattini possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi. Per la circolazione nelle aree pedonali si conferma il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.
- Si introduce l’obbligo per gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, per scongiurare la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, di richiedere l’acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma la posizione dello stesso nella pubblica via.
- Le sanzioni amministrative per chi viola le disposizioni dei commi da 75- sexies a 75-quaterdecies sono fissate da euro 50 a euro 250.
- Circa le sanzioni per chi circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75, si conferma l’attuale sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
Va infine rammentato che, attualmente, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400 per chi circola con monopattini con caratteristiche non conformi e la sanzione accessoria della confisca qualora il monopattino abbia un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
Ecobonus ed extrabonus
L’articolo 8 del documento interviene sui benefici per l’acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni (cd. ecobonus), specificando che la deadline del 31 dicembre 2021, fissata per usufruire dei contributi, si riferisce alla data di acquisto e non a quella di immatricolazione. Tale chiarimento trova operatività nei confronti delle procedure correnti, e al contempo la riforma fissa i termini di scadenza per l’ultimazione della procedura on line di prenotazione dei contributi.
Si prevede, inoltre, che le risorse per il cd. extrabonus, destinato all’acquisto di veicoli elettrici e ibridi, che risultino ancora disponibili, sono destinate alla copertura dell’ecobonus previsto per i medesimi veicoli, in tal modo sopprimendo le risorse per l’extrabonus:
Ecobonus per acquisto, anche a noleggio, di veicoli nuovi non inquinanti
- al c. 1 specifica che gli ecoincentivi per l’acquisto di veicoli nuovi non inquinanti (cd. ecobonus), sono riconosciuti a chi acquista i veicoli dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e li immatricola in Italia, chiarendo che il termine del 31 dicembre 2021 è riferito all’acquisto del veicolo e non alla data di immatricolazione, che può pertanto essere successiva, in quanto collegata ai tempi di consegna del veicolo;
- al c. 2 specifica che tale disposizione è valida anche per le procedure in corso alla data di entrata in vigore della riforma in parola, e che continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del MISE 20 marzo 2019, coi relativi termini di scadenza, per la conclusione della procedura on line prevista dallo stesso decreto per la conferma della prenotazione dei contributi:
- 31 dicembre 2021 per le prenotazioni inserite, anche se in fase di completamento, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
- 30 giugno 2022 per quelle inserite tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021.
Viene chiarito che detti termini si applicano al completamento delle prenotazioni in corso per i contributi relativi ai veicoli di categoria M1 (autovetture), M1 speciali, N1 e L, che sono, pertanto, prorogati a tali date. La procedura prevede che dalla prenotazione dell’incentivo si hanno fino a 180 giorni per la consegna del veicolo;
Ecobonus per riqualificazione elettrica su certe categorie di veicoli
- al c. 1-bis modifica l’art. 74-bis del d.l. n. 104/2020 che ha introdotto, in via sperimentale, un incentivo economico per coloro che, entro il 31 dicembre 2021, installino un sistema di riqualificazione elettrica su certe categorie di veicoli e procedano alla relativa omologazione del mezzo modificato. L’incentivo è riconosciuto ai proprietari dei veicoli delle categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati con motore termico, che installano su tali mezzi, entro il 31 dicembre 2021, un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del decreto Ministro infrastrutture e trasporti n. 219/ 2015;
Extrabonus per acquisto di auto elettriche e ibride con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi di CO2/Km
- al c. 3 interviene sulle risorse per l’acquisto di veicoli meno inquinanti, stabilendo una diversa destinazione di quelle stanziate dall’articolo 73-quinquies, c. 2, lettera a), del d.l. n. 73/2021, per la concessione dell’ulteriore contributo (cd. extrabonus) destinato all’acquisto di autoveicoli elettrici ed ibridi con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi di CO2/Km (il contributo è pari a euro 2.000 con rottamazione ed euro 1.000 in assenza di rottamazione ed è cumulabile con l’ecobonus previsto dalla legge di bilancio 2019). Si tratta di 60 mln di euro coi quali era stato rifinanziano per il 2021 l’extrabonus (introdotto dalla legge di bilancio 2021). Il c. 3, ulteriormente, stabilisce che le risorse che siano disponibili alla data di entrata in vigore della novella, pari a circa 57 milioni di euro, vengano destinate all’erogazione dell’ecobonus per i veicoli elettrici ed ibridi, previsto dalla legge di bilancio 2019, il cui stanziamento ha esaurito le risorse. La nuova destinazione dello stanziamento è applicabile anche i contributi per i sistemi di riqualificazione elettrica. Non vengono apportate modifiche alla destinazione degli altri 200 milioni di euro previsti per il rifinanziamento dello stesso fondo, che consentono la concessione di contributi per l’acquisto di autoveicoli più inquinanti (con emissioni nella fascia 61-135 g di CO2 per km). Consegue che, in senso comparativo, si riduce la convenienza per l’acquisto di veicoli ibridi ed elettrici rispetto ai veicoli più inquinanti, non essendoci più risorse disponibili per concedere l’extrabonus sui veicoli elettrici ed ibridi, mentre resta inalterata la destinazione dei fondi aggiuntivi già stanziati per concedere i contributi per l’acquisto di veicoli più inquinanti;
Contributo pari al 40% per persone fisiche con ISEE inferiore a 30 mila euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, auto elettriche di categoria M1 nuove di potenza inferiore a 150 kW
- al c. 3-bis aggiorna le disposizioni della legge di Bilancio 2021 che hanno previsto il riconoscimento di un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente, destinato alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30 mila euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli elettrici (categoria M1) nuovi di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell’IVA. Viene soppressa la previsione che il contributo sia alternativo e non cumulabile con ulteriori contributi statali. Si specifica, altresì, che il contributo è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare. Infine, la novella ha inserito nuovi c. 78-bis e 78-ter, secondo i quali il contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore tramite compensazione col prezzo di acquisto: le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo in forma di credito d’imposta, impiegabile solo in compensazione.
Contenuto sponsorizzato