Ferrovie turistiche, ok al DDL in Senato

La legge n. 128 del 9 agosto 2017 riporta le “disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico”.
Tale legge ha come finalità la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d’arte e pertinenze, e dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle, nonché la disciplina dell’utilizzo dei ferrocicli.
Ferrovie turistiche, dove sono in Italia
Le tratte ferroviarie così classificate sono le seguenti linee:
- Sulmona-Castel di Sangro;
- Cosenza-San Giovanni in Fiore;
- Avellino-Lioni-Rocchetta Sant’Antonio;
- Sacile-Gemona;
- Palazzolo-Paratico;
- Castel di Sangro-Carpinone;
- Ceva-Ormea;
- Mandas-Arbatax;
- Isili-Sorgono;
- Sassari-Palau Marina;
- Macomer-Bosa;
- Alcantara-Randazzo;
- Castelvetrano-Porto Palo di Menfi;
- Agrigento Bassa-Porto Empedocle;
- Noto-Pachino;
- Asciano-Monte Antico;
- Civitavecchia-Capranica-Orte;
- Fano-Urbino.
I mezzi ferroviari che possono essere utilizzati sono solamente i rotabili storici, secondo apposita convenzione con la Fondazione FS Italiane, in particolare:
- i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale, che abbiano compiuto il 50° anno dall’entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il 25° anno dall’entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale;
- le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto.
Ferrovie turistiche e questioni di legge
Secondo l’articolo 5 comma 3 della presente legge, nella domanda per l’affidamento dei relativi servizi di trasporto turistico, il richiedente deve indicare l’impresa ferroviaria che eserciterà il medesimo servizio di trasporto.
Ed è proprio il termine “impresa ferroviaria” che in queste settimane è al centro del dibattito politico.
Secondo l’articolo 3 del D.Lgs. n. 112 “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico” del 15 luglio 2015, l’impresa ferroviaria (IF) è una qualsiasi impresa, pubblica o privata, titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia.
Licenza ferroviaria e procedura operativa
Pertanto un’impresa ferroviaria necessita di una licenza, che secondo l’articolo 4 del D.Lgs. n. 188 “Procedura operativa per il rilascio della licenza ferroviaria” del 8 luglio 2003, viene definita come l’autorizzazione rilasciata dalle apposite autorità degli Stati Membri, ad un’impresa con sede nel territorio comunitario, che legittima l’espletamento dei servizi di trasporto di merci o di persone per ferrovia e può essere limitata anche a sole determinate tipologie di servizio. La licenza rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 188/2003 è valida su tutto il territorio comunitario.
Purtroppo su alcune tratte ferroviarie prima esposte, non tutte le aziende che gestiscono il servizio di trasporto sono titolari della licenza ferroviaria, pertanto non possono essere definite “imprese ferroviarie”.
Cosa fare senza la gestione del servizio ferroviario
È ad esempio il caso della società ARST spa (Azienda Regionale Sarda Trasporti), con socio unico facente capo alla Regione autonoma della Sardegna, che gestisce complessivamente 606 km di linee a scartamento ridotto, di cui 169 km per le linee di trasporto pubblico e 438 km per quelle del servizio turistico “Trenino Verde”, denominazione utilizzata per la prima volta nel 1984, per via dei tanti tratti ricchi di vegetazione che si incontravano sul cammino dei convogli. Oggi anche loro sono in attesa di una definizione precisa delle competenze, come si legge sul loro sito
Proprio per questo motivo la Commissione Lavori Pubblici del Senato ha recentemente approvato il Disegno di Legge (DDL) recante modifiche alla Legge n. 128 del 9 agosto 2017, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, già approvato dalla Camera dei Deputati.
Lo stratagemma legislativo
In particolare, il provvedimento riformula l’articolo 5, comma 3, della legge n. 128/2017, introducendo un nuovo comma, nel quale si specifica che il servizio ferroviario turistico può essere svolto:
- dalle imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo n. 112 del 2015, per le linee interconnesse con la rete ferroviaria nazionale;
- dalle imprese ferroviarie o dai soggetti che già esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti;
- da altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, purché posti sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere a) e b), in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneità all’esercizio.
L’equiparazione delle ferrovie turistiche
“In sede deliberante in commissione Lavori Pubblici al Senato abbiamo dato il via libera definito al DDL che mette in salvo tante ferrovie turistiche e i loro operatori. Un provvedimento atteso in tante aree del paese e in particolar modo in Sardegna e in Sicilia, dove si rischiava di dire addio ai tanti servizi di trasporto turistico equiparate a quelle ordinarie – dichiara il senatore Giorgio Fede (Movimento 5 Stelle), relatore del provvedimento in Commissione.
Con la procedura che evita il passaggio in aula rendiamo più rapido l’intervento normativo che su molte tratte di fatto sbloccherà il servizio. In più la modifica alla normativa vigente consentirà anche ai musei e alle associazioni di erogare direttamente il servizio di trasporto turistico. Una novità molto importante, per consentire il radicamento del trasporto turistico che in tanti altri paesi d’Europa rappresenta un asset basilare per lo sviluppo del turismo e per l’accesso ad aree altrimenti difficilmente raggiungibili”.
Il rischio blocco delle attività
In applicazione di questa disposizione, alcune società che gestiscono servizi di trasporto ferroviario e che hanno operato, sebbene in mancanza della qualifica di imprese ferroviarie, nel settore del trasporto turistico ferroviario fino all’entrata in vigore del relativo DDL rischiavano di non poter proseguire l’attività proprio in quanto prive di tale qualifica.