Immobiliare

Superbonus in unità immobiliari indipendenti, ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo a una serie di quesiti, fornisce chiarimenti sull'applicazione della detrazione fiscale Superbonus per interventi in unità immobiliari indipendenti con accesso autonomo
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Superbonus in unità immobiliari indipendenti, ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a una serie di quesiti, fornisce chiarimenti sull’applicazione della detrazione fiscale Superbonus per interventi in unità immobiliari indipendenti.

Il limite di spesa si basa sulle unità abitative risultanti all’inizio dell’intervento

Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o finalizzati al risparmio energetico, che comportano l’accorpamento di più unità  abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità  abitativa, per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità  immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Ciò implica, in sostanza, che, nelle ipotesi di accorpamento di più unità  abitative, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell’applicazione delle predette detrazioni.

Condominio o edificio indipendente

Non si può accedere al Superbonus se l’attuale configurazione dell’immobile non appare riconducibile né al concetto di condominio, né a quello di edificio residenziale unifamiliare o di unità  immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti. Non rileva la circostanza che al termine dei lavori sarà  possibile individuare due unità  indipendenti e con accessi separati su cortili di proprietà. In tali casi, è  comunque possibile fruire delle detrazioni ordinariamente previste per gli interventi di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013.

Indipendenza funzionale e accesso autonomo dall’esterno

Nel caso di un edificio composto da due “corpi” affiancati di cui uno ospita l’unità  immobiliare residenziale, sulla quale si intende effettuare interventi di risparmio energetico, mentre l’altro corpo ospita due unità  immobiliari (ad uso abitativo) concesse in uso a terzi, l’Agenzia ritiene che, nel presupposto che l’unità  immobiliare sia “funzionalmente indipendente” e disponga di un “accesso autonomo dall’esterno”, possa, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa di riferimento, accedere al Superbonus.

Unità immobiliari locate o in comodato

In caso di unità  immobiliari locate o in comodato, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative. Questo a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari.

Villette a schiera

Nel caso di una villetta a schiera che risulta inserita nel contesto di un residence e a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni, nel presupposto che l’unità  immobiliare su cui effettuare gli interventi sia funzionalmente indipendente nei termini sopra descritti, disponendo la stessa di un accesso autonomo dall’esterno comune ad altri immobili, l’Agenzia ritiene che si possa, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla citata normativa di riferimento, accedere al Superbonus. Agenzia delle Entrate Risposta n. 9 del 5 gennaio 2021 Agenzia delle Entrate Risposta n. 15 del 7 gennaio 2021 Agenzia delle Entrate Risposta n. 16 del 7 gennaio 2021
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