Immobiliare
Superbonus e studi professionali: vale solo per le parti comuni del condominio
La detrazione spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni che partecipano, in qualità di condòmini, alla ripartizione delle spese per interventi riguardanti le parti comuni
Condividi
In caso di interventi trainanti eseguiti sulle parti comuni di un edificio in condominio, possono accedere all’agevolazione fiscale i contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”. Così risponde il Governo a un quesito sul tema Superbonus e studi professionali.
Il Superbonus 110% (leggi la guida-riepilogo) riguarda, com’è noto, le unità immobiliari non riconducibili ai “beni relativi all’impresa” o a quelli “strumentali per l’esercizio di arti o professioni”. Pertanto, se un’abitazione in condominio è adibita a studio professionale, la detrazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni che partecipano, in qualità di condòmini, alla ripartizione delle spese per interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti da tali soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
| Approfondisci la tematica su HSE+: |