Immobiliare

Superbonus e studi professionali: vale solo per le parti comuni del condominio

La detrazione spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni che partecipano, in qualità di condòmini, alla ripartizione delle spese per interventi riguardanti le parti comuni
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Superbonus e studi professionali: vale solo per le parti comuni del condominio
In caso di interventi trainanti eseguiti sulle parti comuni di un edificio in condominio, possono accedere all’agevolazione fiscale i contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”. Così risponde il Governo a un quesito sul tema Superbonus e studi professionali. Il Superbonus 110% (leggi la guida-riepilogo) riguarda, com’è noto, le unità immobiliari non riconducibili ai “beni relativi all’impresa” o a quelli “strumentali per l’esercizio di arti o professioni”. Pertanto,  se un’abitazione in condominio è adibita a studio professionale, la detrazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni che partecipano, in qualità di condòmini, alla ripartizione delle spese per interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti da tali soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
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