L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a una serie di quesiti, fornisce chiarimenti sull’applicazione della detrazione fiscale
Superbonus per interventi in
unità immobiliari indipendenti.
Il limite di spesa si basa sulle unità abitative risultanti all’inizio dell’intervento
Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o finalizzati al risparmio energetico, che comportano l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa,
vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Ciò implica, in sostanza, che, nelle ipotesi di accorpamento di più unità abitative, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell’applicazione delle predette detrazioni.
Condominio o edificio indipendente
Non si può accedere al Superbonus se l’attuale configurazione dell’immobile
non appare riconducibile né al concetto di condominio, né a quello di edificio residenziale unifamiliare o di unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti. Non rileva la circostanza che al termine dei lavori sarà possibile individuare due unità indipendenti e con accessi separati su cortili di proprietà. In tali casi, è comunque possibile fruire delle detrazioni ordinariamente previste per gli interventi di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013.
Indipendenza funzionale e accesso autonomo dall’esterno
Nel caso di un
edificio composto da due “corpi” affiancati di cui uno ospita l’unità immobiliare residenziale, sulla quale si intende effettuare interventi di risparmio energetico, mentre l’altro corpo ospita due unità immobiliari (ad uso abitativo) concesse in uso a terzi, l’Agenzia ritiene che, nel presupposto che l’unità immobiliare sia “funzionalmente indipendente” e disponga di un “accesso autonomo dall’esterno”, possa, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa di riferimento, accedere al Superbonus.
Unità immobiliari locate o in comodato
In caso di unità immobiliari locate o in comodato, una
persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato,
può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative. Questo a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari.
Villette a schiera
Nel caso di una
villetta a schiera che risulta inserita nel
contesto di un residence e a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni, nel presupposto che l’unità immobiliare su cui effettuare gli interventi sia
funzionalmente indipendente nei termini sopra descritti, disponendo la stessa di un accesso autonomo dall’esterno comune ad altri immobili, l’Agenzia ritiene che si possa, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla citata normativa di riferimento, accedere al Superbonus.
Agenzia delle Entrate Risposta n. 9 del 5 gennaio 2021
Agenzia delle Entrate Risposta n. 15 del 7 gennaio 2021
Agenzia delle Entrate Risposta n. 16 del 7 gennaio 2021