Immobiliare
Superbonus, il visto di conformità diventa obbligatorio per tutti gli interventi
Nuove disposizioni per la comunicazione del visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti per usufruire della detrazione
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L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 12 novembre 2021, ha apportato modifiche al proprio provvedimento n. 283847 dell’8 agosto 2020, che recava disposizioni di attuazione del Superbonus (artt. 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020), per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Il nuovo provvedimento modifica anche il modello di comunicazione e le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021.
Visto di conformità obbligatorio per tutti gli interventi
In particolare, le modifiche riguardano il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, che diventa necessario per tutti gli interventi. Il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile. La Comunicazione relativa agli interventi sulle unità immobiliari deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (attualmente sospesi per adeguamento alle nuove disposizioni).Interventi su parti comuni degli edifici
La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:- dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.