Immobiliare

Superbonus, il visto di conformità diventa obbligatorio per tutti gli interventi

Nuove disposizioni per la comunicazione del visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti per usufruire della detrazione
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Superbonus, il visto di conformità diventa obbligatorio per tutti gli interventi
L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 12 novembre 2021, ha apportato modifiche al proprio provvedimento n. 283847 dell’8 agosto 2020, che recava disposizioni di attuazione del Superbonus (artt. 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020), per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Il nuovo provvedimento modifica anche il modello di comunicazione e le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021.

Visto di conformità obbligatorio per tutti gli interventi

In particolare, le modifiche riguardano il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, che diventa necessario per tutti gli interventi. Il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile. La Comunicazione relativa agli interventi sulle unità immobiliari deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (attualmente sospesi per adeguamento alle nuove disposizioni).

Interventi su parti comuni degli edifici

La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:
  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
  •  dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.
Nel caso in cui non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione va inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi alle asseverazioni e attestazioni.

Cessione del credito o sconto in fattura

Anche la comunicazione della cessione del credito, compresa quella relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web, In caso di opzione per  lo sconto in fattura, il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai Caf. Le sezioni “Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio sismico” del modulo di comunicazione devono essere compilate, solo nel caso di interventi ammessi al Superbonus, dal responsabile del Caf o dal professionista che rilascia il visto di conformità. Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 12 novembre 2021
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