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In Gazzetta Ufficiale la legge Morandi per le vittime dell’incuria

Dal Presidente della Repubblica Mattarella invita Governo e Parlamento a valutare interventi integrativi e correttivi sugli aventi diritto
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In Gazzetta Ufficiale la legge Morandi per le vittime dell’incuria

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2025 la Legge n. 63 del 14 aprile 2025Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale“, la cd. “Legge Morandi“, in vigore dal 6 maggio 2025.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel promulgare la legge, aveva inviato ai presidenti delle Camere e alla premier Giorgia Meloni un invito a considerare con attenzione i suoi rilievi e a valutare interventi integrativi e correttivi su alcune criticità costituzionali.

La legge, nata dalle richieste avanzate dal Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi di Genova, era stata approvata all’unanimità il 20 marzo 2025 dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, con l’obiettivo di istituire uno specifico status giuridico per le ‘vittime dell’incuria‘, cioè i soggetti colpiti da eventi dannosi cagionati da errori o omissioni relativi a carenze, vizi o difetti nella progettazione, nella costruzione, nella gestione, nel funzionamento, nella manutenzione, nella vigilanza, nel controllo e nella regolazione di infrastrutture stradali e autostradali.

Chi ha diritto ai benefici della Legge Morandi

Hanno diritto ai benefìci (anche se cittadini di uno Stato estero o apolidi):

  1. il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli o le sorelle della persona deceduta in conseguenza degli eventi dannosi, nonché l’altra parte dell’unione civile o la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva;
  2. i soggetti, anche non coniugi né parenti né affini né legati da unione civile o da relazione affettiva, che risultino conviventi a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l’evento dannoso;
  3. chiunque subisca un’invalidità permanente superiore al 50% per effetto di lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi.

Sono esclusi dai benefìci coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi.

I benefìci sono attribuiti alle vittime e ai superstiti degli eventi verificatisi dopo il 13 agosto 2018. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli eventi dannosi.

I benefici economici

La legge istituisce un fondo con una dotazione pari a 7 milioni di euro per l’anno 2025 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, per speciali elargizioni in favore dei membri della famiglia per ciascuna vittima dell’evento dannoso, cumulabili con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale. Ai beneficiari è attribuita una somma non inferiore a euro 100.000 per fare fronte all’emergenza derivante dall’evento dannoso, che può essere aumentata fino all’importo massimo di euro 200.000 per ciascun nucleo familiare.

La somma è erogata (nell’ordine):

  1. al coniuge superstite, ai figli, in mancanza del coniuge superstite, al convivente more uxorio;
  2. ai genitori;
  3. ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
  4. ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l’evento che ha causato il decesso;
  5. ai fratelli e alle sorelle non conviventi:
    • nella misura del 20% entro sette giorni dall’evento che ha causato il decesso;
    • nella misura del 40% entro tre mesi dall’evento che ha causato il decesso;
    • nella misura del residuo 40% entro nove mesi dall’evento che ha causato il decesso.

Le misure di sostegno nella Legge Morandi

Oltre ai benefici economici, la legge prevede misure di sostegno quali la nomina di un tutor della pubblica amministrazione, che affianchi i familiari per le necessità connesse al conseguimento dei benefìci, permessi lavorativi per consentire la loro partecipazione alle udienze del processo penale finalizzato all’accertamento delle cause dell’evento e all’individuazione dei responsabili, il patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito, il diritto al collocamento obbligatorio.

Ai familiari stretti (coniuge o convivente, figli, genitori, fratelli e sorelle) dei cittadini di Stati esteri, deceduti a causa degli eventi dannosi, residenti in Italia con permesso di soggiorno da almeno cinque anni, è concessa la cittadinanza italiana.

I rilievi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Sergio Mattarella, pur “riscontrando nella decisione del Parlamento una significativa manifestazione di solidarietà nei confronti della sofferenza dei familiari di vittime di eventi drammatici“, ha espresso in una lunga lettera i suoi rilievi:

  • i criteri sul ristoro ai parenti delle vittime di crolli di strade e autostrade contengono una differenza di trattamento tra genitori sposati e non, che rappresenta una “discriminazione” delle Unioni civili rispetto al matrimonio e “tra i figli delle vittime sulla base dello stato civile dei genitori“;
  • la scelta di consentire i risarcimenti solo alle vittime di incidenti “derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale“, con l’esclusione di analoghi benefici nel caso di vittime di cedimenti di altre sedi stradali, provoca “incertezza interpretativa della categoria di infrastruttura ‘di rilievo nazionaleche non risulta di agevole determinazione“.

Per il Presidente “appare quanto meno fortemente dubbia anche la conformità al principio di eguaglianza della decisione di limitare i benefici ai casi di cedimenti stradali escludendo le vittime di eventi relativi a strutture di altra natura, in particolare il cedimento di scuole“.

Il Presidente segnala anche la discrezionalità non chiara nella scelta e nella distribuzione dei fondi: “l’articolo 4 demanda a norme secondarie il compito di individuare gli eventi dannosi – presenti e futuri – nonché i soggetti aventi diritto ai benefici economici previsti, attribuendo a tali fonti ampio margine di discrezionalità. Tale previsione non appare in linea con il sistema costituzionale“.

Articolo pubblicato il 24 marzo 2025, aggiornato il 16 aprile 2025 e il 7 maggio 2025.

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