Superbonus, il socio persona fisica della società proprietaria dell'immobile non può usufruirne
Immobiliare
Superbonus, il socio persona fisica della società proprietaria dell’immobile non può usufruirne
Il Superbonus non spetta ai soci di società commerciali, che, in virtù di un contratto di locazione, sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della società, che costituiscono beni relativi all'impresa
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 380/2022, non ritiene applicabile il Superbonus a interventi di efficientamento energetico in un’unità immobiliare funzionalmente indipendente locata al socio persona fisica della società proprietaria dell’immobile.
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Il quesito era stato posto dalla socia di una S.r.l., che detiene in locazione con il coniuge un’unità immobiliare censita in Catasto in categoria A/2, di proprietà della Società, ubicata al piano superiore di un edificio nel quale, al piano terreno, si trovano dei locali di proprietà della medesima società adibiti ad attività commerciale.
La locataria, che sostiene di non svolgere alcuna attività lavorativa, precisa che l’unità immobiliare, in cui ha intenzione di eseguire degli interventi di efficientamento energetico, è funzionalmente indipendente “avendo un libero accesso dalla strada pubblica e essendo anche dotata di autonome utenze relative alla corrente e al gas”.
L’Agenzia ricorda che sono agevolabili gli interventi di efficientamento energetico effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari” su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
A chi spettano le detrazioni
La detrazione, ricorda l’Agenzia delle Entrate, spetta anche alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che sostengono le spese per interventi effettuati su unità immobiliari detenute in base ad un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio e che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
La detrazione spetta anche per gli interventi ” trainanti” di risparmio energetico nonché per quelli “trainati” realizzati su una “unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno”, indipendentemente dalla circostanza che tale unità immobiliare sia ubicata in un edificio escluso dall’agevolazione in quanto, ad esempio, come nel caso di specie, sia composto da più unità immobiliari di proprietà di una società e, dunque, di un soggetto diverso da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di impresa o di arti o professioni.
Le ragioni del no del Superbonus alla socia
Non rileva, ai fini del Superbonus, che l’immobile detenuto dal conduttore o dal comodatario persona fisica “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”, sia di proprietà di un soggetto escluso dalla detrazione quale, ad esempio, una società, ma il Superbonus non spetta, invece, ai soci di una società che svolge attività commerciale, che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della società che costituiscono beni relativi all’impresa. Tale preclusione sussiste anche nell’ipotesi in cui il socio sia detentore dell’immobile oggetto di interventi agevolabili sulla base, ad esempio, di un contratto di locazione o di comodato.
Pertanto, la socia della società a responsabilità limitata proprietaria dell’immobile non può fruire del Superbonus, a nulla rilevando che detenga l’unità immobiliare in virtù di un contratto di locazione regolarmente registrato e che sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
La Risposta n. 380/2022 dell’Agenzia delle Entrate è disponibile qui di seguito in free download.